Art. 57 
 
 
        Obblighi a carico dei soggetti che erogano soluzioni 
                    di firma elettronica avanzata 
 
  1. I soggetti di cui all'art. 55, comma 2, lettera a) devono: 
  a) identificare in modo certo l'utente tramite un valido  documento
di  riconoscimento,  informarlo  in  merito  agli  esatti  termini  e
condizioni relative all'uso del  servizio,  compresa  ogni  eventuale
limitazione dell'uso, subordinare  l'attivazione  del  servizio  alla
sottoscrizione di una dichiarazione di accettazione delle  condizioni
del servizio da parte dell'utente; 
  b)  conservare  per  almeno  venti  anni  copia  del  documento  di
riconoscimento e la dichiarazione di cui  alla  lettera  a)  ed  ogni
altra informazione atta a dimostrare l'ottemperanza a quanto previsto
all'art. 56, comma 1,  garantendone  la  disponibilita',  integrita',
leggibilita' e autenticita'; 
  c) fornire liberamente e gratuitamente copia della dichiarazione  e
le informazioni di cui alla lettera b) al firmatario, su richiesta di
questo; 
  d) rendere note le modalita' con cui effettuare la richiesta di cui
al punto c), pubblicandole anche sul proprio sito internet; 
  e) rendere note le caratteristiche del sistema  realizzato  atte  a
garantire quanto prescritto dall'art. 56, comma 1; 
  f) specificare le caratteristiche  delle  tecnologie  utilizzate  e
come queste consentono di ottemperare a quanto prescritto; 
  g) pubblicare le caratteristiche di cui alle lettere e) ed  f)  sul
proprio sito internet; 
  h) assicurare, ove possibile, la disponibilita' di un  servizio  di
revoca del consenso all'utilizzo della soluzione di firma elettronica
avanzata e un servizio di assistenza. 
  2. Al  fine  di  proteggere  i  titolari  della  firma  elettronica
avanzata e  i  terzi  da  eventuali  danni  cagionati  da  inadeguate
soluzioni tecniche, i soggetti di cui all'art. 55, comma  2,  lettera
a), si dotano di una copertura assicurativa  per  la  responsabilita'
civile rilasciata da  una  societa'  di  assicurazione  abilitata  ad
esercitare nel campo dei rischi  industriali  per  un  ammontare  non
inferiore ad euro cinquecentomila. 
  3. Le modalita' scelte per ottemperare a quanto disposto al comma 2
devono essere rese note ai soggetti interessati, pubblicandole  anche
sul proprio sito internet. 
  4. Il comma 2 del presente articolo non  si  applica  alle  persone
giuridiche pubbliche  che  erogano  soluzioni  di  firma  elettronica
avanzata per conto di pubbliche amministrazioni. 
  5.  Nell'ambito  delle  pubbliche  amministrazioni  e   in   quello
sanitario limitatamente alla categoria di  utenti  rappresentata  dai
cittadini fruitori di  prestazioni  sanitarie,  la  dichiarazione  di
accettazione delle condizioni  del  servizio  prevista  al  comma  1,
lettera a) puo' essere fornita oralmente dall'utente  al  funzionario
pubblico o  all'esercente  la  professione  sanitaria,  il  quale  la
raccoglie in un  documento  informatico  che  sottoscrive  con  firma
elettronica qualificata o firma digitale. 
  6. I commi 1 e 2 non si applicano alle soluzioni  di  cui  all'art.
61, commi 1 e 2, alle quali si applicano le norme vigenti in materia.