Art. 57. Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni 1. L'Universita' istituisce il Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, di seguito denominato "CUG", ai sensi della normativa vigente. 2. Il CUG ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e opera in collaborazione con il/la consigliere/a nazionale di parita'. In particolare, il comitato svolge le seguenti funzioni: a) promuove le pari opportunita' per tutte le componenti che lavorano nell'Universita', proponendo misure e azioni dirette a prevenire e a contrastare ogni forma di discriminazione; b) promuove la parita' effettiva fra i generi, individuando le eventuali discriminazioni, dirette e indirette e proponendo le iniziative necessarie a rimuoverle. Predispone piani di azioni positive dirette a prevenire le discriminazioni e a promuovere condizioni di effettiva parita' fra i generi; c) promuove azioni dirette a favorire la realizzazione di un ambiente lavorativo improntato al benessere organizzativo, contrastando qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale, fisica o psicologica. 3. Il CUG e' formato, in pari numero, da componenti designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'Ateneo e da rappresentanti dell'amministrazione appartenenti sia al personale docente che a quello tecnico-amministrativo, nonche' da altrettanti componenti supplenti, in modo da salvaguardare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi. 4. Le modalita' di costituzione e di funzionamento del comitato sono disciplinate con apposito regolamento. 5. I componenti del comitato durano in carica quattro anni e il loro mandato puo' essere rinnovato una sola volta.