Art. 59. 1. Nell'area di cui all'art. 58 non deve essere calcolato lo spazio eventualmente riservato: a) alla costruzione di manufatti destinati alla tumulazione oppure alla conservazione di ossa o di ceneri, di ossari comuni o di sepolture private; b) a strade, viali, piazzali e zone di parcheggio; c) alla costruzione di tutti gli edifici, compresa la cappella, adibiti ai servizi cimiteriali o a disposizione del pubblico e degli addetti al cimitero; d) a qualsiasi altra finalita' diversa dalla inumazione.