Art. 58
                        (Cantieri grisutosi)
1.  Le  disposizioni  del  Titolo  X del decreto del Presidente della
   Repubblica n. 128 del 1959 come modificato  dal  presente  decreto
   sono  applicabili  a  tutte  le  attivita'  estrattive condotte in
   sotterraneo.
2. All'articolo 423 del decreto del Presidente  della  Repubblica  n.
   128 del 1959, dopo il terzo comma, sono aggiunti i seguenti:
      "La  ventilazione  ausiliaria deve essere limitata ai lavori di
      preparazione dei cantieri e ai lavori di smantellamento nonche'
      ai cantieri direttamente collegati al circuito di  ventilazione
      principale.
      I  cantieri  di  coltivazione  potranno  essere  attrezzati con
      ventilazione ausiliaria unicamente qualora siano state adottate
      misure complementari idonee a garantire la sicurezza o  la  sa-
      lute dei lavoratori."
3.  I  primi  tre  commi dell'articolo 440 del decreto del Presidente
   della Repubblica n. 128 del 1959 sono sostituiti dal seguente:
   "Nelle  miniere  grisutose  il  tenore  di  grisu'   deve   essere
   controllato  in  modo  continuo nelle gallerie di riflusso a valle
   dei cantieri di coltivazione e di gallerie per lo spillamento  del
   minerale  nonche' al fronte di abbattimento delle gallerie a fondo
   cieco  e  a  monte  della  immissione  dei  circuiti  derivati  di
   ventilazione nelle vie principali di riflusso."
4.  L'articolo 575 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128
   del 1959 e' sostituito dal seguente:
                            "Articolo 575
   1. I lavori al cannello, alla saldatrice e' con  altri  apparecchi
      analoghi possono essere eseguiti unicamente in via eccezionale,
      previa  autorizzazione  da  parte  dell'autorita' di vigilanza,
      sulla base della valutazione delle esigenze  tecniche  e  delle
      condizioni di sicurezza."