(Allegato-art. 59)
                              Art. 59. 
 
      Partecipazione ad organismi di diritto pubblico e privato 
 
    1. L'Universita' puo' partecipare a societa'  o  ad  altre  forme
associative   coerentemente   ai   propri   fini   istituzionali   ed
uniformandosi ai principi di cui al successivo comma 3. 
    2. La partecipazione  di  cui  al  comma  1,  in  conformita'  ai
principi generali di  cui  all'articolo  9  del  presente  Statuto  e
secondo  le  modalita'  definite  dal  Regolamento  di   Ateneo   per
l'amministrazione, la finanza e la contabilita',  e'  deliberata  dal
Consiglio di Amministrazione previo parere  obbligatorio  del  Senato
Accademico. 
    3. La partecipazione dell'Universita' deve  comunque  conformarsi
ai seguenti principi: 
    - elevata qualificazione dell'attivita' svolta; 
    -  disponibilita'  delle  risorse  finanziarie  o   organizzative
necessarie; 
    - destinazione  a  finalita'  istituzionali  dell'Universita'  di
eventuali dividendi spettanti all'Ateneo; 
    - espressa previsione di patti a salvaguardia dell'Universita' in
occasione di aumenti di capitale; 
    - limitazione del concorso dell'Ateneo, nel ripiano di  eventuali
perdite, alla quota di partecipazione; 
    - i proventi derivanti da eventuali contratti  di  ricerca  o  di
consulenza  richiesti  all'Universita'  o  a  sue   strutture   siano
corrisposti secondo quanto stabilito nell'articolo 10. 
    4. I rappresentanti dell'Universita', a  qualsiasi  titolo  ed  a
qualsiasi livello presenti negli organismi pubblici e  privati,  sono
designati  dal  Consiglio  di  Amministrazione,  sentito  il   Senato
Accademico su proposta delle strutture interessate, e sono  tenuti  a
presentare agli stessi, una relazione annuale. 
    5. Il Consiglio di Amministrazione e il  Senato  Accademico,  per
quanto di rispettiva competenza, valutano annualmente, sulla base  di
una relazione presentata dai  rappresentanti  dell'Universita'  negli
organismi interessati, la continuita' del rispetto  dei  principi  di
cui al precedente comma 3 e l'opportunita' della continuazione  della
partecipazione dell'Universita'. 
    6.  Degli  organismi  pubblici  o   privati   cui   l'Universita'
partecipa, cosi' come dei rappresentanti nominati, e' tenuto completo
ed aggiornato elenco a  cura  del  Direttore  generale.  L'elenco  e'
consultabile da chiunque vi abbia interesse, nelle forme e  nei  modi
previsti dalla legge.