Art. 58 
 
 
      Persone detenute ed internate negli istituti penitenziari 
            e minorenni sottoposti a provvedimento penale 
 
  1. Ai sensi dell'art. 2, comma 283, della legge 24  dicembre  2007,
n. 244,  il  Servizio  sanitario  nazionale  garantisce  l'assistenza
sanitaria alle persone detenute, internate ed ai minorenni sottoposti
a provvedimento penale,  secondo  quanto  previsto  dal  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°  aprile  2008   recante
«Modalita' e criteri  per  il  trasferimento  al  Servizio  sanitario
nazionale delle funzioni sanitarie, dei  rapporti  di  lavoro,  delle
risorse finanziarie  e  delle  attrezzature  e  beni  strumentali  in
materia di sanita' penitenziaria».