Art. 57
                           (Ventilazione)
1.  Il primo comma dell'articolo 258 del decreto del Presidente della
   Repubblica n. 128 del 1959 e' sostituito dal seguente:
      "Tutte le vie ed i cantieri sotterranei  cui  hanno  accesso  i
      lavoratori devono essere adeguatamente aerati, tenuto conto dei
      metodi  di  lavoro  impiegati  e degli sforzi fisici imposti ai
      lavoratori, al fine di garantire, con un margine  di  sicurezza
      sufficiente:
   a)  un'atmosfera  in  cui  le  condizioni  di lavoro si mantengano
      adeguate durante l'orario di lavoro;
   b) un'atmosfera in cui si riesca a tenere sotto continuo controllo
      i rischi d'esplosione."
2. Il direttore responsabile  attua  i  provvedimenti  necessari  per
   assicurare la stabilita' e la continuita' della ventilazione e per
   il   controllo   continuo   della   depressione   dei  ventilatori
   principali; a  tal  fine  un  allarme  automatico  deve  segnalare
   anomalie impreviste.