(( Art. 59 quater 
 
 
        Modifiche al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 
 
  1. Il comma 2 dell'articolo 2 del  decreto  legislativo  9  gennaio
2012, n. 4, e' sostituito dai seguenti: 
  «2. Rientrano nelle attivita' di pesca professionale, se effettuate
dall'imprenditore  ittico  di  cui  all'articolo   4,   le   seguenti
attivita': 
    a) imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio  su  navi
da pesca a scopo turistico-ricreativo, denominata "pesca-turismo"; 
    b) attivita' di ospitalita', ricreative, didattiche, culturali  e
di servizi, finalizzate  alla  corretta  fruizione  degli  ecosistemi
acquatici e delle risorse della pesca  e  alla  valorizzazione  degli
aspetti  socio-culturali  delle  imprese   ittiche,   esercitate   da
imprenditori,  singoli  o  associati,  attraverso  l'utilizzo   della
propria   abitazione   o   di    struttura    nella    disponibilita'
dell'imprenditore stesso, denominate "ittiturismo". 
  2-bis. Sono connesse all'attivita' di pesca professionale,  purche'
non prevalenti rispetto  a  questa  ed  effettuate  dall'imprenditore
ittico mediante l'utilizzo  di  prodotti  provenienti  in  prevalenza
dalla propria attivita' di pesca ovvero di attrezzature o di  risorse
dell'azienda normalmente impiegate nell'impresa ittica,  le  seguenti
attivita': 
    a) la trasformazione, la distribuzione e  la  commercializzazione
dei  prodotti  della  pesca,  nonche'  le  azioni  di  promozione   e
valorizzazione; 
    b) l'attuazione di interventi  di  gestione  attiva,  finalizzati
alla valorizzazione produttiva, all'uso sostenibile degli  ecosistemi
acquatici e alla tutela dell'ambiente costiero». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta l'art. 2, comma 2, del Decreto legislativo 9
          gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa
          in materia di pesca e acquacoltura, a  norma  dell'art.  28
          della  legge  4  giugno  2010,  n.  96),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 1° febbraio 2012, n. 26: 
              "Art. 2. Pesca professionale. 
              (Omissis). 
              2. Sono connesse alle attivita' di pesca professionale,
          purche' non prevalenti  rispetto  a  queste  ed  effettuate
          dall'imprenditore ittico mediante  l'utilizzo  di  prodotti
          provenienti in prevalenza dalla propria attivita' di  pesca
          ovvero di attrezzature o risorse  dell'azienda  normalmente
          impiegate nell'impresa ittica, le seguenti attivita': 
              a) imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio
          su navi da pesca a scopo turistico-ricreativo,  denominata:
          «pesca turismo»; 
              b) attivita' di  ospitalita',  ricreative,  didattiche,
          culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione
          degli ecosistemi acquatici delle risorse della pesca e alla
          valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle  imprese
          ittiche esercitate da imprenditori,  singoli  o  associati,
          attraverso  l'utilizzo  della  propria  abitazione   o   di
          struttura nella  disponibilita'  dell'imprenditore  stesso,
          denominata: «ittiturismo»; 
              c)   la   trasformazione,   la   distribuzione   e   la
          commercializzazione dei prodotti della  pesca,  nonche'  le
          azioni di promozione e valorizzazione; 
              d)  l'attuazione  di  interventi  di  gestione  attiva,
          finalizzati   alla   valorizzazione   produttiva,   all'uso
          sostenibile  degli  ecosistemi  acquatici  ed  alla  tutela
          dell'ambiente costiero.".