Art. 58 Modifiche al decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 1. Al decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l'articolo 19, e' inserito il seguente: «Art. 19-bis. Compartimenti motori e motori alimentati con combustibili alternativi 1. La normativa tecnica regolante i sistemi di alimentazione e relativi motori di propulsione alimentati con gas di petrolio liquefatto, gas naturale liquefatto, metano ed elettrici su unita' da diporto, di nuova costruzione o gia' immessi sul mercato, e' conforme alla regola tecnica elaborata nel rispetto della normativa europea o, in mancanza di questa, della normativa internazionale di riferimento, individuata secondo i criteri stabiliti nel decreto di cui al comma 4. 2. Il fabbricante o l'importatore di cui agli articoli 6 e 8 del presente decreto sono responsabili della conformita' del sistema di alimentazione alternativo. Le imprese che costruiscono unita' da diporto con i sistemi di alimentazione e i motori di propulsione di cui al comma 1 o che provvedono alla loro installazione sono responsabili della loro sistemazione a bordo. 3. I certificati e le dichiarazioni previste per le operazioni periodiche di ispezione, sostituzione e controllo previsti dalla regola tecnica di cui al comma 1 sono documenti di bordo. 4. Con uno o piu' decreti da adottare in relazione alle specificita' dei diversi sistemi alternativi di propulsione di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, disciplina: a) l'individuazione dei criteri della regola tecnica elaborata nel rispetto della normativa internazionale; b) le procedure connesse all'applicazione delle regole tecniche di cui al comma 1 alle unita' da diporto; c) i requisiti che deve possedere l'impresa installatrice di cui al comma 2; d) l'adozione da parte dell'impresa installatrice di un sistema di qualita' approvato da un organismo notificato e autorizzato ai fini della valutazione della conformita' dei sistemi di qualita' aziendali; e) le modalita' con cui l'organismo notificato di cui alla lettera d) effettua i controlli sul sistema di gestione della qualita' dell'impresa installatrice; f) procedure per l'immissione in commercio dei motori di propulsione di cui al comma 1, comprensive delle norme di sicurezza in materia; g) procedure per la conversione alle alimentazioni con gas di petrolio liquefatto, gas naturale liquefatto, metano ed elettrici o a doppia alimentazione delle unita' da diporto e dei relativi motori di propulsione gia' immessi sul mercato; h) le operazioni di controllo periodico sugli impianti di cui al comma 1, nonche' l'istituzione di una apposita dichiarazione rilasciata dal personale preposto a tali controlli; i) le procedure per l'istituzione presso l'amministrazione competente di un elenco delle imprese installatrici; l) l'obbligo per le imprese installatrici di informare l'amministrazione competente del possesso dei requisiti di cui alla lettera c).»; b) all'articolo 20, comma 1, le parole: «d) ed e)» sono sostituite dalle seguenti: «e) ed f)»; c) all'articolo 31, comma 5, il secondo periodo e' soppresso; d) all'articolo 39, comma 3, le parole: «, qualora abbiano sufficienti ragioni per ritenere che un prodotto oggetto del presente decreto rappresenti un rischio per la salute o la sicurezza delle persone, per le cose o per l'ambiente,» sono soppresse; e) all'allegato II, il punto 1) e' sostituito dal seguente: «1) Componentistica protetta dai rischi di accensione di miscele di gas infiammabili negli spazi destinati ai motori entrobordo ed entrofuoribordo a benzina e ai serbatoi della benzina;».
Note all'art. 58: - Si riportano, per opportuna conoscenza, gli articoli 6 e 8 del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 (Attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle unita' da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE): «Art. 6 (Obblighi dei fabbricanti). - 1. All'atto dell'immissione dei loro prodotti sul mercato, i fabbricanti garantiscono che siano stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti di cui all'art. 4, comma 1, e all'allegato II del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto. 2. I fabbricanti preparano la documentazione tecnica conformemente all'art. 24 ed eseguono, o fanno eseguire, la procedura di valutazione della conformita' applicabile conformemente agli articoli da 18 a 21 e all'art. 23. Qualora la conformita' di un prodotto ai requisiti applicabili sia stata dimostrata da tale procedura, i fabbricanti redigono una dichiarazione ai sensi dell'art. 14 e attribuiscono e appongono la marcatura CE secondo quanto previsto agli articoli 16 e 17. 3. I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e una copia della dichiarazione di cui all'art. 14 per un periodo di dieci anni dalla data in cui il prodotto e' stato immesso sul mercato. 4. I fabbricanti garantiscono che siano predisposte le procedure necessarie affinche' la produzione in serie continui a essere conforme. Si tiene debitamente conto delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche del prodotto nonche' delle modifiche delle norme armonizzate in riferimento a cui e' dichiarata la conformita' di un prodotto. Ove ritenuto opportuno alla luce dei rischi presentati da un prodotto, i fabbricanti, per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori, eseguono prove a campione dei prodotti messi a disposizione sul mercato, esaminano i reclami e, se necessario, tengono un registro dei reclami, dei prodotti non conformi e dei richiami di prodotti e informano i distributori di tale monitoraggio. 5. I fabbricanti garantiscono che i loro prodotti rechino un numero di tipo, di lotto o di serie o qualsiasi altro elemento che ne consenta l'identificazione, oppure, qualora le dimensioni o la natura dei componenti non lo consentano, a che le informazioni prescritte siano fornite sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto. 6. I fabbricanti indicano il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo al quale possono essere contattati sul prodotto oppure, ove cio' non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto. L'indirizzo indica un unico punto in cui il fabbricante puo' essere contattato. 7. I fabbricanti provvedono a che il prodotto sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza nel manuale del proprietario in una o piu' lingue che possono essere facilmente comprese dai consumatori e dagli altri utilizzatori finali. 8. I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di credere che un prodotto che hanno immesso sul mercato non sia conforme al presente decreto, adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto o, se del caso, per ritirarlo o richiamarlo. Inoltre, qualora il prodotto presenti un rischio, i fabbricanti ne informano immediatamente le competenti autorita' nazionali degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il prodotto, fornendo in particolare i dettagli relativi alla non conformita' e a qualsiasi misura correttiva adottata. 9. I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata di un'autorita' nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformita' del prodotto in una lingua che puo' essere facilmente compresa da tale autorita'. Essi cooperano con tale autorita', su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti che hanno immesso sul mercato.». «Art. 8 (Obblighi degli importatori). - 1. Gli importatori immettono sul mercato dell'Unione europea solo prodotti conformi. 2. Prima di immettere un prodotto sul mercato, gli importatori si accertano che il fabbricante abbia eseguito l'appropriata procedura di valutazione della conformita'. Essi si assicurano che il fabbricante abbia elaborato la documentazione tecnica, che il prodotto rechi la marcatura CE di cui all'art. 15 e sia corredato dei documenti necessari conformemente all'art. 14 e all'allegato II, parte A, punto 2.5, parte B, punto 4, parte C, punto 2, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto e che il fabbricante abbia rispettato le prescrizioni di cui all'art. 6, commi 5 e 6. Qualora l'importatore ritiene o ha motivo di credere che un prodotto non sia conforme ai requisiti di cui all'art. 4, comma 1, e all'allegato II del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto, non immette il prodotto sul mercato finche' non sia stato reso conforme. Inoltre, qualora il prodotto presenti un rischio, l'importatore ne informa il fabbricante e le autorita' di vigilanza del mercato. 3. Gli importatori indicano sul prodotto oppure, ove cio' non sia possibile nel caso di componenti, sull'imballaggio o in un documento che accompagna il prodotto il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo al quale possono essere contattati. 4. Gli importatori assicurano che il prodotto sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza nel manuale del proprietario in una o piu' lingue che possono essere facilmente comprese dai consumatori e dagli altri utilizzatori finali. 5. Gli importatori garantiscono che, mentre un prodotto e' sotto la loro responsabilita', le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non ne mettano a rischio la conformita' ai requisiti di cui all'art. 4, comma 1, e all'allegato II del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto. 6. Ove ritenuto opportuno alla luce dei rischi presentati da un prodotto, gli importatori, per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori, eseguono prove a campione dei prodotti messi a disposizione sul mercato, esaminano i reclami e, se necessario, tengono un registro dei reclami, dei prodotti non conformi e dei richiami di prodotti e informano i distributori di tale monitoraggio. 7. Gli importatori che ritengono o hanno motivo di credere che un prodotto che hanno immesso sul mercato non sia conforme al presente decreto adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto o, se del caso, per ritirarlo o richiamarlo. Inoltre, qualora il prodotto presenti un rischio, gli importatori ne informano immediatamente le competenti autorita' nazionali degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il prodotto, fornendo in particolare i dettagli relativi alla non conformita' e a qualsiasi misura correttiva adottata. 8. Per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data in cui il prodotto e' stato immesso sul mercato, gli importatori tengono una copia della dichiarazione di cui all'art. 14 a disposizione delle autorita' di vigilanza del mercato e assicurano che la documentazione tecnica possa essere resa disponibile, su richiesta, a dette autorita'. 9. Gli importatori a seguito di una richiesta motivata di un'autorita' nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformita' di un prodotto in una lingua che puo' essere facilmente compresa da tale autorita'. Essi cooperano con tale autorita', su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti che hanno immesso sul mercato.». - Si riporta, per opportuna conoscenza, il comma 3, dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri): «Art. 17 (Regolamenti). - Omissis. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. Omissis.». - Si riporta l'art. 20, del citato decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 20 (Emissioni di gas di scarico). - 1. Riguardo all'emissione di gas di scarico, per i prodotti di cui all'art. 2, comma 1, lettere e) ed f), il fabbricante del motore applica le procedure relative ai pertinenti moduli di cui agli allegati del presente decreto: a) se le prove sono effettuate applicando la norma armonizzata, uno dei seguenti moduli: 1) modulo B (esame UE per tipo) insieme al modulo C, D, E o F; 2) modulo G (conformita' basata sulla verifica dell'unita'); 3) modulo H (conformita' basata sulla garanzia qualita' totale). b) se le prove sono effettuate senza applicare la norma armonizzata, uno dei seguenti moduli: 1) modulo B (esame UE per tipo) unitamente al modulo C1 di cui all'allegato XVII del presente decreto; 2) modulo G (conformita' basata sulla verifica dell'unita'). 2. Nella valutazione di conformita' il fabbricante si attiene, altresi', a quanto previsto nell'allegato XIII del presente decreto.». - Si riporta l'art. 31 del citato decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 31 (Domanda di autorizzazione e notifica). - 1. L'organismo di valutazione della conformita' presenta una domanda di autorizzazione e notifica al Ministero dello sviluppo economico. 2. La domanda di cui al comma 1 e' accompagnata da una descrizione delle attivita' di valutazione della conformita', del modulo o dei moduli di valutazione della conformita' e del prodotto o dei prodotti per i quali tale organismo dichiara di essere competente, nonche' di tutte le prove documentali necessarie per la verifica, il riconoscimento e il controllo periodico della sua conformita' alle prescrizioni di cui all'art. 28. 3. Il Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, stabilisce le modalita' ed i criteri per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 32, per la presentazione delle prove documentali di cui al comma 2, e per gli obblighi di cui all'art. 37. 4. Qualora le Amministrazioni competenti decidano che la valutazione e il controllo di cui all'art. 26, comma 1, siano eseguiti dall'organismo unico di accreditamento, in sostituzione delle prove documentali di cui al comma 2, l'organismo allega alla domanda di cui al comma 1, un certificato di accreditamento rilasciato dallo stesso che attesti che l'organismo e' conforme alle prescrizioni di cui all'art. 28. 5. Gli oneri relativi alle attivita' di autorizzazione, rinnovo e vigilanza degli organismi di valutazione della conformita', eseguite dalle amministrazioni di vigilanza, sono a carico dei medesimi organismi. 6. Alla copertura degli oneri di cui al comma 5 si provvede mediante tariffe da determinarsi con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le tariffe sono calcolate sulla base del criterio di copertura del costo effettivo del servizio e sono aggiornate almeno ogni tre anni. 7. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 6, si applicano le tariffe di cui al decreto del Ministero delle attivita' produttive e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 27 marzo 2006 recante "Determinazione delle tariffe per i servizi resi dal Ministero delle attivita' produttive e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e relative modalita' di pagamento ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni".». - Si riporta l'art. 39 del citato decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 39 (Vigilanza del mercato, controllo e valutazione dei prodotti). - 1. L'art. 15, paragrafo 3, e gli articoli da 16 a 29 del regolamento CE n. 765/2008 si applicano ai prodotti oggetto del presente decreto. 2. La vigilanza sul mercato e il controllo dei prodotti e' demandata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dello sviluppo economico. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si stabiliscono le modalita' ed i criteri di svolgimento della vigilanza sul mercato ed il controllo sui prodotti. 3. Al fine di garantire che i prodotti di cui all'art. 2, comma 1, siano conformi ai requisiti applicabili stabiliti nell'allegato II del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto, le amministrazioni vigilanti di cui al comma 2 hanno facolta' di disporre verifiche e controlli mediante i propri uffici centrali o periferici. 4. Gli accertamenti possono essere effettuati, anche con metodo a campione, presso l'operatore economico, i depositi sussidiari dell'operatore economico, gli importatori privati o presso gli utilizzatori. A tale fine e' consentito: a) l'accesso ai luoghi di fabbricazione o di immagazzinamento dei prodotti; b) l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie all'accertamento; c) qualora necessario e giustificato, il prelievo temporaneo e a titolo gratuito di un singolo campione per l'esecuzione di esami e prove; d) effettuare esami e prove presso strutture tecniche specializzate, pubbliche o private. 5. Al fine di agevolare l'attivita' di vigilanza e di verifica, i soggetti di cui agli articoli 6, 7, 8 e 11, in funzione dei rispettivi obblighi, rendono disponibili agli organi di vigilanza, per dieci anni, la documentazione indicata nell'allegato XVI del presente decreto. 6. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 43, le amministrazioni vigilanti, quando, a seguito delle valutazioni di cui al comma 3, accertano la non conformita' dei prodotti di cui all'art. 2, comma 1, alle disposizioni del presente decreto, dispongono agli operatori economici, in funzione dei rispettivi obblighi, di adottare tutte le misure idonee a far venire meno la situazione di non conformita', fissando un termine proporzionato alla natura del rischio. 7. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 6, le amministrazioni vigilanti adottano le misure atte a limitare o vietare l'immissione del prodotto sul mercato o a garantire il ritiro dal commercio, a cura e spese del soggetto destinatario della disposizione. 8. Le autorita' di vigilanza di cui comma 2, qualora abbiano sufficienti ragioni per ritenere che un prodotto oggetto del presente decreto rappresenti un rischio per la salute o la sicurezza delle persone, per le cose o per l'ambiente, effettuano una valutazione del prodotto interessato che investa i requisiti pertinenti di cui al presente decreto. Gli operatori economici interessati o l'importatore privato cooperano, ove necessario, con le autorita' di vigilanza del mercato. Nel caso di un operatore economico se, attraverso tale valutazione, le autorita' di vigilanza del mercato concludono che il prodotto non rispetta i requisiti di cui al presente decreto, esse chiedono tempestivamente all'operatore economico interessato di adottare le opportune misure correttive al fine di rendere il prodotto conforme ai suddetti requisiti, di ritirarlo dal mercato o di richiamarlo entro un termine proporzionato alla natura del rischio, da esse prescritto. Nel caso di un importatore privato, qualora nel corso di tale valutazione, le autorita' di vigilanza del mercato accertano che il prodotto non rispetta i requisiti di cui al presente decreto, l'importatore privato e' informato tempestivamente delle opportune misure correttive da adottare al fine di rendere il prodotto conforme a detti requisiti, sospenderne la messa in servizio o sospenderne l'uso, in proporzione alla natura del rischio. Le autorita' di vigilanza del mercato ne informano l'organismo notificato competente qualora intervenuto. 9. Qualora ritengano che la non conformita' non sia limitata al territorio nazionale, le autorita' di vigilanza del mercato informano la Commissione e gli altri Stati membri dei risultati della valutazione e dei provvedimenti che hanno chiesto di adottare all'operatore economico interessato. 10. L'operatore economico assicura che siano adottate le opportune misure correttive nei confronti di tutti i prodotti interessati che esso ha messo a disposizione sul mercato in tutta l'Unione europea. L'importatore privato assicura che siano adottate le opportune misure correttive nei confronti del prodotto che ha importato nell'Unione europea per uso proprio. 11. Qualora l'operatore economico interessato non adotti le misure correttive adeguate entro il termine di cui al comma 6, le autorita' di vigilanza del mercato adottano tutte le opportune misure provvisorie per proibire o limitare la messa a disposizione del prodotto, per ritirarlo o per richiamarlo dal mercato. Qualora l'importatore privato non adotti le misure correttive adeguate, le autorita' di vigilanza del mercato adottano tutte le opportune misure provvisorie per proibire la messa in servizio del prodotto o vietarne o limitarne l'uso nel territorio nazionale. Le autorita' di vigilanza del mercato informano immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri di tali misure. 12. Le informazioni di cui al comma 11 includono tutti gli elementi disponibili, in particolare i dati necessari per identificare il prodotto non conforme, la sua origine, la natura della presunta non conformita' e dei rischi connessi, la natura e la durata delle misure nazionali adottate, nonche' gli argomenti espressi dall'operatore economico interessato o dall'importatore privato. In particolare, le autorita' di vigilanza del mercato indicano se la non conformita' sia dovuta: a) alla mancata rispondenza del prodotto alle prescrizioni relative alla salute o alla sicurezza delle persone e alla tutela delle cose o dell'ambiente previste dal presente decreto, o b) a carenze delle norme armonizzate di cui all'art. 13 che conferiscono la presunzione di conformita'. 13. Le amministrazioni vigilanti che ricevono comunicazione di procedure avviate ai sensi del presente articolo, informano la Commissione europea e gli altri Stati membri di tutti i provvedimenti adottati, di ogni informazione supplementare a loro disposizione sulla non conformita' del prodotto interessato e, in caso di disaccordo con la misura nazionale notificata, delle loro obiezioni. 14. Qualora, entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni di cui al comma 11, uno Stato membro o la Commissione non sollevino obiezioni contro la misura provvisoria adottata dall'autorita' di vigilanza del mercato, tale misura e' ritenuta giustificata. 15. Le autorita' di vigilanza adottano le opportune misure restrittive in relazione al prodotto in questione, quale il ritiro del prodotto dal mercato, a spese degli operatori economici in funzione dei rispettivi obblighi.». - Si riporta l'allegato II al decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 (Attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle unita' da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE), come modificato dal presente decreto legislativo: «Allegato II - (articoli 2 e 17). Componenti delle unita' da diporto 1) Componentistica protetta dai rischi di accensione di miscele di gas infiammabili negli spazi destinati ai motori entrobordo ed entrofuoribordo a benzina e ai serbatoi della benzina; 2) Dispositivo che impedisce l'avviamento dei motori fuoribordo con marcia innestata; 3) Timone a ruota, meccanismo di sterzo e cablaggi; 4) Serbatoi di carburante destinati a impianti fissi e tubazioni del carburante; 5) Boccaporti e oblo' prefabbricati.».