Art. 57 
 
 
        Modifiche all'articolo 64-bis del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 
 
  1. All'articolo 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, la parola «unico» e' soppressa; 
  b) dopo il comma 1 e' aggiunto il  seguente:  «1-bis.  Al  fine  di
rendere effettivo il diritto di  cui  all'articolo  7,  comma  01,  i
soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,  i  fornitori  di  identita'
digitali e i prestatori dei servizi fiduciari qualificati, in sede di
evoluzione, progettano e sviluppano i propri  sistemi  e  servizi  in
modo da garantire l'integrazione e l'interoperabilita' tra i  diversi
sistemi e servizi e con il servizio di cui al comma 1, espongono  per
ogni servizio le  relative  interfacce  applicative  e,  al  fine  di
consentire la verifica del  rispetto  degli  standard  e  livelli  di
qualita' di cui all'articolo 7, comma 1, adottano  gli  strumenti  di
analisi individuati dall'AgID con le Linee guida.». 
 
          Note all'art. 57: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 64-bis  del  citato
          decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art.  64-bis  (Accesso  telematico  ai  servizi  della
          Pubblica  Amministrazione).  -  1.  I   soggetti   di   cui
          all'articolo 2, comma 2, rendono fruibili i propri  servizi
          in  rete,  in  conformita'  alle  regole  tecniche  di  cui
          all'articolo 71, tramite il  punto  di  accesso  telematico
          attivato presso la Presidenza del Consiglio  dei  ministri,
          senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
              1-bis. Al fine di rendere effettivo il diritto  di  cui
          all'articolo 7, comma 01, i soggetti di cui all'articolo 2,
          comma 2, i fornitori di identita' digitali e  i  prestatori
          dei servizi fiduciari qualificati, in sede  di  evoluzione,
          progettano e sviluppano i propri sistemi e servizi in  modo
          da garantire l'integrazione  e  l'interoperabilita'  tra  i
          diversi sistemi e servizi e con il servizio di cui al comma
          1, espongono  per  ogni  servizio  le  relative  interfacce
          applicative e,  al  fine  di  consentire  la  verifica  del
          rispetto degli  standard  e  livelli  di  qualita'  di  cui
          all'articolo 7, comma 1, adottano gli strumenti di  analisi
          individuati dall'AgID con le linee guida.».