(Regolamento di polizia mortuaria- art. 57)
                               Art. 57 
 
  1. I cimiteri devono essere isolati dall'abitato mediante  la  zona
di rispetto prevista  dall'art.  338  del  testo  unico  delle  leggi
sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio  1934,  n.  1265,  e
successive modificazioni. 
  2. Per i cimiteri di guerra valgono le norme stabilite dalla  legge
4 dicembre 1956, n. 1428, e successive modifiche. 
  3. E' vietato costruire, entro la fascia di rispetto, nuovi edifici
o ampliare quelli preesistenti. 
  4. Nell'ampliamento dei cimiteri esistenti, l'ampiezza della fascia
di rispetto non puo' essere inferiore a 100 metri dai centri  abitati
nei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti ed a 50 metri
per gli altri comuni. 
  5. Il terreno dell'area cimiteriale deve essere sciolto  sino  alla
profondita' di metri 2,50 o capace di essere  reso  tale  con  facili
opere di scasso, deve essere asciutto e dotato di un adatto grado  di
porosita' e di capacita' per l'acqua, per  favorire  il  processo  di
mineralizzazione dei cadaveri. 
  6. Tali condizioni possono essere  artificialmente  realizzate  con
riporto di terreni estranei. 
  7. La falda deve trovarsi  a  conveniente  distanza  dal  piano  di
campagna e avere altezza tale da essere in piena o comunque col  piu'
alto livello della zona di assorbimento capillare, almeno a  distanza
di metri 0,50 dal fondo della fossa per inumazione. 
 
          Note all'art. 57:
             -  L'art.  338  del  testo  unico delle leggi sanitarie,
          approvato  con   R.D.   n.   1265/1934,   come   modificato
          dall'articolo unico della legge
          4  dicembre  1956,  n.  1428,  e dall'art. 1 della legge 17
          ottobre 1957, n. 983, cosi' recita:
             "Art.  338.  -  I cimiteri debbono essere collocati alla
          distanza di almeno duecento metri dai  centri  abitati.  E'
          vietato  di  costruire  intorno agli stessi nuovi edifici e
          ampliare quelli preesistenti entro il  raggio  di  duecento
          metri.
             Le  disposizioni  di  cui  al  comma  precedente  non si
          applicano ai  cimiteri  militari  di  guerra  quando  siano
          trascorsi 10 anni dal seppellimento dell'ultima salma.
             Il  contravventore  e'  punito con l'ammenda fino a lire
          mille e deve inoltre, a sue spese, demolire l'edificio o la
          parte  di  nuova  costruzione,  salvi  i  provvedimenti  di
          ufficio in caso di inadempienza.
             Il  prefetto,  quando  abbia  accertato  che  a causa di
          speciali condizioni  locali  non  e'  possibile  provvedere
          altrimenti,  puo' permettere la costruzione e l'ampliamento
          dei cimiteri a distanza minore di duecento metri dai centri
          abitati.
             Puo'  altresi'  il  prefetto,  su motivata richiesta del
          consiglio comunale, deliberata a maggioranza  assoluta  dei
          consiglieri   in  carica,  e  previo  conforme  parere  del
          consiglio  provinciale  di  sanita',  quando  non   vi   si
          oppongano   ragioni   igieniche   e   sussistano   gravi  e
          giustificati  motivi,  ridurre  l'ampiezza  della  zona  di
          rispetto  di  un  cimitero,  delimitandone  il perimetro in
          relazione alla situazione dei luoghi, purche' negli abitati
          con  popolazione  superiore  ai  20.000  abitanti il raggio
          della zona non risulti inferiore ai 100 metri ed  almeno  a
          50 metri per gli altri comuni.
             I  provvedimenti  del prefetto sono pubblicati nell'albo
          pretorio per  otto  giorni  consecutivi  e  possono  essere
          impugnati dagli interessati nel termine di trenta giorni.
             Il Ministro per l'interno decide sui ricorsi, sentito il
          Consiglio di Stato.
             La   sanzione   dell'ammenda   di  cui  al  terzo  comma
          dell'articolo sopra riportato e' stata  sostituita  con  la
          sanzione  amministrativa pecuniaria dall'art. 1 della legge
          24 dicembre 1975, n. 706, il  quale  ha  previsto  che  non
          costituissero  piu'  reato e fossero soggette alla sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma di  denaro  tutte
          le  violazioni  per  le  quali  fosse prevista la sola pena
          dell'ammenda.  La  legge  n.  706/1975  e'  stata  abrogata
          dall'art.   42   della  legge  24  novembre  1981,  n.  689
          (Modifiche al sistema penale), il cui art. 32 ha confermato
          la  depenalizzazione  del reato, includendovi anche i reati
          punibili con la sola pena della multa.
             La  misura  minima e massima della sanzione di cui sopra
          e' stata successivamente moltiplicata prima per due (D.L.L.
          5  ottobre  1945,  n.   679),  poi  per otto (D.L.C.P.S. 21
          ottobre  1947,  n.   1250),   quindi   per   quaranta   con
          assorbimento dei precedenti aumenti (art. 3 legge 12 luglio
          1961, n. 603) e infine per cinque (legge 24 novembre  1981,
          n.   689, art. 114, primo comma, in relazione all'art. 113,
          primo comma). La misura attuale della  sanzione  e'  quindi
          'fino a lire duecentomila'".
          -  L'articolo  unico della legge n. 1428/1956 ha introdotto
          il  secondo comma nell'art. 338 del testo unico delle leggi
          sanitarie, trascritto nella nota che precede.