(( Art. 59 ter 
 
 
       Informatizzazione del registro dei pescatori marittimi 
 
  1. Presso ogni  capitaneria  di  porto  e'  istituito  il  registro
elettronico   dei   pescatori   marittimi   (REPM),   contenente   le
informazioni previste dagli articoli 32 e seguenti del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica  2  ottobre  1968,  n.
1639, e successive modificazioni. 
  2. Coloro che intendono esercitare la pesca marittima professionale
devono conseguire l'iscrizione al registro di cui al comma 1. 
  3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari  e
forestali sono definite le modalita' operative per il  passaggio  dal
registro in forma cartacea a quello in forma elettronica. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta l'art. 32 del Regolamento di cui al  Decreto
          del Presidente della Repubblica 2 ottobre  1968,  n.  1369,
          concernente la disciplina della pesca marittima, pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 25 luglio 1969, n. 188, S.O.: 
              "Art. 32. Registro dei pescatori. 
              Il registro nel quale ai sensi dell'art. 9 della  legge
          sono iscritti coloro che esercitano la pesca  professionale
          e' tenuto in due parti: nella  prima  parte  sono  iscritti
          quanti esercitano la pesca a bordo di navi,  nella  seconda
          parte sono iscritti quanti esercitano tale attivita'  senza
          imbarco o negli impianti di pesca. 
              Sono iscritti nella prima  parte  del  registro  quanti
          esercitano promiscuamente le due forme di attivita'.".