(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 57)
 
                               Art. 57 
 
                (Riservatezza della fase istruttoria) 
 
 
  1. Le attivita'  di  indagine  del  pubblico  ministero,  anche  se
delegate agli organi di cui all'articolo 56, comma 1, sono  riservate
fino alla notificazione dell'invito a dedurre. 
 
 
  2. Quando e' necessario per  la  prosecuzione  delle  indagini,  il
pubblico ministero puo' consentire, con decreto motivato, la  visione
di singoli atti o parti di essi. 
 
 
  3. Nei casi  di  cui  all'articolo  58,  comma  1,  anche  dopo  la
notificazione dell'invito a dedurre, il pubblico ministero  contabile
dispone il differimento della visione e dell'estrazione di  copia  di
singoli atti dell'indagine preliminare penale, fino  a  che  non  sia
rilasciato nulla osta  dal  pubblico  ministero  penale.  Durante  il
periodo di  differimento,  il  termine  per  la  presentazione  delle
deduzioni ai sensi dell'articolo 67 e' interrotto e inizia nuovamente
a decorrere dal perfezionarsi della notificazione dell'atto  con  cui
il pubblico ministero revoca il decreto di differimento.  Il  termine
non e' interrotto qualora il  pubblico  ministero  contabile  ritenga
inutilizzabili, ai fini dell'invito a dedurre, gli atti dell'indagine
preliminare  penale.  La  valutazione  di  inutilizzabilita'  non  e'
rivedibile, salvo che ne faccia richiesta la parte interessata.