Art. 58 (Cantieri grisutosi) 1. Le disposizioni del Titolo X del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959 come modificato dal presente decreto sono applicabili a tutte le attivita' estrattive condotte in sotterraneo. 2. All'articolo 423 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959, dopo il terzo comma, sono aggiunti i seguenti: "La ventilazione ausiliaria deve essere limitata ai lavori di preparazione dei cantieri e ai lavori di smantellamento nonche' ai cantieri direttamente collegati al circuito di ventilazione principale. I cantieri di coltivazione potranno essere attrezzati con ventilazione ausiliaria unicamente qualora siano state adottate misure complementari idonee a garantire la sicurezza o la sa- lute dei lavoratori." 3. I primi tre commi dell'articolo 440 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959 sono sostituiti dal seguente: "Nelle miniere grisutose il tenore di grisu' deve essere controllato in modo continuo nelle gallerie di riflusso a valle dei cantieri di coltivazione e di gallerie per lo spillamento del minerale nonche' al fronte di abbattimento delle gallerie a fondo cieco e a monte della immissione dei circuiti derivati di ventilazione nelle vie principali di riflusso." 4. L'articolo 575 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959 e' sostituito dal seguente: "Articolo 575 1. I lavori al cannello, alla saldatrice e' con altri apparecchi analoghi possono essere eseguiti unicamente in via eccezionale, previa autorizzazione da parte dell'autorita' di vigilanza, sulla base della valutazione delle esigenze tecniche e delle condizioni di sicurezza."