Art. 58. Collaborazioni con Amministrazioni pubbliche ed organismi pubblici e privati 1. L'Universita' puo' concludere accordi con altre Amministrazioni pubbliche ed organismi pubblici e privati per lo svolgimento in collaborazione delle attivita' istituzionali di interesse comune, fermo restando quanto specificamente disposto in ordine alle attivita' di ricerca. 2. Gli accordi conclusi in conformita' ai criteri generali richiamati dall'articolo 9 del presente Statuto, e secondo le modalita' definite dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione o dalle strutture didattiche e scientifiche secondo le rispettive competenze.