Art. 58 
        Inosservanza delle prescrizioni; sospensioni; revoche 
  1. Il titolare dei provvedimenti autorizzativi di cui  al  presente
capo e' tenuto alla esecuzione dei progetti come approvati dall'ANPA. 
Egli deve altresi' osservare  le  prescrizioni  impartite  con  detti
provvedimenti. 
  2. Nel caso di inosservanza delle prescrizioni contenute negli atti
di autorizzazione, nel nulla  osta  o  nella  licenza  di  esercizio,
oppure  di  difformita'  della  esecuzione  dai  progetti   approvati
dall'ANPA,   il   Ministro   dell'industria   e   del   commercio   e
dell'artigianato     contesta     all'interessato     l'inosservanza.
Quest'ultimo puo' fornire le proprie giustificazioni entro il termine
di trenta giorni. Decorso tale termine, il  Ministro  dell'industria,
del  commercio  e  dell'artigianato,  con  proprio  decreto,  sentita
l'ANPA, puo' imporre al titolare delle autorizzazioni, del nulla osta
o all'esercente di adempiere, in un termine stabilito, alle modifiche
delle opere di esecuzione, ovvero alla osservanza delle prescrizioni. 
  3. Nel caso di inottemperanza agli adempimenti  suddetti  da  parte
del  titolare  delle  autorizzazioni,  del  nulla  osta  o  da  parte
dell'esercente,  il  Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato, qualora ricorrano motivi di urgenza ai  fini  della
sicurezza nucleare o della  protezione  sanitaria  dei  lavoratori  e
della popolazione, puo'  sospendere  con  proprio  decreto,  per  una
durata di tempo non superiore a sei mesi, l'autorizzazione, il  nulla
osta o la licenza di esercizio. 
  4. Nei casi di constatata  grave  o  ripetuta  inottemperanza  agli
adempimenti di cui  al  comma  2,  il  Ministro  dell'industria,  del
commercio   e   dell'artigianato   revoca   con    proprio    decreto
l'autorizzazione, il nulla osta o la licenza di esercizio. 
  5. Prima dell'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 3 e  4  il
Ministro  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato   deve
sentire la Commissione  tecnica,  di  cui  all'articolo  9,  per  gli
impianti di cui agli articoli 36 e 37, e  nei  casi  di  revoca  deve
procedere di intesa con i Ministri per l'interno,  per  il  lavoro  e
della previdenza sociale, per la sanita' e le  altre  amministrazioni
interessate, sentita l'ANPA. 
  6. Nei provvedimenti di sospensione o di revoca devono essere indi-
cate, ove necessario, le disposizioni  per  assicurare  la  sicurezza
nucleare  e  la  protezione  sanitaria   dei   lavoratori   e   della
popolazione.