(( Art. 59 ter Informatizzazione del registro dei pescatori marittimi 1. Presso ogni capitaneria di porto e' istituito il registro elettronico dei pescatori marittimi (REPM), contenente le informazioni previste dagli articoli 32 e seguenti del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni. 2. Coloro che intendono esercitare la pesca marittima professionale devono conseguire l'iscrizione al registro di cui al comma 1. 3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite le modalita' operative per il passaggio dal registro in forma cartacea a quello in forma elettronica. ))
Riferimenti normativi Si riporta l'art. 32 del Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1369, concernente la disciplina della pesca marittima, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 luglio 1969, n. 188, S.O.: "Art. 32. Registro dei pescatori. Il registro nel quale ai sensi dell'art. 9 della legge sono iscritti coloro che esercitano la pesca professionale e' tenuto in due parti: nella prima parte sono iscritti quanti esercitano la pesca a bordo di navi, nella seconda parte sono iscritti quanti esercitano tale attivita' senza imbarco o negli impianti di pesca. Sono iscritti nella prima parte del registro quanti esercitano promiscuamente le due forme di attivita'.".