Art. 57 
 
 
Misure per lo sviluppo dell'occupazione giovanile nel  settore  della
                            green economy 
 
  1. Dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  e'
abrogato l'articolo 1, comma 1112, della legge 27  dicembre  2006  n.
296, e a valere sul Fondo di cui all'articolo 1,  comma  1110,  della
legge 27 dicembre 2006 n. 296 possono essere concessi finanziamenti a
tasso agevolato a soggetti privati che operano nei seguenti settori: 
    a)  protezione  del  territorio   e   prevenzione   del   rischio
idrogeologico e sismico; 
    b) ricerca, sviluppo e produzione di biocarburanti di «seconda  e
terza generazione»; 
    (( b-bis) ricerca, sviluppo e produzione  mediante  bioraffinerie
di prodotti intermedi chimici da biomasse e scarti vegetali; )) 
    c) ricerca, sviluppo, produzione e  installazione  di  tecnologie
nel   «solare   termico»,   «solare   a   concentrazione»,    «solare
termo-dinamico», «solare fotovoltaico», biomasse, biogas e geotermia; 
    d) incremento dell'efficienza negli usi finali  dell'energia  nei
settori  civile  ((,  industriale  ))  e  terziario,   compresi   gli
interventi di social housing. 
    (( d-bis) processi di produzione o  valorizzazione  di  prodotti,
processi produttivi od organizzativi o  servizi  che,  rispetto  alle
alternative disponibili, comportino una riduzione dell'inquinamento e
dell'uso delle risorse nell'arco dell'intero ciclo di vita. )) 
  2. Per accedere ai finanziamenti  ((  di  cui  al  comma  1  )),  i
progetti di  investimento  presentati  dalle  imprese  ricadenti  nei
settori di cui al comma 1 devono prevedere occupazione  aggiuntiva  a
tempo indeterminato di giovani con eta' non superiore a 35 anni  alla
data di assunzione. Nel caso di assunzioni superiori  a  tre  unita',
almeno un terzo dei posti e' riservato a giovani  laureati  con  eta'
non superiore a 28 anni. Per singola impresa  richiedente,  le  nuove
assunzioni devono essere aggiuntive rispetto alla media totale  degli
addetti degli ultimi 12 mesi. I  finanziamenti  di  cui  al  presente
articolo  sono  erogabili  ai  progetti  di   investimento   sino   a
concorrenza della disponibilita' del Fondo. A tal fine, al  Fondo  di
cui  al  comma  1  affluiscono  anche  le  rate   di   rimborso   dei
finanziamenti concessi e, in aggiunta, eventuali risorse comunitarie. 
  3.  Sono  fatte  salve  le  domande  di   finanziamento   agevolato
presentate ai sensi del  decreto  ministeriale  25  novembre  2008  e
successiva circolare del 16 febbraio 2012. Le risorse  assegnate  con
il citato decreto ministeriale 25 novembre 2008 e non utilizzate alla
data di  entrata  in  vigore  della  presente  norma  possono  essere
destinate al finanziamento degli interventi ricadenti nei settori  ((
di cui al comma 1 )). 
  4. Con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, i settori (( di cui  al  comma  1  ))  possono
essere integrati o modificati. 
  5. Le modalita' di presentazione delle domande e  le  modalita'  di
erogazione dei finanziamenti  sono  disciplinate  nei  modi  previsti
dall'articolo 2, lettera s), del decreto 25 novembre 2008, prevedendo
procedure semplificate e informatizzate di accesso al beneficio. 
  6. Ai progetti di  investimento  presentati  dalle  societa'  ESCO,
dagli affidatari di contratti di disponibilita'  stipulati  ai  sensi
dell'articolo 44 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.  27,  nonche'  dalle
societa' a responsabilita' limitata semplificata costituite ai  sensi
dell'articolo 2463 bis del codice civile (( e dalle  imprese  di  cui
all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio  2009,  n.
5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e
successive modificazioni )), si applica  la  riduzione  del  50%  del
tasso di interesse di cui al decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze 17 novembre 2009. 
  7. I finanziamenti a tasso agevolato, concessi nei  settori  ((  di
cui al comma 1 )), hanno durata non superiore a settantadue mesi,  ad
esclusione di quelli erogati ai soggetti di cui al  precedente  comma
6, per i quali la durata non puo' essere superiore a centoventi mesi. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Il testo dell'art. 1, comma 1112, della citata legge n.
          296 del 2006, abrogato dalla presente legge, e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299, S.O. 
              1. 1110. Per il finanziamento delle misure  finalizzate
          all'attuazione del Protocollo  di  Kyoto  alla  Convenzione
          quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto
          a Kyoto l'11 dicembre 1997, reso esecutivo dalla  legge  1°
          giugno 2002, n. 120, previste dalla delibera  CIPE  n.  123
          del 19 dicembre 2002, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
          n. 68 del 22 marzo 2003,  e  successivi  aggiornamenti,  e'
          istituito un Fondo rotativo. 
              Si riporta l'art. 44 del decreto-legge 24 gennaio 2012,
          n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo  sviluppo
          delle infrastrutture e la competitivita'), pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 24 gennaio 2012, n. 19, S.O.: 
              "Art. 44 Contratto di disponibilita' 
              1. Al decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163,  e
          successive  modificazioni,  sono  apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
              a) all'art. 3, dopo il comma  15-bis,  e'  inserito  il
          seguente: 
              «15-bis. 1. Il  "contratto  di  disponibilita'"  e'  il
          contratto mediante il quale sono affidate, a  rischio  e  a
          spesa  dell'affidatario,  la  costruzione  e  la  messa   a
          disposizione a favore  dell'amministrazione  aggiudicatrice
          di un'opera di proprieta' privata  destinata  all'esercizio
          di un pubblico servizio, a fronte di un  corrispettivo.  Si
          intende per messa a disposizione l'onere assunto a  proprio
          rischio dall'affidatario di assicurare  all'amministrazione
          aggiudicatrice  la  costante  fruibilita'  dell'opera,  nel
          rispetto  dei  parametri  di  funzionalita'  previsti   dal
          contratto, garantendo allo scopo la perfetta manutenzione e
          la  risoluzione  di  tutti  gli   eventuali   vizi,   anche
          sopravvenuti.»; 
              b) all'art. 3, comma 15-ter, secondo periodo,  dopo  le
          parole:  «la  locazione  finanziaria,»  sono  inserite   le
          seguenti: «il contratto di disponibilita',»; 
              c) alla rubrica del  capo  III,  della  parte  II,  del
          titolo III, dopo le parole:  «della  locazione  finanziaria
          per i lavori» sono aggiunte le seguenti: «e  del  contratto
          di disponibilita'»; 
              d) dopo l'art. 160-bis, e' inserito il seguente: 
              «Art. 160-ter - Contratto di disponibilita'. 
              1. L'affidatario del  contratto  di  disponibilita'  e'
          retribuito  con  i  seguenti  corrispettivi,  soggetti   ad
          adeguamento monetario secondo le previsioni del contratto: 
              a) un canone di disponibilita', da versare soltanto  in
          corrispondenza alla effettiva disponibilita' dell'opera; il
          canone e' proporzionalmente ridotto o annullato nei periodi
          di  ridotta  o  nulla  disponibilita'  della   stessa   per
          manutenzione, vizi o qualsiasi motivo non rientrante tra  i
          rischi  a  carico  dell'amministrazione  aggiudicatrice  ai
          sensi del comma 3; 
              b) l'eventuale riconoscimento di un contributo in corso
          d'opera, comunque non superiore al cinquanta per cento  del
          costo di costruzione dell'opera, in caso  di  trasferimento
          della     proprieta'     dell'opera     all'amministrazione
          aggiudicatrice; 
              c) un eventuale prezzo di  trasferimento,  parametrato,
          in  relazione  ai  canoni  gia'  versati  e   all'eventuale
          contributo in corso d'opera di cui alla precedente  lettera
          b),  al  valore   di   mercato   residuo   dell'opera,   da
          corrispondere,  al  termine  del  contratto,  in  caso   di
          trasferimento       della       proprieta'       dell'opera
          all'amministrazione aggiudicatrice. 
              2. L'affidatario assume il rischio della costruzione  e
          della gestione tecnica dell'opera per il periodo di messa a
          disposizione dell'amministrazione aggiudicatrice. 
              3. Il bando di gara e' pubblicato con le  modalita'  di
          cui  all'art.  66  ovvero  di  cui  all'art.  122,  secondo
          l'importo  del  contratto,  ponendo  a  base  di  gara   un
          capitolato prestazionale, predisposto  dall'amministrazione
          aggiudicatrice,    che    indica,    in    dettaglio,    le
          caratteristiche tecniche e funzionali che  deve  assicurare
          l'opera  costruita  e  le  modalita'  per  determinare   la
          riduzione del canone di disponibilita', nei limiti  di  cui
          al  comma  6.  Le  offerte  devono  contenere  un  progetto
          preliminare rispondente alle caratteristiche  indicate  nel
          capitolato prestazionale e sono corredate dalla garanzia di
          cui all'art. 75; il soggetto  aggiudicatario  e'  tenuto  a
          prestare la cauzione definitiva di cui all'art. 113.  Dalla
          data  di  inizio  della  messa  a  disposizione  da   parte
          dell'affidatario e' dovuta una cauzione  a  garanzia  delle
          penali relative al mancato o inesatto adempimento di  tutti
          gli   obblighi   contrattuali   relativi   alla   messa   a
          disposizione dell'opera,  da  prestarsi  nella  misura  del
          dieci per cento del costo annuo operativo  di  esercizio  e
          con  le  modalita'  di  cui  all'art.   113;   la   mancata
          presentazione   di   tale   cauzione   costituisce    grave
          inadempimento        contrattuale.        L'amministrazione
          aggiudicatrice valuta le offerte presentate con il criterio
          dell'offerta  economicamente  piu'   vantaggiosa   di   cui
          all'art. 83. Il bando indica i criteri, secondo l'ordine di
          importanza loro attribuita, in base  ai  quali  si  procede
          alla valutazione comparativa tra le  diverse  offerte.  Gli
          oneri connessi agli eventuali espropri sono considerati nel
          quadro   economico   degli   investimenti   e    finanziati
          nell'ambito del contratto di disponibilita'. 
              4. Al  contratto  di  disponibilita'  si  applicano  le
          disposizioni previste dal presente  codice  in  materia  di
          requisiti generali  di  partecipazione  alle  procedure  di
          affidamento e di qualificazione degli operatori economici. 
              5. Il progetto definitivo, il progetto esecutivo  e  le
          eventuali varianti in corso d'opera  sono  redatti  a  cura
          dell'affidatario;   l'affidatario   ha   la   facolta'   di
          introdurre  le  eventuali  varianti  finalizzate   ad   una
          maggiore  economicita'  di  costruzione  o  gestione,   nel
          rispetto del  capitolato  prestazionale  e  delle  norme  e
          provvedimenti   di   pubbliche    autorita'    vigenti    e
          sopravvenuti; il progetto definitivo, il progetto esecutivo
          e le  varianti  in  corso  d'opera  sono  ad  ogni  effetto
          approvati    dall'affidatario,     previa     comunicazione
          all'amministrazione aggiudicatrice e, ove prescritto,  alle
          terze autorita' competenti.  Il  rischio  della  mancata  o
          ritardata  approvazione  da  parte   di   terze   autorita'
          competenti della progettazione e delle  eventuali  varianti
          e' a carico dell'affidatario. 
              6. L'attivita' di collaudo, posta in capo alla stazione
          appaltante, verifica la realizzazione dell'opera al fine di
          accertare il puntuale rispetto del capitolato prestazionale
          e delle  norme  e  disposizioni  cogenti  e  puo'  proporre
          all'amministrazione aggiudicatrice,  a  questi  soli  fini,
          modificazioni, varianti e rifacimento  di  lavori  eseguiti
          ovvero, sempre  che  siano  assicurate  le  caratteristiche
          funzionali  essenziali,  la   riduzione   del   canone   di
          disponibilita'.   Il   contratto   individua,    anche    a
          salvaguardia  degli  enti  finanziatori,   il   limite   di
          riduzione del canone di disponibilita' superato il quale il
          contratto   e'   risolto.   L'adempimento   degli   impegni
          dell'amministrazione  aggiudicatrice  resta  in  ogni  caso
          condizionato  al  positivo  controllo  della  realizzazione
          dell'opera  ed  alla  messa  a  disposizione  della  stessa
          secondo   le   modalita'   previste   dal   contratto    di
          disponibilita'. 
              7. Le disposizioni del presente art. si applicano anche
          alle infrastrutture di cui alla parte II, titolo III,  capo
          IV. In tal caso l'approvazione dei progetti avviene secondo
          le procedure previste agli articoli 165 e seguenti.». 
              Si riporta l'art. 2463 bis del Codice civile: 
              "Art. 2463-bis.  Societa'  a  responsabilita'  limitata
          semplificata. 
              La societa'  a  responsabilita'  limitata  semplificata
          puo' essere costituita con contratto o atto unilaterale  da
          persone fisiche che non  abbiano  compiuto  i  trentacinque
          anni di eta' alla data della costituzione. 
              L'atto  costitutivo  deve  essere  redatto   per   atto
          pubblico in conformita' al modello standard  tipizzato  con
          decreto del Ministro della giustizia, di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro
          dello sviluppo economico, e deve indicare: 
              1) il cognome, il nome, la data, il luogo  di  nascita,
          il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio; 
              2) la denominazione sociale contenente l'indicazione di
          societa'  a  responsabilita'  limitata  semplificata  e  il
          comune ove sono poste la sede della societa' e le eventuali
          sedi secondarie; 
              3) l'ammontare del capitale sociale, pari almeno  ad  1
          euro  e  inferiore  all'importo  di  10.000  euro  previsto
          all'art. 2463, secondo comma,  numero  4),  sottoscritto  e
          interamente  versato  alla  data  della  costituzione.   Il
          conferimento  deve  farsi  in  denaro  ed  essere   versato
          all'organo amministrativo; 
              4) i requisiti previsti dai numeri 3), 6), 7) e 8)  del
          secondo comma dell'art. 2463; 
              5) luogo e data di sottoscrizione; 
              6) gli amministratori, i quali devono essere scelti tra
          i soci. 
              La denominazione di societa' a responsabilita' limitata
          semplificata,  l'ammontare  del  capitale  sottoscritto   e
          versato, la sede della societa' e  l'ufficio  del  registro
          delle imprese presso cui questa e' iscritta  devono  essere
          indicati negli atti, nella corrispondenza della societa'  e
          nello  spazio  elettronico  destinato  alla   comunicazione
          collegato con la rete telematica ad accesso pubblico. 
              E' fatto divieto di cessione delle  quote  a  soci  non
          aventi i  requisiti  di  eta'  di  cui  al  primo  comma  e
          l'eventuale atto e' conseguentemente nullo. 
              Salvo  quanto  previsto  dal  presente   articolo,   si
          applicano  alla   societa'   a   responsabilita'   limitata
          semplificata le disposizioni del presente  capo  in  quanto
          compatibili.". 
              Si  riporta  l'art.  3,   comma   4-ter,   del   citato
          decreto-legge n. 5 del 2009: 
              "Art. 3. Distretti produttivi e reti di imprese. 
              (Omissis). 
              4-ter. Con  il  contratto  di  rete  piu'  imprenditori
          perseguono  lo  scopo  di  accrescere,  individualmente   e
          collettivamente,  la  propria  capacita'  innovativa  e  la
          propria  competitivita'  sul  mercato  e  a  tal  fine   si
          obbligano, sulla base di un programma  comune  di  rete,  a
          collaborare in forme e in ambiti  predeterminati  attinenti
          all'esercizio delle proprie  imprese  ovvero  a  scambiarsi
          informazioni   o   prestazioni   di   natura   industriale,
          commerciale,  tecnica  o  tecnologica  ovvero   ancora   ad
          esercitare  in  comune  una  o  piu'  attivita'  rientranti
          nell'oggetto della propria impresa. Il contratto puo' anche
          prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale  comune  e
          la nomina di un organo comune  incaricato  di  gestire,  in
          nome  e  per  conto  dei  partecipanti,  l'esecuzione   del
          contratto o di singole parti o fasi dello stesso.  Ai  fini
          degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater, il
          contratto deve essere  redatto  per  atto  pubblico  o  per
          scrittura privata  autenticata,  ovvero  per  atto  firmato
          digitalmente a norma dell'art. 25 del decreto legislativo 7
          marzo  2005,  n.  82  da  ciascun  imprenditore  o   legale
          rappresentante  delle  imprese   aderenti,   trasmesso   ai
          competenti uffici del registro delle imprese attraverso  il
          modello standard tipizzato con decreto del  Ministro  della
          giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle
          finanze e con il Ministro dello sviluppo economico  e  deve
          indicare: 
              a) il nome, la ditta, la  ragione  o  la  denominazione
          sociale di ogni partecipante per originaria  sottoscrizione
          del contratto o per adesione successiva; 
              b)  l'indicazione   degli   obiettivi   strategici   di
          innovazione e di innalzamento della  capacita'  competitiva
          dei partecipanti e le modalita' concordate tra  gli  stessi
          per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi; 
              c) la definizione di un programma di rete, che contenga
          l'enunciazione dei diritti  e  degli  obblighi  assunti  da
          ciascun partecipante, le modalita' di  realizzazione  dello
          scopo comune e, qualora sia prevista  l'istituzione  di  un
          fondo  patrimoniale  comune,  la  misura  e  i  criteri  di
          valutazione dei conferimenti  iniziali  e  degli  eventuali
          contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a
          versare al fondo nonche' le regole di  gestione  del  fondo
          medesimo; se consentito  dal  programma,  l'esecuzione  del
          conferimento puo' avvenire anche  mediante  apporto  di  un
          patrimonio  destinato   costituito   ai   sensi   dell'art.
          2447-bis, primo comma, lettera a), del  codice  civile.  Al
          fondo  patrimoniale  comune  costituito  ai   sensi   della
          presente lettera si applicano, in  quanto  compatibili,  le
          disposizioni di cui agli articoli 2614 e  2615  del  codice
          civile; 
              d) la durata del contratto, le modalita' di adesione di
          altri imprenditori e, se pattuite, le cause facoltative  di
          recesso anticipato e  le  condizioni  per  l'esercizio  del
          relativo   diritto,   ferma   restando   in    ogni    caso
          l'applicazione delle regole generali di legge in materia di
          scioglimento totale o parziale dei contratti  plurilaterali
          con comunione di scopo; 
              e) se il contratto ne prevede l'istituzione,  il  nome,
          la  ditta,  la  ragione  o  la  denominazione  sociale  del
          soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo  comune
          per l'esecuzione del contratto o di una o piu' parti o fasi
          di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti
          a tale soggetto come mandatario comune  nonche'  le  regole
          relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza
          del contratto. Salvo  che  sia  diversamente  disposto  nel
          contratto, l'organo comune agisce in  rappresentanza  degli
          imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto,
          nelle  procedure  di  programmazione   negoziata   con   le
          pubbliche  amministrazioni,  nelle  procedure  inerenti  ad
          interventi di garanzia per l'accesso al credito e in quelle
          inerenti allo  sviluppo  del  sistema  imprenditoriale  nei
          processi  di  internazionalizzazione   e   di   innovazione
          previsti  dall'ordinamento  nonche'  all'utilizzazione   di
          strumenti di promozione e tutela dei prodotti e  marchi  di
          qualita' o di cui sia adeguatamente garantita la genuinita'
          della provenienza; 
              f) le  regole  per  l'assunzione  delle  decisioni  dei
          partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse  comune
          che non  rientri,  quando  e'  stato  istituito  un  organo
          comune, nei poteri di gestione  conferiti  a  tale  organo,
          nonche', se  il  contratto  prevede  la  modificabilita'  a
          maggioranza del programma di rete, le regole relative  alle
          modalita' di assunzione delle  decisioni  di  modifica  del
          programma medesimo. 
              4-ter. 1. Le disposizioni di attuazione  della  lettera
          e)  del  comma  4-ter  per  le  procedure  attinenti   alle
          pubbliche amministrazioni sono  adottate  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze di concerto  con  il
          Ministro dello sviluppo economico. 
              4-ter. 2. Nelle forme previste  dal  comma  4-ter.1  si
          procede  alla  ricognizione   di   interventi   agevolativi
          previsti  dalle  vigenti  disposizioni   applicabili   alle
          imprese aderenti al contratto di  rete,  interessate  dalle
          procedure di  cui  al  comma  4-ter,  lettera  e),  secondo
          periodo. Restano  ferme  le  competenze  regionali  per  le
          procedure di rispettivo interesse.".