Art. 58 Inosservanza delle prescrizioni; sospensioni; revoche 1. Il titolare dei provvedimenti autorizzativi di cui al presente capo e' tenuto alla esecuzione dei progetti come approvati dall'ANPA. Egli deve altresi' osservare le prescrizioni impartite con detti provvedimenti. 2. Nel caso di inosservanza delle prescrizioni contenute negli atti di autorizzazione, nel nulla osta o nella licenza di esercizio, oppure di difformita' della esecuzione dai progetti approvati dall'ANPA, il Ministro dell'industria e del commercio e dell'artigianato contesta all'interessato l'inosservanza. Quest'ultimo puo' fornire le proprie giustificazioni entro il termine di trenta giorni. Decorso tale termine, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, sentita l'ANPA, puo' imporre al titolare delle autorizzazioni, del nulla osta o all'esercente di adempiere, in un termine stabilito, alle modifiche delle opere di esecuzione, ovvero alla osservanza delle prescrizioni. 3. Nel caso di inottemperanza agli adempimenti suddetti da parte del titolare delle autorizzazioni, del nulla osta o da parte dell'esercente, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, qualora ricorrano motivi di urgenza ai fini della sicurezza nucleare o della protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione, puo' sospendere con proprio decreto, per una durata di tempo non superiore a sei mesi, l'autorizzazione, il nulla osta o la licenza di esercizio. 4. Nei casi di constatata grave o ripetuta inottemperanza agli adempimenti di cui al comma 2, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato revoca con proprio decreto l'autorizzazione, il nulla osta o la licenza di esercizio. 5. Prima dell'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 3 e 4 il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato deve sentire la Commissione tecnica, di cui all'articolo 9, per gli impianti di cui agli articoli 36 e 37, e nei casi di revoca deve procedere di intesa con i Ministri per l'interno, per il lavoro e della previdenza sociale, per la sanita' e le altre amministrazioni interessate, sentita l'ANPA. 6. Nei provvedimenti di sospensione o di revoca devono essere indi- cate, ove necessario, le disposizioni per assicurare la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione.