Art. 58 Modifiche all'articolo 75 del decreto legislativo n. 82 del 2005 1. All'articolo 75 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni: a) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, partecipano al SPC, salve le esclusioni collegate all'esercizio delle funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa nazionale, consultazioni elettorali. 2. Chiunque puo' partecipare al SPC nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 73, comma 3-quater. 3. AgID rende gratuitamente disponibili specifiche delle interfacce tecnologiche, le linee guida, le regole di cooperazione e ogni altra informazione necessaria a garantire l'interoperabilita' del SPC con ogni soluzione informatica sviluppata autonomamente da privati o da altre amministrazioni che rispettano le regole definite ai sensi dell'articolo 73, comma 3-quater.»; b) il comma 3-bis e' abrogato.
Note all'art. 58: - Si riporta il testo dell'articolo 75 del citato decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dal presente decreto: « Art. 75 Partecipazione al Sistema pubblico di connettivita' 1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, partecipano al SPC, salve le esclusioni collegate all'esercizio delle funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa nazionale, consultazioni elettorali. 2. Chiunque puo' partecipare al SPC nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 73, comma 3-quater. 3. AgID rende gratuitamente disponibili specifiche delle interfacce tecnologiche, le linee guida, le regole di cooperazione e ogni altra informazione necessaria a garantire l'interoperabilita' del SPC con ogni soluzione informatica sviluppata autonomamente da privati o da altre amministrazioni che rispettano le regole definite ai sensi dell'articolo 73, comma 3-quater. 3-bis. (abrogato).»