Art. 58 
 
 
Fondo  per  la  distribuzione  di  derrate  alimentari  alle  persone
                              indigenti 
 
  1. E' istituito presso l'Agenzia per le erogazioni  in  agricoltura
un  fondo  per  il   finanziamento   dei   programmi   nazionali   di
distribuzione  di  derrate  alimentari  alle  persone  indigenti  nel
territorio della Repubblica  italiana.  Le  derrate  alimentari  sono
distribuite  agli  indigenti  mediante  organizzazioni  caritatevoli,
conformemente  alle  modalita'  previste  dal  Regolamento  (CE)   n.
1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007. 
  2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari  e
forestali,  di  concerto  con  il  Ministro   per   la   cooperazione
internazionale e l'integrazione, viene adottato, entro il  30  giugno
di ciascun anno, il programma annuale di distribuzione che identifica
le tipologie di prodotto, le organizzazioni caritatevoli beneficiarie
nonche'  le  modalita'  di  attuazione,  anche  in   relazione   alle
erogazioni liberali e donazioni fornite da parte di soggetti  privati
e tese ad incrementare le dotazioni del Fondo di cui al comma  1.  Ai
fini fiscali, in questi casi si  applicano  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 13 del decreto legislativo del 4 dicembre 1997, n. 460. 
  3. Gli operatori della  filiera  agroalimentare  possono  destinare
all'attuazione del programma  annuale  di  cui  al  comma  2  derrate
alimentari,  a  titolo  di  erogazioni  liberali,  secondo  modalita'
stabilite dall'Agenzia per le  erogazioni  in  agricoltura.  Ai  fini
fiscali,  in  questi  casi  si  applicano  le  disposizioni  di   cui
all'articolo 13 del decreto legislativo del 4 dicembre 1997, n. 460. 
  4. L'Agenzia per  le  erogazioni  in  agricoltura  e'  il  soggetto
responsabile dell'attuazione del programma di cui al comma 2. 
  5. Ai fini del reperimento sul mercato  dei  prodotti  identificati
dal programma di cui al comma  2,  l'Agenzia  per  le  erogazioni  in
agricoltura opera secondo criteri di economicita' dando preferenza, a
parita'  di  condizioni,  alle   forniture   offerte   da   organismi
rappresentativi di produttori agricoli o  imprese  di  trasformazione
dell'Unione Europea. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Il Regolamento (CE) N. 1234/2007 del Consiglio  del  22
          ottobre 2007 (Organizzazione comune dei mercati agricoli  e
          disposizioni specifiche per  taluni  prodotti"  agricoli  -
          regolamento unico OCM) e' stato pubblicato  sulla  Gazzetta
          Ufficiale Unione Europea del 16 novembre 2007. 
              Si riporta l'art. 13 del decreto legislativo 4 dicembre
          1997, n. 460 (Riordino della  disciplina  tributaria  degli
          enti non commerciali e delle organizzazioni  non  lucrative
          di utilita' sociale), pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          n. 1 del 2 gennaio 1998 - S. O. : 
              "Art. 13. Erogazioni liberali 
              1. Al testo unico delle imposte sui redditi,  approvato
          con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
          1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a)  all'art.  13-bis   sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
              1) nel comma 1, relativo alle detrazioni d'imposta  per
          oneri sostenuti, dopo la lettera i), e' aggiunta, in  fine,
          la seguente: "i-bis) le erogazioni liberali in denaro,  per
          importo non superiore a 4 milioni di lire, a  favore  delle
          organizzazioni non lucrative di utilita'  sociale  (ONLUS),
          nonche' i contributi associativi, per importo non superiore
          a 2 milioni e 500 mila lire, versati dai soci alle societa'
          di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di
          cui all'art. 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine
          di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia,  di
          impotenza al lavoro o di  vecchiaia,  ovvero,  in  caso  di
          decesso, un aiuto alle  loro  famiglie.  La  detrazione  e'
          consentita  a  condizione  che  il   versamento   di   tali
          erogazioni  e  contributi  sia  eseguito  tramite  banca  o
          ufficio  postale  ovvero  mediante  gli  altri  sistemi  di
          pagamento previsti dall'art. 23 del decreto  legislativo  9
          luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalita' idonee a
          consentire all'Amministrazione finanziaria  lo  svolgimento
          di efficaci controlli, che  possono  essere  stabilite  con
          decreto del Ministro delle finanze  da  emanarsi  ai  sensi
          dell'art. 17, comma 3,  della  legge  23  agosto  1988,  n.
          400."; 
              2) nel comma 3, relativo alla detrazione proporzionale,
          in capo ai singoli soci di societa' semplice, afferente gli
          oneri sostenuti dalla societa' medesima,  le  parole:  "Per
          gli oneri di cui  alle  lettere  a),  g),  h)  e  i)"  sono
          sostituite con le seguenti: "Per  gli  oneri  di  cui  alle
          lettere a), g), h), i) ed i-bis)"; 
              b) nell'art.  65,  comma  2,  relativo  agli  oneri  di
          utilita' sociale deducibili ai  fini  della  determinazione
          del reddito d'impresa, dopo la lettera  c-quinquies),  sono
          aggiunte, in fine, le seguenti: 
              "c-sexies)  le  erogazioni  liberali  in  denaro,   per
          importo non superiore a 4 milioni o  al  2  per  cento  del
          reddito d'impresa dichiarato, a favore delle ONLUS; 
              c-septies) le spese relative all'impiego di  lavoratori
          dipendenti, assunti a tempo indeterminato,  utilizzati  per
          prestazioni di servizi  erogate  a  favore  di  ONLUS,  nel
          limite del  cinque  per  mille  dell'ammontare  complessivo
          delle spese per prestazioni  di  lavoro  dipendente,  cosi'
          come risultano dalla dichiarazione dei redditi."; 
              c) nell'art. 110-bis, comma 1, relativo alle detrazioni
          d'imposta per oneri sostenuti da enti non  commerciali,  le
          parole: "oneri indicati alle lettere a), g), h)  e  i)  del
          comma 1 dell'art. 13-bis" sono sostituite  dalle  seguenti:
          "oneri indicati alle lettere a), g), h), i) ed  i-bis)  del
          comma 1 dell'art. 13-bis"; 
              d) nell'art. 113, comma 2-bis, relativo alle detrazioni
          d'imposta  per  oneri  sostenuti  da   societa'   ed   enti
          commerciali non residenti, le parole: "oneri indicati  alle
          lettere a), g), h) e i) del comma 1 dell'art. 13-bis"  sono
          sostituite dalle seguenti: "oneri indicati alle lettere a),
          g), h), i) ed i-bis) del comma 1 dell'art. 13-bis"; 
              e) nell'art. 114, comma 1-bis, relativo alle detrazioni
          d'imposta per oneri sostenuti dagli  enti  non  commerciali
          non residenti, le parole: "oneri indicati alle lettere  a),
          g), h) e i) del comma 1 dell'art. 13-bis"  sono  sostituite
          dalle seguenti: "oneri indicati alle lettere a), g), h), i)
          ed i-bis) del comma 1 dell'art. 13-bis". 
              2. Le derrate alimentari  e  i  prodotti  farmaceutici,
          alla cui produzione o al cui scambio e' diretta l'attivita'
          dell'impresa, che, in alternativa alla usuale  eliminazione
          dal circuito commerciale, vengono ceduti gratuitamente alle
          ONLUS, non si considerano destinati  a  finalita'  estranee
          all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'art. 53, comma  2,
          del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917. 
              3. I beni alla  cui  produzione  o  al  cui  scambio e'
          diretta l'attivita' d'impresa diversi da quelli di  cui  al
          comma 2, qualora siano ceduti gratuitamente alle ONLUS, non
          si considerano destinati a finalita' estranee all'esercizio
          dell'impresa ai sensi dell'art.  53,  comma  2,  del  testo
          unico delle imposte sui redditi, approvato con  il  decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917.
          La  cessione   gratuita   di   tali   beni,   per   importo
          corrispondente  al  costo  specifico  complessivamente  non
          superiore a 2 milioni di lire, sostenuto per la  produzione
          o l'acquisto, si considera erogazione liberale ai fini  del
          limite di cui all'art. 65, comma 2, lettera c-sexies),  del
          predetto testo unico. 
              4. Le disposizioni dei commi  2  e  3  si  applicano  a
          condizione che delle singole cessioni sia  data  preventiva
          comunicazione,  mediante   raccomandata   con   avviso   di
          ricevimento, al competente ufficio delle entrate e  che  la
          ONLUS beneficiaria, in apposita dichiarazione da conservare
          agli atti dell'impresa cedente, attesti il proprio  impegno
          ad utilizzare  direttamente  i  beni  in  conformita'  alle
          finalita' istituzionali e, a pena di decadenza dei benefici
          fiscali previsti dal presente decreto, realizzi l'effettivo
          utilizzo diretto; entro il  quindicesimo  giorno  del  mese
          successivo, il cedente deve annotare nei registri  previsti
          ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ovvero in apposito
          prospetto, che tiene luogo degli stessi, la qualita'  e  la
          quantita' dei beni ceduti gratuitamente  in  ciascun  mese.
          Per le cessioni di beni facilmente deperibili e  di  modico
          valore si e'  esonerati  dall'obbligo  della  comunicazione
          preventiva. Con decreto  del  Ministro  delle  finanze,  da
          emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma  3,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400,  possono  essere  stabilite  ulteriori
          condizioni cui subordinare l'applicazione delle  richiamate
          disposizioni. 
              5.  La  deducibilita'  dal  reddito  imponibile   delle
          erogazioni  liberali  a  favore   di   organizzazioni   non
          governative di cui alla legge  26  febbraio  1987,  n.  49,
          prevista dall'art. 10, comma 1, lettera g), del testo unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917, e'
          consentita a condizione che per le medesime  erogazioni  il
          soggetto erogante non usufruisca delle detrazioni d'imposta
          di cui  all'art.  13-bis,  comma  1,  lettera  i-bis),  del
          medesimo testo unico. 
              6.  La  deducibilita'  dal  reddito  imponibile   delle
          erogazioni liberali previste all'art. 65, comma 2,  lettere
          a) e  b),  del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917, e' consentita a condizione  che  per
          le medesime erogazioni liberali il  soggetto  erogante  non
          usufruisca delle deduzioni previste dalla lettera c-sexies)
          del medesimo art. 65, comma 2. 
              7.  La  deducibilita'  dal  reddito  imponibile   delle
          erogazioni liberali previste  all'art.  114,  comma  2-bis,
          lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917, e' consentita a condizione  che  per
          le medesime erogazioni liberali il  soggetto  erogante  non
          usufruisca delle detrazioni d'imposta  previste  dal  comma
          1-bis, del medesimo art. 114.".