Art. 57.
            (Esenzioni fiscali ed onorari professionali)

  Gli  atti,  i  documenti ed i provvedimenti relativi alle cause per
controversie   locatizie   attribuite   dalla   presente  legge  alla
competenza  del  conciliatore ed ai provvedimenti di cui all'articolo
44 sono esenti dall'imposta di bollo e di registro; negli stessi casi
gli onorari di avvocato e procuratore sono ridotti alla meta'.