Art. 57 (Ventilazione) 1. Il primo comma dell'articolo 258 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959 e' sostituito dal seguente: "Tutte le vie ed i cantieri sotterranei cui hanno accesso i lavoratori devono essere adeguatamente aerati, tenuto conto dei metodi di lavoro impiegati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori, al fine di garantire, con un margine di sicurezza sufficiente: a) un'atmosfera in cui le condizioni di lavoro si mantengano adeguate durante l'orario di lavoro; b) un'atmosfera in cui si riesca a tenere sotto continuo controllo i rischi d'esplosione." 2. Il direttore responsabile attua i provvedimenti necessari per assicurare la stabilita' e la continuita' della ventilazione e per il controllo continuo della depressione dei ventilatori principali; a tal fine un allarme automatico deve segnalare anomalie impreviste.