Art. 58. Operazioni non imponibili 1. Non sono imponibili, anche agli effetti del secondo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (a), le cessioni di beni, anche tramite commissionari, effettuate nei confronti di cessionari o commissionari di questi se i beni sono trasportati o spediti in altro Stato membro a cura o a nome del cedente, anche per incarico dei propri cessionari o commissionari di questi. La disposizione si applica anche se i beni sono stati sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, montaggio, assiemaggio o adattamento ad altri beni. 2. Salvo quanto previsto nell'articolo 41, comma 2, lettera a), del presente decreto sono non imponibili, anche agli effetti dell'articolo 9, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni (a), le operazioni di perfezionamento e le manipolazioni usuali indicate nell'articolo 38, comma 5, lettera a) del presente decreto, eseguite su beni nazionali o comunitari destinati a essere trasportati o spediti in altro Stato membro da o per conto del prestatore del servizio o del committente soggetto passivo di imposta in altro Stato membro. ____________________ (a) Per il testo dell'art. 8 del D.P.R. n. 633/1972, si veda la nota (a) all'art. 41; per il testo dell'art. 9 del medesimo decreto, si veda la nota (a) all'art. 36.