(Allegato-art. 58)
                              Art. 58. 
 
Collaborazioni con Amministrazioni pubbliche ed organismi pubblici  e
                               privati 
 
    1.   L'Universita'   puo'   concludere    accordi    con    altre
Amministrazioni pubbliche ed organismi  pubblici  e  privati  per  lo
svolgimento  in  collaborazione  delle  attivita'  istituzionali   di
interesse comune, fermo restando quanto  specificamente  disposto  in
ordine alle attivita' di ricerca. 
    2. Gli  accordi  conclusi  in  conformita'  ai  criteri  generali
richiamati  dall'articolo  9  del  presente  Statuto,  e  secondo  le
modalita' definite dal Regolamento di Ateneo  per  l'amministrazione,
la finanza e  la  contabilita',  sono  deliberati  dal  Consiglio  di
Amministrazione o dalle strutture didattiche e  scientifiche  secondo
le rispettive competenze.