Art. 59 
 
 
            Disposizioni urgenti per il settore agricolo 
 
  1. All'articolo 24 del decreto legislativo 8 aprile  2010,  n.  61,
dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
  3-bis:  «Salva  l'applicazione  delle  norme  penali  vigenti,   il
soggetto inserito nel sistema di controllo di  una  denominazione  di
Origine Protetta o di una Indicazione  Geografica  Protetta  che  non
assolve in modo totale o parziale, nei  confronti  del  Consorzio  di
tutela incaricato, agli obblighi di cui all'articolo 17,  comma  5  e
comma 6 del presente decreto legislativo e' sottoposto alla  sanzione
amministrativa pecuniaria pari al triplo dell'importo accertato». 
  2. Al comma 5 dell'articolo 24 del  decreto  legislativo  8  aprile
2010, n. 61, le parole «Per l'illecito  previsto  al  comma  3»  sono
sostituite dalle seguenti: «Per gli illeciti previsti (( ai commi  3,
3-bis e 4» )). 
  3. Le somme presenti sul bilancio dell'AGEA e non  ancora  erogate,
pari a 19,738 milioni di euro, assegnate  alla  medesima  Agenzia  ai
sensi dell'articolo 2, del  decreto-legge  10  gennaio  2006,  n.  2,
convertito, con modificazioni, dalla legge  11  marzo  2006,  n.  81,
dell'articolo 1, comma 405, della legge 23  dicembre  2005,  n.  266,
dell'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre  2006,  n.  296,
dell'articolo 2, comma 122, della legge 24 dicembre 2007, n.  244,  e
dell'articolo 69, comma 9, della legge  27  dicembre  2002,  n.  289,
cosi' come rifinanziata dalla legge 24 dicembre 2003,  n.  350,  sono
destinate a finanziare misure  a  sostegno  del  settore  agricolo  e
specifici interventi di contrasto alle crisi di mercato. 
  4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari  e
forestali di concerto con il Ministero dell'economia e delle  finanze
sono definite le  modalita'  di  applicazione  del  comma  3  e  sono
quantificate le risorse finanziarie da destinare in coerenza  con  la
normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, ad  ogni  singola
misura o intervento alla cui attuazione provvede l'AGEA. 
  5. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  6. All'articolo 41 della  legge  25  novembre  1971,  n.  1096,  e'
aggiunto, in fine, il seguente comma: «A  decorrere  dall'anno  2012,
nel limite di 2,5 milioni di euro annui, le risorse  trasferite  alle
Regioni, ai sensi dell'articolo 4 del decreto  legislativo  4  giugno
1997, n. 143, sono utilizzate per il  rimborso  del  costo  sostenuto
dagli enti ed organismi di coordinamento delle prove varietali.». 
  7. Al commissario ad acta di cui  all'articolo  19,  comma  5,  del
decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile
1995,  n.  104  e  successive  modificazioni,  sono   attribuite   le
competenze per il finanziamento, ai soggetti pubblici attuatori delle
opere irrigue, di interventi finalizzati alla produzione  di  energia
da fonti rinnovabili riguardanti impianti idroelettrici connessi alle
opere irrigue, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  8. (( (soppresso) )). 
  9. (( (soppresso) )). 
  10. (( (soppresso) )). 
  11.   L'autorizzazione   all'esercizio   di   nuovi   impianti   di
acquacoltura in mare, posti ad una distanza superiore ad un km  dalla
costa, e' rilasciata  dal  Mipaaf  sulla  scorta  delle  disposizioni
adottate con regolamento del  medesimo  Ministero,  entro  90  giorni
dall'entrata in vigore del presente  Decreto  Legge,  ferme  restando
comunque le funzioni di controllo in corso di attivita' di competenza
delle autorita' sanitarie. (( Le medesime disposizioni  si  applicano
al rinnovo delle autorizzazioni per gli impianti gia'  in  esercizio.
)) 
  12. Le disposizioni di cui al comma 11 si applicano fino alla  data
di entrata in vigore della normativa adottata da ciascuna  regione  e
provincia   autonoma   nel    rispetto    dei    vincoli    derivanti
dall'ordinamento comunitario e di quanto prescritto dall'articolo  29
della legge 7 agosto 1990 n. 241. 
  13. All'articolo 17, comma 1, della legge 28 agosto 1989,  n.  302,
dopo le parole «e delle imprese di  pesca  socie»  sono  aggiunte  le
seguenti   parole   «nonche'   delle   Associazioni   nazionali    di
rappresentanza  del  settore  della  pesca  per  le  loro   finalita'
istituzionali». 
  14. Al  fine  di  fornire  una  piu'  dettagliata  informazione  al
consumatore ed incrementare lo sviluppo  concorrenziale  del  mercato
ittico, i soggetti che  effettuano  la  vendita  al  dettaglio  e  la
somministrazione dei prodotti della pesca  possono  utilizzare  nelle
etichette e in qualsiasi altra informazione fornita per  iscritto  al
consumatore, la dicitura  «prodotto  italiano»  o  altra  indicazione
relativa all'origine italiana o alla zona di cattura piu' precisa  di
quella  obbligatoriamente  prevista  dalle  disposizioni  vigenti  in
materia. (( Allo  scopo  di  assicurare  la  piena  osservanza  delle
disposizioni di cui al presente comma, anche ai fini di cui ai  commi
18 e 19, si procede ai sensi dell'articolo 18, comma 15, della  legge
23  luglio  2009,  n.  99.  A  tal  fine,  la  disposizione  di   cui
all'articolo 4, comma 31-bis, ultimo periodo,  del  decreto-legge  12
luglio 2011, n. 107, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  2
agosto 2011, n. 130, si interpreta nel senso che le maggiori  entrate
ivi  richiamate  e  destinate  alla  finalita'  ivi   indicata   sono
determinate dalla differenza tra gli importi delle  tariffe  indicati
nella tabella D allegata al decreto-legge 31  luglio  1954,  n.  533,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869,
e gli importi indicati nella tabella D  come  sostituita  dal  citato
articolo  4,  comma  31-bis,  del  decreto-legge  n.  107  del  2011,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 130 del 2011. )) 
  15. La facolta' di cui al precedente (( comma  14  ))  puo'  essere
esercitata esclusivamente per i prodotti acquistati  direttamente  da
imprese di pesca, anche cooperative, organizzazioni dei produttori  o
imprese di acquacoltura che siano in grado di dimostrare  l'esattezza
delle  informazioni  relative  all'origine  del  prodotto   con   gli
strumenti previsti dal Regolamento 1224/09/CE e relativo  Regolamento
di attuazione e con una specifica attestazione di accompagnamento. 
  16. Con successivo decreto del Ministero delle  politiche  agricole
alimentari e forestali vengono definiti i dettagli applicativi  delle
disposizioni di cui ai (( commi 14 e 15 )) ai fini della  definizione
dell'attestazione di origine, anche in relazione alla identificazione
delle zone di cattura e/o di allevamento,  nonche'  alla  conformita'
alle disposizioni del Regolamento 2065/01/CE. 
  17. Gli operatori economici di cui al (( comma 14 )) sono tenuti  a
conservare la  documentazione  relativa  all'acquisto  del  prodotto,
comprensiva dell'attestazione di origine, per almeno un anno. 
  18. Ai soggetti di cui al (( comma 14  ))  che,  avvalendosi  anche
alternativamente, delle facolta' di cui  ((  al  medesimo  comma  )),
forniscano ai consumatori un'informazione non corretta  si  applicano
le sanzioni previste dall'articolo 18, comma 1,  decreto  legislativo
27 gennaio 1992, n. 109. 
  19.  Ai  soggetti  di  cui  al  ((  comma  15  ))  che   forniscano
informazioni  non  corrette  si  applicano   le   sanzioni   previste
dall'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n.
4. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta l'art. 24 del decreto legislativo  8  aprile
          2010, n. 61 (Tutela delle denominazioni di origine e  delle
          indicazioni geografiche dei vini, in  attuazione  dell'art.
          15 della legge 7 luglio  2009,  n.  88),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 26 aprile 2010, n. 96,  come  modificato
          dalla presente legge: 
              "Art. 24. Piano dei controlli 
              1. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti,  il
          soggetto a carico  del  quale  la  struttura  di  controllo
          autorizzata accerta una non conformita' classificata  grave
          nel piano dei  controlli  di  una  denominazione  protetta,
          approvato    con    il     corrispondente     provvedimento
          autorizzatorio,  in  assenza  di  ricorso   avverso   detto
          accertamento o a seguito di decisione definitiva di rigetto
          del ricorso, ove  presentato,  e'  soggetto  alla  sanzione
          amministrativa pecuniaria da  duemila  euro  a  tredicimila
          euro. 
              2. La sanzione di cui al comma 1 non si applica  quando
          per la fattispecie e' gia' prevista sanzione  ai  sensi  di
          altra norma contenuta nel presente capo. 
              3. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti,  il
          soggetto che pone in essere un comportamento diretto a  non
          consentire  l'effettuazione  dell'attivita'  di  controllo,
          ovvero  ad  intralciare  o  ad  ostacolare  l'attivita'  di
          verifica da  parte  degli  incaricati  della  struttura  di
          controllo, qualora  non  ottemperi,  entro  il  termine  di
          quindici giorni, alla specifica  intimazione  ad  adempiere
          formulata dal Dipartimento dell'Ispettorato centrale  della
          tutela della qualita'  e  repressione  frodi  dei  prodotti
          agro-alimentari, e' soggetto alla  sanzione  amministrativa
          pecuniaria pari a mille euro. 
              3-bis. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti,
          il soggetto  inserito  nel  sistema  di  controllo  di  una
          denominazione di Origine  Protetta  o  di  una  Indicazione
          Geografica Protetta  che  non  assolve  in  modo  totale  o
          parziale, nei confronti del Consorzio di tutela incaricato,
          agli obblighi di cui all'art. 17, comma 5  e  comma  6  del
          presente decreto legislativo e'  sottoposto  alla  sanzione
          amministrativa  pecuniaria  pari  al  triplo   dell'importo
          accertato. 
              4. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti,  il
          soggetto immesso nel sistema di controllo che non  assolve,
          in modo totale o parziale, agli obblighi pecuniari relativi
          allo  svolgimento  dell'attivita'  di  controllo   per   la
          denominazione protetta rivendicata dal  soggetto  stesso  e
          che, a richiesta dell'ufficio  periferico  territorialmente
          competente del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della
          tutela della qualita'  e  repressione  frodi  dei  prodotti
          agro-alimentari,   non   esibisce   idonea   documentazione
          attestante  l'avvenuto  pagamento  di  quanto  dovuto,   e'
          soggetto alla sanzione amministrativa  pecuniaria  pari  al
          doppio dell'importo dell'obbligo pecuniario  accertato.  Il
          soggetto sanzionato,  oltre  al  pagamento  della  sanzione
          amministrativa pecuniaria  prevista,  dovra'  provvedere  a
          versare  le  somme  dovute,  comprensive  degli   interessi
          legali, direttamente al creditore. 
              5. Per gli illeciti previsti al comma  3,  3-bis  e  4,
          oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria  si  applica,
          con  apposito  provvedimento  amministrativo,  la  sanzione
          della   sospensione   del   diritto   ad   utilizzare    la
          denominazione protetta fino alla rimozione della causa  che
          ha dato origine alla sanzione.". 
              Si riporta l'art. 2 del decreto-legge 10 gennaio  2006,
          n. 2 (Interventi urgenti per  i  settori  dell'agricoltura,
          dell'agroindustria, della  pesca,  nonche'  in  materia  di
          fiscalita' d'impresa), pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          11 gennaio 2006, n. 8: 
              "Art. 2. Interventi urgenti  nel  settore  bieticolo  -
          saccarifero. 
              1. Al fine di fronteggiare la grave crisi  del  settore
          bieticolo - saccarifero e' istituito presso  la  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri  un  Comitato  interministeriale
          composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che  lo
          presiede,  dal  Ministro   delle   politiche   agricole   e
          forestali, con le funzioni di Vice-presidente, dal Ministro
          dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle attivita'
          produttive, dal  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali, dal Ministro per le politiche  comunitarie  e  dal
          Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del   territorio
          nonche'  da  tre  presidenti  di  regioni  designati  dalla
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano.  Le
          funzioni di segreteria, senza alcun onere per  il  bilancio
          dello Stato, sono svolte  da  un  dirigente  del  Ministero
          delle  politiche  agricole  e  forestali,  preposto  ad  un
          Ufficio dirigenziale generale. 
              2. Il Comitato di cui al comma 1: 
              a) approva, entro quarantacinque giorni dalla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto,  il  piano  per  la
          razionalizzazione  e  la  riconversione  della   produzione
          bieticolo - saccarifera; 
              b) coordina le misure comunitarie e nazionali  previste
          per la riconversione  industriale  del  settore  e  per  le
          connesse problematiche sociali; 
              c) formula direttive per l'approvazione dei progetti di
          riconversione. 
              3. Le imprese saccarifere presentano al Ministero delle
          politiche agricole e forestali, entro sessanta giorni dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto, un progetto
          di riconversione per ciascuno  degli  impianti  industriali
          ove cessera' la  produzione  di  zucchero.  I  progetti  di
          riconversione,   finalizzati   anche   alla    salvaguardia
          dell'occupazione nel  territorio  oggetto  dell'intervento,
          sono approvati dal Ministero  delle  politiche  agricole  e
          forestali, sentite le  Amministrazioni  interessate,  anche
          avvalendosi del  supporto  tecnico  dell'Istituto  sviluppo
          agroalimentare s.p.a. (ISA). 
              4. 
              4-bis. All'AGEA e' attribuita,  per  l'anno  2006,  una
          dotazione finanziaria annuale  di  65,8  milioni  di  euro,
          finalizzata  ad   assicurare   l'erogazione   degli   aiuti
          nazionali per la produzione  bieticolosaccarifera  previsti
          dalla  normativa  comunitaria,   nonche'   ad   assicurare,
          relativamente al primo anno di attuazione, la piu' efficace
          realizzazione     degli     obiettivi     della     riforma
          dell'organizzazione comune di mercato  dello  zucchero.  Al
          relativo  onere   si   provvede   mediante   corrispondente
          riduzione per l'anno 2006 dell'autorizzazione di  spesa  di
          cui all'art. 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002,  n.
          289, come rideterminata ai sensi delle tabelle D e F  della
          legge 23 dicembre 2005, n. 266. 
              5. Ai fini dell'attuazione del piano di cui al comma 2,
          lettera a),  gli  aiuti  comunitari  alla  ristrutturazione
          delle imprese  derivanti  dalla  attuazione  della  riforma
          della organizzazione comune di mercato dello  zucchero  non
          concorrono alla formazione del reddito. 
              5-bis. La quota di raffinazione di  zucchero  di  canna
          greggio  spettante  all'Italia  a  partire  dall'anno  2007
          nell'ambito dell'organizzazione  comune  di  mercato  dello
          zucchero e'  attribuita  con  decreto  del  Ministro  delle
          politiche agricole e forestali. I criteri da determinare ai
          sensi dell'art. 12 della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,
          prevedono la assegnazione della quota  suddetta  garantendo
          l'unitarieta'  della  quota  stessa  e  la  priorita'   per
          l'ubicazione  dell'impianto  nelle  regioni  dell'obiettivo
          convergenza.". 
              Si riporta l'art. 1, comma 405, della citata  legge  n.
          266 del 2005: 
              "405. Il Fondo bieticolo nazionale di  cui  all'art.  3
          del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 18  febbraio  1991,  n.  48,  e'
          incrementato della somma di 10 milioni di euro  per  l'anno
          2006.". 
              Si riporta l'art. 1, comma 1063, della citata legge  n.
          296 del 2006: 
              "1063. 1.  Al  Fondo  per  la  razionalizzazione  e  la
          riconversione   della   produzione    bieticolosaccarifera,
          costituito  presso   l'Agenzia   per   le   erogazioni   in
          agricoltura (AGEA) ai  sensi  dell'art.  2,  comma  4,  del
          decreto-legge  10  gennaio  2006,  n.  2,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  11  marzo  2006,  n.  81,  e'
          altresi'  attribuita,  per  l'anno  2007,   una   dotazione
          finanziaria  annuale  di  65,8  milioni  di   euro,   quale
          competenza del secondo anno del quinquennio previsto  dalla
          normativa comunitaria.". 
              Si riporta l'art. 2, comma 122, della citata  legge  n.
          244 del 2007: 
              "122. L'autorizzazione di spesa di  cui  all'  art.  1,
          comma 1063, della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  e'
          rifinanziata per l'importo di 50 milioni di euro per l'anno
          2008, quale dotazione del fondo per la razionalizzazione  e
          la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera  in
          Italia per il terzo anno  del  quinquennio  previsto  dalla
          normativa comunitaria.". 
              Si riporta l'art. 69, comma 9, della  citata  legge  n.
          289 del 2002: 
              "9.  Per  l'attuazione  degli  interventi   autorizzati
          dall'Unione europea nel  settore  bieticolo-saccarifero  e'
          destinata per l'anno 2003 la somma di 10 milioni  di  euro.
          Al predetto onere si provvede, quanto a  5,165  milioni  di
          euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
          di spesa di cui all'art. 145,  comma  36,  della  legge  23
          dicembre 2000, n. 388, e, quanto a 4,835 milioni  di  euro,
          nell'ambito delle risorse finanziarie di cui ai  D.Lgs.  18
          maggio 2001, n. 227 e D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228.". 
              La legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato-
          legge finanziaria 2004), e' stata pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 27 dicembre 2003, n. 299, S.O. 
              Si riporta l'art. 41 della legge 25 novembre  1971,  n.
          1096  (Disciplina  dell'attivita'  sementiera),  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 22 dicembre 1971, n. 322: 
              "Art. 41. Le tariffe dei compensi  dovuti  all'Istituto
          conservatore  dei  registri  di   varieta'   dei   prodotti
          sementieri per gli  adempimenti  necessari  ai  fini  della
          iscrizione delle varieta' nei registri di cui al precedente
          art. 19, e di quelli dovuti allo Stato o agli enti previsti
          nel precedente art. 21 per le operazioni di controllo e  di
          certificazione delle sementi, nonche' di quelli dovuti  per
          il rilascio dei cartellini di cui al  precedente  art.  12,
          sono stabilite dal Ministro per l'agricoltura e le foreste,
          sentita  la  competente  sezione  del  Consiglio  superiore
          dell'agricoltura e delle foreste, in misura  corrispondente
          al costo del servizio. 
              A decorrere dall'anno 2012, nel limite di  2,5  milioni
          di euro annui, le risorse trasferite alle Regioni, ai sensi
          dell'art. 4 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n.  143,
          sono utilizzate per il rimborso del costo  sostenuto  dagli
          enti ed organismi di coordinamento delle prove varietali.". 
              Si riporta l'art. 4 del decreto  legislativo  4  giugno
          1997, n. 143  (Conferimento  alle  regioni  delle  funzioni
          amministrative  in  materia  di  agricoltura  e   pesca   e
          riorganizzazione dell'Amministrazione centrale), pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 5 giugno 1997, n. 129: 
              "Art. 4. Trasferimento di risorse alle regioni. 
              1.  Con  decreti  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri, da adottarsi ai sensi dell'art. 7, comma 1, della
          legge 15 marzo 1997, n. 59 , entro il 31 dicembre  1997  si
          provvede alla  individuazione  dei  beni  e  delle  risorse
          finanziarie   umane,   strumentali   e   organizzative   da
          trasferire alle regioni, non necessari all'esercizio  delle
          funzioni di competenza statale. 
              2.  Al  riordinamento  delle   strutture   centrali   e
          periferiche interessate  dal  conferimento  di  funzioni  e
          compiti di cui al presente decreto,  si  provvede  a  norma
          dell'art. 3, comma 1, lettera d), e dell'art. 7,  comma  3,
          della  legge  15  marzo  1997,  n.  59  .   Fino   a   tale
          riordinamento le funzioni e i compiti  non  conferiti  alle
          regioni  restano  attribuiti  alla  responsabilita'   degli
          uffici secondo il riparto delle  competenze  precedente  al
          riordinamento stesso.". 
              Si riporta l'art. 19,  comma  5,  del  decreto-legge  8
          febbraio 1995, n. 32 (Disposizioni urgenti  per  accelerare
          la concessione delle agevolazioni  alle  attivita'  gestite
          dalla soppressa Agenzia per la  promozione  dello  sviluppo
          del  Mezzogiorno,  per   la   sistemazione   del   relativo
          personale, nonche' per  l'avvio  dell'intervento  ordinario
          nelle aree depresse del territorio  nazionale),  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 1995, n. 33: 
              "5. Per le  opere  della  gestione  separata  e  per  i
          progetti speciali di cui al comma  4,  nonche'  per  quelli
          trasferiti dal commissario liquidatore ai  sensi  dell'art.
          19 del D.Lgs. 3 aprile 1993, n.  96  ,  il  Ministro  delle
          risorse agricole, alimentari e forestali provvede  mediante
          un commissario ad acta, riferendo trimestralmente  al  CIPE
          sul suo operato. Il commissario ad acta esercita i poteri e
          osserva  le  procedure  di  cui  all'art.  9  del   decreto
          legislativo  3   aprile   1993,   n.   96,   e   successive
          modificazioni e integrazioni. Gli oneri per i compensi  del
          commissario ad acta, e  per  non  piu'  di  due  consulenti
          giuridici per la definizione del contenzioso  in  atto,  da
          definire con decreto del Ministro delle  risorse  agricole,
          alimentari e forestali, di concerto  con  il  Ministro  del
          tesoro, sono a carico della quota del fondo di cui all'art.
          19, comma 5, del D.Lgs. 3 aprile 1993, n. 96, e  successive
          modificazioni e integrazioni; assegnata al Ministero  delle
          risorse agricole, alimentari e forestali.". 
              Si riporta l'art. 29 della  citata  legge  n.  241  del
          1990: 
              "Art. 29. Ambito di applicazione della legge. 
              1. Le disposizioni della presente  legge  si  applicano
          alle  amministrazioni  statali   e   agli   enti   pubblici
          nazionali.  Le  disposizioni  della   presente   legge   si
          applicano, altresi', alle societa' con totale o  prevalente
          capitale  pubblico,   limitatamente   all'esercizio   delle
          funzioni  amministrative.  Le  disposizioni  di  cui   agli
          articoli 2-bis, 11, 15 e 25, commi 5, 5-bis  e  6,  nonche'
          quelle  del  capo  IV-bis   si   applicano   a   tutte   le
          amministrazioni pubbliche. 
              2. Le regioni e  gli  enti  locali,  nell'ambito  delle
          rispettive competenze,  regolano  le  materie  disciplinate
          dalla   presente   legge   nel   rispetto    del    sistema
          costituzionale e delle garanzie del cittadino nei  riguardi
          dell'azione  amministrativa,  cosi'   come   definite   dai
          principi stabiliti dalla presente legge. 
              2-bis.   Attengono   ai   livelli   essenziali    delle
          prestazioni di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m),
          della Costituzione le  disposizioni  della  presente  legge
          concernenti gli obblighi per la pubblica amministrazione di
          garantire    la    partecipazione    dell'interessato    al
          procedimento,   di   individuarne   un   responsabile,   di
          concluderlo entro il termine  prefissato  e  di  assicurare
          l'accesso  alla  documentazione   amministrativa,   nonche'
          quelle relative alla durata massima dei procedimenti. 
              2-ter. Attengono altresi' ai livelli  essenziali  delle
          prestazioni di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m),
          della Costituzione le  disposizioni  della  presente  legge
          concernenti la  dichiarazione  di  inizio  attivita'  e  il
          silenzio assenso e  la  conferenza  di  servizi,  salva  la
          possibilita'  di  individuare,  con  intese  in   sede   di
          Conferenza  unificata  di  cui  all'art.  8   del   decreto
          legislativo  28  agosto  1997,   n.   281,   e   successive
          modificazioni, casi ulteriori in cui tali disposizioni  non
          si applicano. 
              2-quater.  Le  regioni   e   gli   enti   locali,   nel
          disciplinare  i   procedimenti   amministrativi   di   loro
          competenza, non  possono  stabilire  garanzie  inferiori  a
          quelle assicurate ai privati dalle  disposizioni  attinenti
          ai livelli essenziali delle prestazioni  di  cui  ai  commi
          2-bis e 2-ter, ma possono prevedere  livelli  ulteriori  di
          tutela. 
              2-quinquies.  Le  regioni  a  statuto  speciale  e   le
          province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  adeguano  la
          propria  legislazione  alle   disposizioni   del   presente
          articolo, secondo i rispettivi statuti e le relative  norme
          di attuazione.". 
              Si riporta l'art. 17, comma 1, della  legge  28  agosto
          1989,  n.  302  (Disciplina  del  credito  peschereccio  di
          esercizio),  pubblicata   nella   Gazzetta   Ufficiale   1°
          settembre 1989, n. 204: 
              "  1.  I  consorzi  di  garanzia  collettiva  fidi  che
          concorrono  alla  costituzione  di  fondi  di  garanzia   a
          carattere nazionale, volti ad attenuare i rischi  derivanti
          dall'attivita' di impresa delle cooperative di pescatori  e
          delle imprese di pesca  socie  nonche'  delle  Associazioni
          nazionali di rappresentanza del settore della pesca per  le
          loro  finalita'  istituzionali  attraverso  la  stipula  di
          convenzioni con gli istituti  bancari  e  l'attivazione  di
          linee di credito garantite dai consorzi  medesimi,  possono
          beneficiare di un contributo dello Stato pari ad un  decimo
          degli affidamenti bancari garantiti e fino ad un massimo di
          200 milioni di lire annui.". 
              Si riporta l'art. 18, comma 15, della legge  23  luglio
          2009,   n.   99   (Disposizioni   per   lo    sviluppo    e
          l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in  materia
          di energia), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31  luglio
          2009, n. 176, S.O.: 
              "15.  Per  attivita'  di  controllo   sulla   pesca   e
          sull'acquacoltura e' autorizzata la spesa di 2  milioni  di
          euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011,  da  destinare  a
          favore  del  Corpo  delle  capitanerie   di   porto-guardia
          costiera al fine di garantire lo svolgimento delle relative
          attivita' operative. Al relativo onere si provvede a valere
          sul fondo di cui all' art. 5, comma 4, del decreto-legge 27
          maggio 2008, n. 93, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 24 luglio 2008, n. 126, come rideterminato  ai  sensi
          dell'art. 60, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
          112, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6  agosto
          2008, n. 133.". 
              Si riporta l'art. 4, comma 31-bis, del decreto-legge 12
          luglio 2011, n. 107 (Proroga delle missioni  internazionali
          delle  forze  armate  e  di  polizia  e  disposizioni   per
          l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011)  e  1973  (2011)
          adottate dal Consiglio di Sicurezza  delle  Nazioni  Unite,
          nonche' degli interventi di cooperazione allo sviluppo e  a
          sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione.  Misure
          urgenti antipirateria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          12 luglio 2011, n. 160: 
              "31-bis. Al fine  di  consentire  l'adeguata  efficacia
          operativa dei relativi presidi nell'ambito del quadro delle
          esigenze del Corpo di cui al comma 31, con decorrenza dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto, la tabella D allegata al decreto-legge 31
          luglio 1954, n. 533, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 26  settembre  1954,  n.  869,  e'  sostituita  dalla
          tabella  D  di  cui  all'allegato  A  annesso  al  presente
          decreto. Le maggiori entrate derivanti  dalla  disposizione
          di cui al presente comma sono destinate  alle  esigenze  di
          funzionamento  del  Corpo  delle  capitanerie  di  porto  -
          Guardia costiera.". 
              Si riporta la tabella D allegata  al  decreto-legge  31
          luglio 1954, n. 533 (Riordinamento degli emolumenti  dovuti
          ai conservatori dei registri immobiliari ed  al  dipendente
          personale di  collaborazione),  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 31 luglio 1954, n. 173 e convertito in legge, con
          modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869: 
 
                                                           "Tabella D 
 
          Tributi speciali  per  servizi  resi  dal  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti (Personale delle Capitanerie
                                   di porto) 
 
                
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 
              Il Regolamento (CE) N. 1224/2009 del Consiglio  del  20
          novembre  2009  che  istituisce  un  regime  di   controllo
          comunitario per garantire il  rispetto  delle  norme  della
          politica comune della pesca,  che  modifica  i  regolamenti
          (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n.  811/2004,  (CE)
          n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE)  n.
          388/2006, (CE) n.  509/2007,  (CE)  n.  676/2007,  (CE)  n.
          1098/2007, (CE) n.  1300/2008,  (CE)  n.  1342/2008  e  che
          abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE)  n.  1627/94  e
          (CE) n.  1966/2006,  e'  stato  pubblicato  sulla  Gazzetta
          Ufficiale dell'Unione Europea del 22 dicembre 2009. 
              Il Regolamento (CE) del 22 Ottobre 2001, N. 2065  della
          Commissione che stabilisce le modalita' d'applicazione  del
          regolamento (CE)  n.  104/2000  del  Consiglio  per  quanto
          concerne l'informazione dei  consumatori  nel  settore  dei
          prodotti  della  pesca   e   dell'acquacoltura   e'   stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  C.E.  n.  278  del  23
          ottobre 2001. 
              Si riporta l'art. 18, comma 1 del  decreto  legislativo
          27  gennaio  1992  n.  109  (Attuazione   della   direttiva
          89/395/CEE  e  della   direttiva   89/396/CEE   concernenti
          l'etichettatura, la  presentazione  e  la  pubblicita'  dei
          prodotti alimentari), pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          17 febbraio 1992, n. 39, S.O.: 
              "Art. 18. Sanzioni. 
              1. La violazione  delle  disposizioni  dell'art.  2  e'
          punita con la sanzione amministrativa  pecuniaria  da  euro
          tremilacinquecento a euro diciottomila.".