(( Art. 57-bis 
 
                 Modifica all'articolo 1, comma 58, 
               della legge 24 dicembre 2012, n. 228 )) 
 
  ((1. All'articolo 1, comma 58, della legge  24  dicembre  2012,  n.
228, sono aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole:  «nonche'  quelli
adottati  ai  sensi  del  medesimo  articolo  per  l'anno  scolastico
2013-2014 relativamente ai soli soggetti di cui al primo periodo  del
comma 8 del medesimo articolo 26 della legge n. 448 del 1998».)) 
  ((2. Per l'attuazione del comma 1, e'  autorizzata  una  spesa  nel
limite massimo di 1,1 milioni di  euro  per  l'anno  2013  e  di  2,2
milioni di euro per l'anno 2014. Ai relativi oneri si  provvede,  per
l'anno  2013,  mediante  corrispondente   riduzione   lineare   degli
stanziamenti di parte  corrente  iscritti,  nell'ambito  delle  spese
rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge
31 dicembre 2009, n. 196, nel programma «Iniziative per  lo  sviluppo
del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio» della
missione  «Istruzione  scolastica»  dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  e,  per
l'anno  2014,  mediante  utilizzo  dei  risparmi  di  spesa  di   cui
all'articolo 58, comma 5.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -Si riporta il testo vigente  dell'art.  1,  comma  58,
          della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante "Disposizioni
          per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello
          Stato (Legge di stabilita' 2013)",  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "58. Sono fatti salvi i provvedimenti  di  collocamento
          fuori ruolo, gia' adottati ai sensi dell'articolo 26, comma
          8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nel testo  vigente
          prima della data di entrata in vigore della presente legge,
          per l'anno scolastico 2012-2013, nonche' quelli adottati ai
          sensi del medesimo articolo per l'anno scolastico 2013-2014
          e relativamente ai soli soggetti di cui  al  primo  periodo
          del comma 8 del medesimo articolo 26 della legge n.448  del
          1998." 
              -Si riporta il testo dell'articolo 21, comma 5, lettera
          b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante "Legge di
          contabilita' e finanza pubblica": 
              Art. 21. Bilancio di previsione. 
              (omissis) 
              5.  Nell'ambito  di  ciascun  programma  le  spese   si
          ripartiscono in: 
              a) (omissis) 
              b) spese rimodulabili. 
              (omissis)"