Art. 59 
                 Attivita' disciplinate - Vigilanza 
  1. Le norme del presente capo si applicano alle  attivita'  di  cui
all'articolo 1 alle quali siano addetti lavoratori subordinati  o  ad
essi equiparati ai sensi dell'articolo 60, ivi comprese le  attivita'
esercitate dallo Stato,  dagli  enti  pubblici,  territoriali  e  non
territoriali, dagli organi del servizio  sanitario  nazionale,  dagli
istituti  di  istruzione,  dalle  universita'  e  dai  laboratori  di
ricerca. 
  2. La  vigilanza  per  la  tutela  dai  rischi  da  radiazioni  dei
lavoratori addetti alle attivita' di cui  al  comma  1  e'  affidata,
oltre che all'ANPA,  al  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale, che la esercita a mezzo dell'Ispettorato del lavoro  e,  nel
caso di  macchine  radiogene,  agli  organi  del  servizio  sanitario
nazionale competenti per territorio. 
  3. E' fatta salva l'apposita disciplina prevista per  le  attivita'
di cui al capo IV. 
  4. Il rispetto delle norme del  presente  capo  non  esaurisce  gli
obblighi cui sono tenuti i datori di lavoro, i dirigenti, i preposti,
i lavoratori e i medici competenti, ai sensi del decreto  legislativo
19 settembre 1994, n. 626, per il quale  restano  altresi'  ferme  le
attribuzioni in ordine alle funzioni di vigilanza stabilite ai  sensi
dello stesso decreto. 
 
          Nota all'art. 59: 
           - Per il  D.Lgs.  n.  626/1994  v.  nota  all'art.  3.  Si
          trascrive il testo degli artt. 4, 5 , 17 e 23: 
          "Art. 4 (Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del
          preposto) - 1. Il datore di lavoro e' tenuto all'osservanza
          delle misure generali di tutela previste dall'art. 3 e,  in
          relazione alla natura  dell'attivita'  dell'azienda  ovvero
          dell'unita' produttiva, deve valutare, nella  scelta  delle
          attrezzature di lavoro e delle  sostanze  o  dei  preparati
          chimici impiegati, nonche' nella sistemazione dei luoghi di
          lavoro,  i  rischi  per  la  sicurezza  e  la  salute   dei
          lavoratori, ivi compresi quelli  riguardanti  i  gruppi  di
          lavoratori esposti a rischi particolari. 
          2. All' esito della valutazione  di  cui  al  comma  1,  il
          datore d lavoro elabora un documento contenente: 
          a) una  relazione  sulla  valutazione  dei  rischi  per  la
          sicurezza e la salute durante il lavoro, nella  quale  sono
          specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; 
          b)  l'individuazione  delle  misure  di  prevenzione  e  di
          protezione attuate in conseguenza della valutazione di  cui
          alla lettera a), nonche' delle attrezzature  di  protezione
          utilizzate; 
          c) il programma di attuazione  delle  misure  di  cui  alla
          lettera b). 
          3. Il documento e' custodito presso l'azienda ovvero unita'
          produttiva. 
          4. Il datore di lavoro designa gli addetti al  servizio  di
          prevenzione e protezione  ed  il  relativo  responsabile  o
          incarica persone o servizi esterni all'azienda,  e  nomina,
          nei casi previsti dall'art. 16, il medico competente. 
          5. Il datore di lavoro, il  dirigente  e  il  preposto  che
          esercitano, dirigono o sovraintendono le attivita' indicate
          all'art. 1, nell'ambito  delle  rispettive  attribuzioni  e
          competenze, adottano le misure necessarie per la  sicurezza
          e la salute dei lavoratori, ed in particolare: 
          a) designano i lavoratori incaricati dell'attuazione  delle
          misure  di  prevenzione   incendi,   di   evacuazione   dei
          lavoratori in caso di pericolo  grave  ed  immediato  e  di
          pronto soccorso; 
          b) aggiornano le misure  di  prevenzione  in  relazione  ai
          mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai
          fini della salute e della sicurezza del lavoro,  ovvero  in
          relazione al  grado  di  evoluzione  della  tecnica,  della
          prevenzione e della protezione; 
          c) nell'affidare i  compiti  ai  lavoratori  tengono  conto
          delle capacita' e delle condizioni degli stessi in rapporto
          alla loro salute e alla sicurezza; 
          d) forniscono ai lavoratori i necessari ed idonei mezzi  di
          protezione; 
          e) prendono le  misure  appropriate  affinche'  soltanto  i
          lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni  accedano
          alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; 
          f) richiedono l'osservanza da parte dei singoli  lavoratori
          delle norme e delle disposizioni aziendali  in  materia  di
          sicurezza e di uso dei mezzi di  protezione  collettivi  ed
          individuali messi a loro disposizione; 
          g) richiedono l'osservanza da parte del  medico  competente
          degli obblighi previsti dal presente decreto,  informandolo
          sui  processi  e  sui  rischi   connessi   all'   attivita'
          produttiva; 
          h) adottano le misure per il controllo per le situazioni di
          rischio in caso di emergenza e danno istruzioni affinche' i
          lavoratori,  in  caso  di  pericolo  grave,  immediato   ed
          inevitabile, abbandonino il  posto  di  lavoro  o  la  zona
          pericolosa; 
          i) informano il piu' presto possibile i lavoratori  esposti
          al rischio di un  pericolo  grave  ed  immediato  circa  il
          rischio stesso e le disposizioni prese  o  da  prendere  in
          materia di protezione; 
          l) si astengono, salvo eccezioni debitamente motivate,  dal
          richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attivita' in
          una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo  grave
          ed immediato; 
          m) permettono ai  lavoratori  di  verificare,  mediante  il
          rappresentante  per  la  sicurezza,  l'applicazione   delle
          misure di sicurezza e di protezione della salute; 
          n) prendono appropriati provvedimenti per  evitare  che  le
          misure tecniche adottate possano causare rischi per la  sa-
          lute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno; 
          o)  tengono   un   registro   nel   quale   sono   annotati
          cronologicamente gli infortuni sul  lavoro  che  comportano
          un'assenza dal lavoro  superiore  a  tre  giorni,  compreso
          quello dell'evento. Nel registro sono annotati il nome,  il
          cognome, la qualifica  professionale  dell'infortunato,  le
          cause e le circostanze dell'infortunio, nonche' la data  di
          abbandono e di ripresa del lavoro. Il registro sul luogo di
          lavoro e' tenuto conformemente  al  modello  approvato  con
          decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
          sentita  la  commissione  consultiva  permanente   di   cui
          all'art. 394 del decreto del Presidente della Repubblica 27
          aprile 1955, n. 547, ed e' conservato sul luogo di  lavoro,
          a disposizione dell'organo di vigilanza; 
          p) consultano il rappresentante per la sicurezza  nei  casi
          previsti dall'art. 19, comma 1, lettere b), c) e d); 
          q) adottano le misure necessarie ai fini della  prevenzione
          incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, nonche'  per  il
          caso di pericolo grave ed  immediato.  Tali  misure  devono
          essere adeguate alla natura dell'attivita', alle dimensioni
          dell'azienda ovvero  dell'unita  produttiva,  e  al  numero
          delle persone presenti. 
          6. Il datore di lavoro effettua la valutazione  di  cui  al
          comma 1 ed elabora il  documento  di  cui  al  comma  2  in
          collaborazione  con  il  responsabile   del   servizio   di
          prevenzione e protezione e con il medico competente, previa
          consultazione del rappresentante per la sicurezza. 
          7. La valutazione di cui al comma 1 ed il documento di  cui
          al comma 2 sono rielaborati in occasione di  modifiche  del
          processo produttivo significative ai fini della sicurezza e
          della salute dei lavoratori. 
          8. Al momento della risoluzione del rapporto di lavoro,  il
          datore  di  lavoro  consegna  al  lavoratore  copia   della
          cartella sanitaria e di rischio. 
          9. Per le piccole e medie aziende, con decreto dei Ministri
          del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria,  del
          commercio e dell'artigianato e della  sanita',  sentita  la
          commissione consultiva permanente per la prevenzione  degli
          infortuni e per l'igiene  del  lavoro,  in  relazione  alla
          natura dell' attivita' e alle dimensioni  dell'azienda,  ad
          eccezione delle attivita' industriali di cui all'art. 1 del
          decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988,  n.
          175,  delle  centrali  termoelettriche,  degli  impianti  e
          laboratori  nucleari,  delle  aziende  estrattive  e  altre
          attivita' minerarie, delle aziende per la  fabbricazione  e
          il deposito separato di  esplosivi,  polveri  e  munizioni,
          sono  definiti:  a)  procedure   standardizzate   per   gli
          adempimenti documentali di cui al presente articolo;  b)  i
          casi, relativi ad  ipotesi  di  scarsa  pericolosita',  nei
          quali e' possibile lo svolgimento diretto  dei  compiti  di
          prevenzione e protezione oltre i limiti di addetti  di  cui
          all'allegato I; c) i casi in cui e' possibile la  riduzione
          ad una sola volta all'anno della visita,  di  cui  all'art.
          17, lettera h), degli  ambienti  di  lavoro  da  parte  del
          medico  competente,  ferma  restando  l'obbligatorieta'  di
          visite ulteriori, allorche' si modificano le situazioni  di
          rischio. 
          10. Il decreto di cui al comma 9 deve essere emanato  entro
          otto mesi dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto". 
          "Art. 5 (Obblighi dei lavoratori) - 1.  Ciascun  lavoratore
          deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria
          salute e di quella delle altre persone presenti  sul  luogo
          di lavoro, su cui possono ricadere gli  effetti  delle  sue
          azioni o omissioni, conformemente alla  sua  formazione  ed
          alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. 
          2. In particolare i lavoratori: 
          a) osservano le disposizioni e le istruzioni impartite  dal
          datore di lavoro, dai dirigenti e  dai  preposti,  ai  fini
          della protezione collettiva ed individuale; 
          b)    utilizzano    correttamente    i    macchinari,    le
          apparecchiature, gli utensili, le sostanze  e  i  preparati
          pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature dl
          lavoro, nonche' i dispositivi di sicurezza; 
          c)  utilizzano  in  modo  appropriato  i   dispositivi   di
          protezione messi a loro disposizione; 
          d)  segnalano  immediatamente  al  datore  di  lavoro,   al
          dirigente  o  al  preposto  le  deficienze  dei   mezzi   e
          dispositivi di cui alle lettere b) e c), nonche'  le  altre
          eventuali  condizioni  di  pericolo  di   cui   vengono   a
          conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di  urgenza,
          nell'ambito  delle  loro  competenze  e  possibilita',  per
          eliminare o ridurre tali  deficienze  o  pericoli,  dandone
          notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; 
          e)  non  rimuovono  o  modificano  senza  autorizzazione  i
          dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controlllo; 
          f) non compiono di propria iniziativa operazioni o  manovre
          che  non  sono  di  loro  competenza  ovvero  che   possono
          compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; 
          g) si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei  loro
          confronti; 
          h)  contribuiscono,  insieme  al  datore  di   lavoro,   ai
          dirigenti e  ai  preposti,  all'adempimento  di  tutti  gli
          obblighi  imposti  dall'autorita'  competente  o   comunque
          necessari  per  tutelare  la  sicurezza  e  la  salute  dei
          lavoratori durante il lavoro". 
          "Art. 17 ( Il medico competente) - 1. Il medico competente: 
          a) collabora con il datore di lavoro e con il  servizio  di
          prevenzione e protezione di  cui  all'art.  8,  sulla  base
          della specifica conoscenza dell'organizzazione dell'azienda
          ovvero dell'unita produttiva e delle situazioni di rischio,
          alla predisposizione dell'attuazione delle  misure  per  la
          tutela della  salute  e  dell'integrita'  psico-fisica  dei
          lavoratori; 
          b) effettua gli accertamenti sanitari di cui all'art. 16; 
          c) esprime i giudizi di idoneita' alla  mansione  specifica
          al lavoro, di cui all'art. 16; 
          d)   istituisce   ed    aggiorna,    sotto    la    propria
          responsabilita',   per   ogni   lavoratore   sottoposto   a
          sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio
          da custodire presso il datore di  lavoro  con  salvaguardia
          del segreto professionale; 
          e) fornisce  informazioni  ai  lavoratori  sul  significato
          degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti e, nel caso
          di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla
          necessita' di sottoporsi  ad  accertamenti  sanitari  anche
          dopo   la   cessazione    dell'attivita'    che    comporta
          l'esposizione  a  tali   agenti.   Fornisce   altresi',   a
          richiesta,  informazioni  analoghe  ai  rappresentanti  dei
          lavoratori per la sicurezza; 
          f) informa ogni lavoratore interessato dei risultati  degli
          accertamenti sanitari di cui alla lettera b) e, a richiesta
          dello  stesso,  gli  rilascia  copia  della  documentazione
          sanitaria; 
          g) comunica, in occasione delle riunioni  di  cui  all'art.
          11, ai rappresentanti per la sicurezza, i risultati anonimi
          collettivi  degli  accertamenti   clinici   e   strumentali
          effettuati e fornisce indicazioni sul significato di  detti
          risultati; 
          h)  congiuntamente  al   responsabile   del   servizio   di
          prevenzione e protezione dai rischi, visita gli ambienti di
          lavoro  almeno  due  volte  all'anno   e   partecipa   alla
          programmazione   del   controllo    dell'esposizione    dei
          lavoratori  i  cui   risultati   gli   sono   forniti   con
          tempestivita' ai fini delle valutazioni  e  dei  pareri  di
          competenza; 
          i) fatti salvi i controlli sanitari di cui alla lettera b),
          effettua  le  visite  mediche  richieste  dal   lavoratore,
          qualora   tale   richiesta   sia   correlata   ai    rischi
          professionali; 
          l) collabora con il datore di lavoro  alla  predisposizione
          del servizio di pronto soccorso di cui all'art. 15; 
          m) collabora all'attivita' di formazione e informazione  di
          cui al capo VI. 
          2.  Il  medico  competente  puo'  avvalersi,  per  motivate
          ragioni, della collaborazione di medici specialisti  scelti
          dal datore di lavoro che ne sopporta gli oneri. 
          3.  Qualora  il  medico   competente,   a   seguito   degli
          accertamenti di  cui  all'art.  16,  comma  1,  lettera  b)
          esprima un giudizio sull'inidoneita' parziale o  temporanea
          o totale del lavoratore, ne informa per iscritto il  datore
          di lavoro e il lavoratore; 
          4. Avverso il  giudizio  di  cui  al  comma  3  e'  ammesso
          ricorso, entro trenta giorni dalla  data  di  comunicazione
          del   giudizio   medesimo,    all'organo    di    vigilanza
          territorialmente competente  che  dispone,  dopo  eventuali
          ulteriori accertamenti,  la  conferma,  la  modifica  o  la
          revoca del giudizio stesso; 
          5. Il medico competente svolge la propria opera in qualita'
          di: 
          a) dipendente da una struttura esterna pubblica  o  privata
          convenzionata con l'imprenditore  per  lo  svolgimento  dei
          compiti di cui al presente capo; 
          b) libero professionista; 
          c) dipendente del datore di lavoro. 
          6. Qualora il medico competente sia dipendente  del  datore
          di lavoro, questi gli fornisce i mezzi e  gli  assicura  le
          condizioni necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti. 
          7.  Il  dipendente  di  una  struttura  pubblica  non  puo'
          svolgere attivita' di medico competente ai sensi del  comma
          5, lettera a), qualora esplichi attivita' di vigilanza". 
          "Art. 23 (Vigilanza). - 1. La  vigilanza  sull'applicazione
          della legislazione in materia di  sicurezza  e  salute  nei
          luoghi di lavoro e' svolta dalla unita' sanitaria locale e,
          per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei
          vigili del fuoco, nonche', per il  settore  minerario,  dal
          Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 
          2.   Per   attivita'    lavorative    comportanti    rischi
          particolarmente elevati, da  individuare  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  dei
          Ministri del lavoro e  della  previdenza  sociale  e  della
          sanita',  sentita  la  commissione  consultiva  permanente,
          l'attivita'   di    vigilanza    sull'applicazione    della
          legislazione in materia di sicurezza puo' essere esercitata
          anche  dall'ispettorato   del   lavoro   che   ne   informa
          preventivamente il  servizio  di  prevenzione  e  sicurezza
          della unita' sanitaria locale competente per territorio. 
          3. Il decreto di cui al comma 2 deve essere  emanato  entro
          dodici mesi dalla data di entrata in  vigore  del  presente
          decreto".