Art. 57 
 
             Modifiche alla legge 8 luglio 2003, n. 172 
 
  1. All'articolo 3, comma 1, della legge 8 luglio 2003, n.  172,  le
parole:  «e  comunque  di  stazza  lorda  non  superiore  alle   1000
tonnellate» sono soppresse. 
 
          Note all'art. 57: 
              - Si riporta l'art. 3,  della  citata  legge  8  luglio
          2003,  n.  172,  come  modificato  dal   presente   decreto
          legislativo: 
              «Art. 3 (Navi destinate esclusivamente al noleggio  per
          finalita' turistiche). - 1.  Possono  essere  iscritte  nel
          Registro internazionale di cui all'art. 1 del decreto-legge
          30 dicembre 1997, n. 457,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  27  febbraio  1998,  n.  30,   e   successive
          modificazioni,  ed  essere   assoggettate   alla   relativa
          disciplina, le navi con scafo di lunghezza superiore  a  24
          metri, adibite in navigazione internazionale esclusivamente
          al noleggio per finalita' turistiche. 
              2. Le navi di cui al comma  1,  iscritte  nel  Registro
          internazionale: 
                a) sono abilitate al trasporto di passeggeri  per  un
          numero non superiore a 12, escluso l'equipaggio; 
                b) sono munite di certificato di classe rilasciato da
          uno  degli  organismi  autorizzati  ai  sensi  del  decreto
          legislativo 3 agosto 1998,  n.  314,  come  modificato  dal
          decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169; 
                c)  sono  sottoposte  alle  norme   tecniche   e   di
          conduzione previste dal regolamento di sicurezza di cui  al
          comma 3. 
              3. Entro centottanta giorni dalla data  di  entrata  in
          vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle
          infrastrutture e dei  trasporti,  ai  sensi  dell'art.  17,
          comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' emanato  il
          regolamento di sicurezza recante le  norme  tecniche  e  di
          conduzione cui sono sottoposte le navi di cui al comma 1. 
              4. Le navi di cui al comma 1 sono armate di  norma  con
          equipaggio  di  due  persone,  piu'   il   comandante,   di
          nazionalita' italiana o di altro Stato  membro  dell'Unione
          europea. Qualora lo ritenga necessario, il comandante  puo'
          aggiungere all'equipaggio componenti di altra nazionalita'. 
              5. Alle navi di cui  al  comma  1  non  si  applica  la
          limitazione concernente i servizi  di  cabotaggio  disposta
          dall'art. 1, comma 5, del decreto-legge 30  dicembre  1997,
          n. 457,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  27
          febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni. 
              6. Le disposizioni del presente articolo, ad  eccezione
          di quelle di cui al comma  3,  hanno  effetto  a  decorrere
          dalla data di pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  del
          regolamento di cui al comma 2, lettera c). 
              7. All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente
          articolo, pari a 4,338 milioni di  euro  per  l'anno  2003,
          7,288 milioni di euro per l'anno 2004 e  6,024  milioni  di
          euro a  decorrere  dall'anno  2005,  si  provvede  mediante
          corrispondente riduzione dello  stanziamento  iscritto,  ai
          fini  del   bilancio   triennale   2003-2005,   nell'ambito
          dell'unita' previsionale di base di parte  corrente  "Fondo
          speciale"  dello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze per l'anno 2003,  allo  scopo
          parzialmente  utilizzando  l'accantonamento   relativo   al
          medesimo Ministero. 
              8.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.».