Art. 58. 
                        Campo d'applicazione 
 
  1. Il presente capo fissa i principi e le linee guida relative alle
norme di buona fabbricazione dei medicinali  per  uso  umano  la  cui
produzione e' soggetta all'autorizzazione di cui  all'articolo  50  e
dei medicinali sperimentali  per  uso  umano  la  cui  produzione  e'
soggetta  all'autorizzazione  di  cui  all'articolo  13  del  decreto
legislativo 24 giugno 2003, n. 211. 
 
          Nota all'art. 58:
              - L'art.  13 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n.
          211 citato nelle premesse cosi' recita:
              «Art. 13 (Fabbricazione e importazione di medicinali in
          fase   di   sperimentazione).  -  1.  La  fabbricazione  di
          medicinali sottoposti a sperimentazione clinica, nonche' la
          loro importazione, debbono essere autorizzate dal Ministero
          della  salute  come  previsto, ove applicabile, dal decreto
          legislativo  29 maggio  1991,  n.  178 e, negli altri casi,
          come  previsto  da  specifico  decreto  del  Ministro della
          salute.  Al  fine  di  ottenere  detta  autorizzazione,  il
          richiedente  e,  del pari, in seguito il titolare, dovranno
          soddisfare  i  requisiti  almeno  equivalenti  a quelli che
          saranno  definiti  con  decreto  del Ministro della salute,
          tenuto conto delle indicazioni dettagliate pubblicate dalla
          Commissione europea. Detti requisiti sono soddisfatti anche
          ai   fini  dell'autorizzazione  all'importazione  di  detti
          medicinali.
              2.  Il  titolare  dell'autorizzazione di cui al comma 1
          deve  disporre  in  maniera  permanente  e  continua  di un
          direttore    tecnico,    respon-sabile    in    particolare
          dell'adempimento  degli  obblighi  specificati nel comma 3,
          che  possegga  i  requisiti  di  cui all'art. 4 del decreto
          legislativo 29 maggio 1991, n. 178.
              3.  Il  direttore  tecnico  di  cui  al  comma 2, fermi
          restando   i   suoi   rapporti   con   il   fabbricante   o
          l'importatore, vigila affinche':
                a) nel  caso di medicinali in fase di sperimentazione
          fabbricati  in  Italia,  ogni lotto di medicinali sia stato
          prodotto e controllato secondo i requisiti di buona pratica
          di  fabbricazione  dei  medicinali  di  uso umano stabiliti
          dalla normativa comunitaria, in conformita' al fascicolo di
          specifica  del prodotto e secondo l'informazione notificata
          a norma dell'art. 9, comma 2;
                b) nel  caso di medicinali in fase di sperimentazione
          fabbricati  in  un Paese terzo, ogni lotto di fabbricazione
          sia  stato  prodotto  e  controllato secondo norme di buona
          pratica   di  fabbricazione  almeno  equivalenti  a  quelle
          stabilite  dalla  normativa  comunitaria,  conformemente al
          fascicolo  di  specifica  del  prodotto  e  ogni  lotto  di
          fabbricazione  sia stato controllato secondo l'informazione
          notificata a norma dell'art. 9, comma 2;
                c) nel   caso   di   un   medicinale   in   fase   di
          sperimentazione   che   sia   un  medicinale  di  confronto
          proveniente  da  Paesi  terzi  e  dotato  di autorizzazione
          all'immissione   in   commercio,  quando  non  puo'  essere
          ottenuta  la documentazione che certifica che ogni lotto di
          fabbricazione  e'  stato  prodotto  secondo  norme di buona
          pratica   di  fabbricazione  almeno  equivalenti  a  quelle
          succitate, ogni lotto di fabbricazione sia stato oggetto di
          tutte le analisi, prove o verifiche pertinenti e necessarie
          per  confermare  la  sua  qualita'  secondo  l'informazione
          notificata trasmessa a norma dell'art. 9, comma 2.
              4. Per la valutazione dei prodotti ai fini del rilascio
          dei  lotti  e'  necessario  attenersi  a  quanto  stabilito
          dall'allegato  13 alle norme di buona fabbricazione europee
          (GMP).  Nei  casi  di importazione da uno Stato dell'Unione
          europea,  i  medicinali  sottoposti  a  sperimentazione non
          devono  essere  ulteriormente controllati quando gli stessi
          sono  corredati  dai  certificati  di  rilascio  dei  lotti
          firmati  dalla persona qualificata ai sensi della direttiva
          75/319,   nel  rispetto  delle  disposizioni  di  cui  alle
          lettere a), b)  o c). In tutti i casi, il direttore tecnico
          deve   attestare   in   un   registro  che  ogni  lotto  di
          fabbricazione  e'  conforme  alle disposizioni del presente
          articolo.    Il    registro    deve    essere    aggiornato
          contestualmente alla effettuazione delle operazioni, e deve
          restare  a  disposizione del personale ispettivo che svolge
          gli  accertamenti di cui all'art. 7 del decreto legislativo
          29 maggio 1991, n. 178, perun periodo di 5 anni.
              5.  Con  decreto  del  Ministro  della  salute  vengono
          stabiliti   i  documenti  inerenti  l'autorizzazione  della
          sperimentazione   da   allegare   alla  documentazione  per
          l'importazione del farmaco in sperimentazione.».