(( Art. 59 quater Modifiche al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 1. Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, e' sostituito dai seguenti: «2. Rientrano nelle attivita' di pesca professionale, se effettuate dall'imprenditore ittico di cui all'articolo 4, le seguenti attivita': a) imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su navi da pesca a scopo turistico-ricreativo, denominata "pesca-turismo"; b) attivita' di ospitalita', ricreative, didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche, esercitate da imprenditori, singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilita' dell'imprenditore stesso, denominate "ittiturismo". 2-bis. Sono connesse all'attivita' di pesca professionale, purche' non prevalenti rispetto a questa ed effettuate dall'imprenditore ittico mediante l'utilizzo di prodotti provenienti in prevalenza dalla propria attivita' di pesca ovvero di attrezzature o di risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'impresa ittica, le seguenti attivita': a) la trasformazione, la distribuzione e la commercializzazione dei prodotti della pesca, nonche' le azioni di promozione e valorizzazione; b) l'attuazione di interventi di gestione attiva, finalizzati alla valorizzazione produttiva, all'uso sostenibile degli ecosistemi acquatici e alla tutela dell'ambiente costiero». ))
Riferimenti normativi Si riporta l'art. 2, comma 2, del Decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° febbraio 2012, n. 26: "Art. 2. Pesca professionale. (Omissis). 2. Sono connesse alle attivita' di pesca professionale, purche' non prevalenti rispetto a queste ed effettuate dall'imprenditore ittico mediante l'utilizzo di prodotti provenienti in prevalenza dalla propria attivita' di pesca ovvero di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'impresa ittica, le seguenti attivita': a) imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su navi da pesca a scopo turistico-ricreativo, denominata: «pesca turismo»; b) attivita' di ospitalita', ricreative, didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici delle risorse della pesca e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche esercitate da imprenditori, singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilita' dell'imprenditore stesso, denominata: «ittiturismo»; c) la trasformazione, la distribuzione e la commercializzazione dei prodotti della pesca, nonche' le azioni di promozione e valorizzazione; d) l'attuazione di interventi di gestione attiva, finalizzati alla valorizzazione produttiva, all'uso sostenibile degli ecosistemi acquatici ed alla tutela dell'ambiente costiero.".