Art. 59 
 
            Disposizioni urgenti per il settore agricolo 
 
  1. All'articolo 24 del decreto legislativo 8 aprile  2010,  n.  61,
dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 3-bis: «Salva l'applicazione
delle norme penali vigenti,  il  soggetto  inserito  nel  sistema  di
controllo  di  una  denominazione  di  Origine  Protetta  o  di   una
Indicazione Geografica Protetta che non  assolve  in  modo  totale  o
parziale, nei confronti del  Consorzio  di  tutela  incaricato,  agli
obblighi di cui all'articolo 17, comma  5  e  comma  6  del  presente
decreto  legislativo  e'  sottoposto  alla  sanzione   amministrativa
pecuniaria pari al triplo dell'importo accertato». 
  2. Al comma 5 dell'articolo 24 del  decreto  legislativo  8  aprile
2010, n. 61, le parole «Per l'illecito  previsto  al  comma  3»  sono
sostituite dalle seguenti: «Per gli illeciti previsti al comma  3,  3
bis e al comma 4». 
  3. Le somme presenti sul bilancio dell'AGEA e non  ancora  erogate,
pari a 19,738 milioni di euro, assegnate  alla  medesima  Agenzia  ai
sensi dell'articolo 2, del  decreto-legge  10  gennaio  2006,  n.  2,
convertito, con modificazioni, dalla legge  11  marzo  2006,  n.  81,
dell'articolo 1, comma 405, della legge 23  dicembre  2005,  n.  266,
dell'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre  2006,  n.  296,
dell'articolo 2, comma 122, della legge 24 dicembre 2007, n.  244,  e
dell'articolo 69, comma 9, della legge  27  dicembre  2002,  n.  289,
cosi' come rifinanziata dalla legge 24 dicembre 2003,  n.  350,  sono
destinate a finanziare misure  a  sostegno  del  settore  agricolo  e
specifici interventi di contrasto alle crisi di mercato. 
  4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari  e
forestali di concerto con il Ministero dell'economia e delle  finanze
sono definite le  modalita'  di  applicazione  del  comma  3  e  sono
quantificate le risorse finanziarie da destinare in coerenza  con  la
normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, ad  ogni  singola
misura o intervento alla cui attuazione provvede l'AGEA. 
  5. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  6. All'articolo 41 della  legge  25  novembre  1971,  n.  1096,  e'
aggiunto, in fine, il seguente comma: «A  decorrere  dall'anno  2012,
nel limite di 2,5 milioni di euro annui, le risorse  trasferite  alle
Regioni, ai sensi dell'articolo 4 del decreto  legislativo  4  giugno
1997, n. 143, sono utilizzate per il  rimborso  del  costo  sostenuto
dagli enti ed organismi di coordinamento delle prove varietali.» 
  7. Al commissario ad acta di cui  all'articolo  19,  comma  5,  del
decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile
1995,  n.  104  e  successive  modificazioni,  sono   attribuite   le
competenze per il finanziamento, ai soggetti pubblici attuatori delle
opere irrigue, di interventi finalizzati alla produzione  di  energia
da fonti rinnovabili riguardanti impianti idroelettrici connessi alle
opere irrigue, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  8. A decorrere dal 2013 le Regioni  e  Provincie  autonome  inviano
annualmente, entro  il  31  gennaio,  al  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari  e  forestali  una  relazione  sul  rapporto  tra
biomasse ad uso agro energetico e agricoltura nelle singole  Regioni.
In particolare, tale relazione dovra' consentire di evidenziare: 
    a) fabbisogno di biomasse di origine agricola legate ad  impianti
in esercizio; 
    b)  fabbisogno  potenziale  di  biomasse  di   origine   agricola
derivante da impianti che potranno entrare  in  esercizio  nel  corso
dell'anno seguente; 
    c) disponibilita' di biomasse  di  origine  agricola  nel  bacino
regionale; 
    d) valutazione dell'equilibrio di approvvigionamento e  possibili
effetti economici e fondiari indotti. 
  9  Con  successivo  provvedimento  del  Ministero  delle  politiche
agricole  alimentari  e  forestali,  d'intesa   con   la   Conferenza
permanente delle regioni e delle province autonome, sono  definiti  i
criteri omogenei e le modalita' per la redazione della  relazione  di
cui al comma precedente. 
  10. Le  informazioni  ottenute  in  attuazione  del  comma  8  sono
utilizzate dalle amministrazioni competenti al fine  di  valutare  le
necessarie  autorizzazioni  per   l'autorizzazione   all'entrata   in
esercizio degli impianti. 
  11.   L'autorizzazione   all'esercizio   di   nuovi   impianti   di
acquacoltura in mare, posti ad una distanza superiore ad un km  dalla
costa, e' rilasciata  dal  Mipaaf  sulla  scorta  delle  disposizioni
adottate con regolamento del  medesimo  Ministero,  entro  90  giorni
dall'entrata in vigore del presente  Decreto  Legge,  ferme  restando
comunque le funzioni di controllo in corso di attivita' di competenza
delle autorita' sanitarie. 
  12. Le disposizioni di cui al comma 11 si applicano fino alla  data
di entrata in vigore della normativa adottata da ciascuna  regione  e
provincia   autonoma   nel    rispetto    dei    vincoli    derivanti
dall'ordinamento comunitario e di quanto prescritto dall'articolo  29
della legge 7 agosto 1990 n. 241. 
  13. All'articolo 17, comma 1, della legge 28 agosto 1989,  n.  302,
dopo le parole «e delle imprese di  pesca  socie»  sono  aggiunte  le
seguenti   parole   «nonche'   delle   Associazioni   nazionali    di
rappresentanza  del  settore  della  pesca  per  le  loro   finalita'
istituzionali». 
  14. Al  fine  di  fornire  una  piu'  dettagliata  informazione  al
consumatore ed incrementare lo sviluppo  concorrenziale  del  mercato
ittico, i soggetti che  effettuano  la  vendita  al  dettaglio  e  la
somministrazione dei prodotti della pesca  possono  utilizzare  nelle
etichette e in qualsiasi altra informazione fornita per  iscritto  al
consumatore, la dicitura  «prodotto  italiano»  o  altra  indicazione
relativa all'origine italiana o alla zona di cattura piu' precisa  di
quella  obbligatoriamente  prevista  dalle  disposizioni  vigenti  in
materia. 
  15.  La  facolta'  di  cui  al  precedente  comma  15  puo'  essere
esercitata esclusivamente per i prodotti acquistati  direttamente  da
imprese di pesca, anche cooperative, organizzazioni dei produttori  o
imprese di acquacoltura che siano in grado di dimostrare  l'esattezza
delle  informazioni  relative  all'origine  del  prodotto   con   gli
strumenti previsti dal Regolamento 1224/09/CE e relativo  Regolamento
di attuazione e con una specifica attestazione di accompagnamento. 
  16. Con successivo decreto del Ministero delle  politiche  agricole
alimentari e forestali vengono definiti i dettagli applicativi  delle
disposizioni di cui ai  precedenti  commi  15  e  16  ai  fini  della
definizione dell'attestazione di origine,  anche  in  relazione  alla
identificazione delle zone di cattura  e/o  di  allevamento,  nonche'
alla conformita' alle disposizioni del Regolamento 2065/01/CE. 
  17. Gli operatori economici di  cui  al  comma  15  sono  tenuti  a
conservare la  documentazione  relativa  all'acquisto  del  prodotto,
comprensiva dell'attestazione di origine, per almeno un anno. 
  18.  Ai  soggetti  di  cui  al  comma  15  che,  avvalendosi  anche
alternativamente, delle facolta' di cui al  comma  1,  forniscano  ai
consumatori un'informazione non corretta  si  applicano  le  sanzioni
previste dall'articolo 18, comma 1, decreto  legislativo  27  gennaio
1992, n. 109. 
  19. Ai soggetti di cui al comma 16 che forniscano informazioni  non
corrette si applicano le sanzioni previste dall'articolo 11, comma 2,
del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.