Art. 59 
 
                  Extragettito IVA per le societa' 
                  di progetto per le opere portuali 
 
  1. All'articolo 18 della legge  12  novembre  2011,  n.  183,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «Unione  Europea,»  sono
inserite le seguenti  parole:  «nonche',  limitatamente  alle  grandi
infrastrutture portuali, per un periodo non  superiore  ai  15  anni,
((con)) il 25% dell'incremento del  gettito  di  imposta  sul  valore
aggiunto  relativa  alle  operazioni  di  importazione  riconducibili
all'infrastruttura oggetto dell'intervento»; 
  b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: 
  «2-bis. L'incremento del gettito IVA, di cui al comma 1, lettera b)
su cui calcolare la quota  del  25  per  cento,  e'  determinato  per
ciascun anno di esercizio dell'infrastruttura: 
  a) in relazione a progetti di nuove infrastrutture, in misura  pari
all'ammontare delle  riscossioni  dell'IVA  registrato  nel  medesimo
anno; 
  b) in relazione a progetti di ampliamento ovvero  potenziamento  di
infrastrutture  esistenti,  in  misura  pari  alla   differenza   tra
l'ammontare delle riscossioni dell'IVA registrato nel medesimo anno e
la media delle riscossioni  conseguite  nel  triennio  immediatamente
precedente  l'entrata  in   esercizio   dell'infrastruttura   oggetto
dell'intervento. 
  (( 2-ter. Gli incrementi di gettito di cui al comma 1, lettera  b),
registrati nei vari porti, per poter essere accertati  devono  essere
stati   realizzati   nel   singolo   porto,   tenendo   conto   anche
dell'andamento del gettito dell'intero sistema portuale,  secondo  le
modalita' di cui al comma 2-quater. )) 
  2-quater. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, sono stabilite le modalita'  di  accertamento,  calcolo  e
determinazione dell'incremento di gettito di cui  ai  commi  2-bis  e
2-ter, di corresponsione  della  quota  di  incremento  del  predetto
gettito alla societa' di progetto, nonche'  ogni  altra  disposizione
attuativa della  disposizione  di  cui  ai  predetti  commi  2-bis  e
2-ter.».