Art. 58 
 
              Semplificazione procedure Piano nazionale 
                        di edilizia abitativa 
 
  1. All'articolo 11, comma 4, del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Tale intesa va resa
nella seduta del Cipe nella  quale  sono  approvati  gli  accordi  di
programma. Eventuali rimodulazioni degli interventi  contenuti  negli
accordi di programma sono approvate con decreto del  Ministero  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti.  Eventuali  atti  aggiuntivi  agli
accordi di programma, da sottoscrivere  per  l'utilizzo  di  economie
ovvero di nuove risorse finanziarie che  si  rendessero  disponibili,
sono approvati con decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  dei
trasporti  di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia   e   delle
finanze.». 
  2. All'articolo  4,  comma  2,  del  Piano  nazionale  di  edilizia
abitativa di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
16 luglio 2009, sono aggiunti i seguenti  periodi:  «Tale  intesa  va
resa nella seduta del Cipe nella quale sono approvati gli accordi  di
programma. Eventuali rimodulazioni degli interventi  contenuti  negli
accordi di programma sono approvate con decreto del  Ministero  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti.  Eventuali  atti  aggiuntivi  agli
accordi di programma, da sottoscrivere  per  l'utilizzo  di  economie
ovvero di nuove risorse finanziarie che  si  rendessero  disponibili,
sono approvati con decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  dei
trasporti  di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia   e   delle
finanze.». 
  3. Agli accordi di programma di cui all'articolo 4,  comma  2,  del
Piano  nazionale  di  edilizia  abitativa  di  cui  al  decreto   del
Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009 si applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 41, commi 4 e 5, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214.