Art. 57 
                         Rapporto conclusivo 
  1. Il titolare dell'autorizzazione, al termine delle operazioni  di
cui all'articolo 56, trasmette all'ANPA uno o piu'  rapporti  atti  a
documentare le operazioni eseguite e lo  stato  dell'impianto  e  del
sito. 
  2. Il Ministero dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato,
sentite le amministrazioni interessate e l'ANPA, emette, con  proprio
decreto,  le   eventuali   prescrizioni   connesse   con   lo   stato
dell'impianto e del sito al termine delle operazioni.