(Convenzione - art. 57)
                            Articolo 57. 
 
Sospensione  dell'applicazione  di   un   trattato   in   base   alle
disposizioni in esso contenute o con il consenso delle parti. 
  L'applicazione di un trattato nei confronti di tutte le parti o  di
una determinata parte puo' essere sospesa: 
    a) conformemente alle disposizioni del trattato; o, 
    b) in ogni momento, con il consenso di  tutte  le  parti,  previa
consultazione degli altri Stati contraenti.