(( Art. 59 bis 
 
 
Sistemi di sicurezza contro le contraffazioni dei prodotti agricoli e
                             alimentari 
 
  1. Al fine di contrastare le pratiche ingannevoli nel commercio dei
prodotti agricoli e alimentari a denominazione  di  origine  protetta
(DOP),  a  indicazione  geografica  protetta  (IGP),  di  specialita'
tradizionale garantita (STG) o certificati come biologici ovvero  che
devono soddisfare determinati  requisiti  merceologici  o  specifiche
qualitative richiesti da norme relative a  organizzazioni  comuni  di
mercato  (OCM),  consistenti,   tra   l'altro,   in   contraffazioni,
falsificazioni, imitazioni e altre operazioni non veritiere apportate
sulle menzioni, sulle  indicazioni,  sui  marchi  di  fabbrica  o  di
commercio, sulle  immagini  o  sui  simboli  che  si  riferiscono  al
prodotto  agricolo  o  alimentare   e   che   figurano   direttamente
sull'imballaggio o sull'etichetta  appostavi  o  sul  dispositivo  di
chiusura o su cartelli, anelli o fascette legati al prodotto medesimo
o,  in  mancanza,  sui  documenti  di  accompagnamento  del  prodotto
agricolo  o  alimentare,  il  Ministro   delle   politiche   agricole
alimentari e forestali, di concerto con il  Ministro  dello  sviluppo
economico e con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  con
regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  definisce  le
modalita' per l'integrazione dell'etichettatura dei prodotti agricoli
e  alimentari  con  sistemi  di  sicurezza  realizzati  dall'Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato, basati prioritariamente su  elementi
elettronici o telematici, anche in collegamento con  banche  dati,  e
prevedendo,  ove  possibile,  l'utilizzo,  ai   fini   dei   relativi
controlli,  di  dispositivi  o  mezzi  tecnici  di  controllo  e   di
rilevamento  a  distanza.  Il  regolamento  definisce   altresi'   le
caratteristiche e i requisiti di tali sistemi e fissa il termine, non
superiore ad un anno dalla data della  sua  entrata  in  vigore,  per
l'applicazione del relativo processo di garanzia della sicurezza. 
  2. I costi di realizzazione e di gestione del sistema di  sicurezza
di cui al comma 1  sono  a  carico  dei  soggetti  che  si  avvalgono
dell'etichettatura di cui al presente articolo. ))