Art. 58 Soggetti che realizzano soluzioni di firma elettronica avanzata a favore di terzi 1. I soggetti di cui all'art. 55, comma 2, lettera b) che offrono una soluzione di firma elettronica avanzata alle pubbliche amministrazioni,devono essere in possesso della certificazione di conformita' del proprio sistema di gestione per la sicurezza delle informazioniad essi relative, alla normaISO/IEC 27001, rilasciata da un terzo indipendente a tal fine autorizzato secondo le norme vigenti in materia. 2. I soggetti di cui all'art. 55, comma 2, lettera b) che offrono soluzioni di firma elettronica avanzata alle pubbliche amministrazioni, ovvero le societa' che li controllano, devono essere in possesso della certificazione di conformita' del proprio sistema di qualita' alla norma ISO 9001 e successive modifiche o a norme equivalenti. 3. I commi 1 e 2 non si applicano alle persone giuridiche private partecipate, in tutto o in parte, dalla pubblica amministrazione qualora realizzino per la stessa soluzioni di firma elettronica avanzata. 4. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano alle persone giuridiche pubbliche che rendono disponibili soluzioni di firma elettronica avanzata a pubbliche amministrazioni. 5. I soggetti di cui all'art. 55, comma 2, lettera b), al fine di dare evidenza del grado di conformita' della soluzione di firma elettronica avanzata a quanto previsto dalle presenti regole tecniche, possono far certificare la propria soluzione secondo la norma ISO/IEC 15408, livello EAL 1 o superiore, da un terzo indipendente a tal fine autorizzato secondo le norme vigenti in materia.