Articolo 57 Pari opportunita' (Art.61 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall'art.29 del d.lgs n.546 del 1993, successivamente modificato prima dall'art.43, comma 8 del d.lgs n.80 del 1998 e poi dall'art.l7 del d.lgs n.387 del 1998) 1. Le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro: a) riservano alle donne, salva motivata impossibilita', almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, fermo restando il principio di cui all'articolo 35, comma 3, lettera e); b) adottano propri atti regolamentari per assicurare pari opportunita' fra uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica; c) garantiscono la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nelle amministrazioni interessate ai corsi medesimi, adottando modalita' organizzative atte a favorirne la partecipazione, consentendo la conciliazione fra vita professionale e vita familiare; d) possono finanziare programmi di azioni positive e l'attivita' dei Comitati pari opportunita' nell'ambito delle proprie disponibilita' di bilancio. 2. Le pubbliche amministrazioni, secondo le modalita' di cui all'articolo 9, adottano tutte le misure per attuare le direttive della Unione europea in materia di pari opportunita', sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.