Art. 58 
 
 
                 Notizia di illecito disciplinare e 
                 fase istruttoria pre-procedimentale 
 
  1. Ricevuti gli atti di cui all'articolo 50, comma 4, il presidente
del consiglio distrettuale di disciplina  provvede  senza  ritardo  a
iscrivere in un apposito registro riservato il ricevimento degli atti
relativi a un possibile procedimento disciplinare, indicando il  nome
dell'iscritto a cui gli stessi si riferiscono. Nel caso di  manifesta
infondatezza  ne  richiede   al   consiglio   l'archiviazione   senza
formalita'. 
  2. Qualora il consiglio distrettuale di disciplina non  ritenga  di
disporre l'archiviazione, e in ogni altro caso, il presidente designa
la commissione che deve giudicare e nomina il consigliere istruttore,
scelto tra i consiglieri iscritti  a  un  ordine  diverso  da  quello
dell'incolpato. Il consigliere istruttore diviene responsabile  della
fase istruttoria  pre-procedimentale;  egli  comunica  senza  ritardo
all'iscritto l'avvio di tale fase, a mezzo di raccomandata con avviso
di ricevimento, fornendogli  ogni  elemento  utile  e  invitandolo  a
formulare per iscritto le proprie osservazioni  entro  trenta  giorni
dal ricevimento della comunicazione, e provvede a  ogni  accertamento
di natura istruttoria nel termine di sei mesi  dall'iscrizione  della
notizia di illecito disciplinare nel registro di cui al comma 1. 
  3. Conclusa la fase istruttoria, il consigliere istruttore  propone
al  consiglio  distrettuale  di  disciplina  richiesta  motivata   di
archiviazione o di approvazione del capo di incolpazione, depositando
il fascicolo in segreteria. Il consiglio distrettuale delibera  senza
la presenza del consigliere istruttore, il quale non puo' fare  parte
del collegio giudicante. 
  4. Il provvedimento di archiviazione  e'  comunicato  al  consiglio
dell'ordine presso il quale l'avvocato e' iscritto, all'iscritto e al
soggetto dal quale e' pervenuta la notizia di illecito.