Art. 58 Dichiarazioni obbligatorie, documenti di accompagnamento e registri nel settore vitivinicolo 1. Per le dichiarazioni obbligatorie, i documenti di accompagnamento e i registri nel settore vitivinicolo sono direttamente applicabili le specifiche disposizioni stabilite dalla normativa dell'Unione europea e le disposizioni nazionali contenute nella presente legge e nei decreti del Ministro emanati previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 2. Per i titolari di stabilimenti enologici con produzione annua pari o inferiore a 50 ettolitri con annesse attivita' di vendita diretta o ristorazione, l'obbligo di tenuta di registri ai sensi dell'articolo 36 del regolamento (CE) n. 436/2009, si considera assolto con la presentazione della dichiarazione di produzione e la dichiarazione di giacenza. 3. Per gli operatori dotati di sistemi informatici aziendali che si collegano alla banca di dati SIAN, il rispetto dei termini di registrazione prescritti si considera assolto con l'inserimento dei dati nel proprio sistema informatico, a condizione che i predetti sistemi siano in grado di rispettare quanto previsto dall'articolo 5 del decreto del Ministro 20 marzo 2015, pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero.
Note all'art. 58: - Si riporta il testo dell'art. 36 del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 27 maggio 2009, n. L 128: «Art. 36 - (Oggetto). 1. Le persone fisiche e giuridiche e le associazioni di tali persone, che possiedono, per l'esercizio della loro attivita' professionale o a fini commerciali, un prodotto vitivinicolo sono soggette all'obbligo di tenere registri indicanti, in particolare, le entrate e le uscite di detto prodotto, denominati di seguito «i registri». 2. Gli Stati membri possono prevedere che gli intermediari siano soggetti all'obbligo di tenere i registri secondo norme e modalita' da essi stabilite. 3. Le persone soggette all'obbligo di tenere i registri indicano negli stessi le entrate e le uscite, verificatesi nei loro impianti, di ciascuna partita di prodotti di cui al paragrafo 1, nonche' le operazioni effettuate di cui all'art. 41, paragrafo 1. Tali persone devono inoltre essere in grado di presentare, per ciascuna annotazione nei registri relativa all'entrata e all'uscita, un documento che ha scortato il trasporto corrispondente o un altro documento giustificativo, in particolare un documento commerciale.». - Il testo dell'art. 5 decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 marzo 2015 (Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2015, n. 112.