Art. 59 
 
(( Piano nazionale per il sostegno al merito e alla  mobilita'  degli
           studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi )) 
 
  ((1. Al fine di promuovere l'eccellenza e il merito degli  studenti
e di incentivare la mobilita' nel sistema universitario, il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  bandisce,  entro
quindici giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, borse  di  mobilita'  a  favore  di
studenti che,  avendo  conseguito  risultati  scolastici  eccellenti,
intendono iscriversi per  l'anno  accademico  2013/2014  a  corsi  di
laurea ovvero a corsi di laurea  magistrale  a  ciclo  unico,  presso
universita' statali o non  statali  italiane,  con  esclusione  delle
universita' telematiche, che hanno sede in regioni diverse da  quella
di residenza degli studenti stessi e delle famiglie di origine.)) 
  ((2. Il  bando  stabilisce  l'importo  delle  borse  di  mobilita',
nonche' le modalita' per la presentazione telematica delle domande  e
i criteri per la formulazione della graduatoria nazionale  di  merito
tra i candidati. L'importo  delle  borse  puo'  essere  differenziato
tenendo conto della distanza tra il luogo di residenza dello studente
e la sede dell'universita' alla quale lo stesso intende iscriversi.)) 
  ((3. I soggetti di cui al comma 1 sono ammessi al  beneficio  sulla
base dei seguenti criteri:)) 
  (( a)possesso di un  diploma  di  istruzione  secondaria  superiore
conseguito in Italia nell'anno scolastico  2012/2013,  con  votazione
all'esito dell'esame di Stato pari o superiore a 95/100;)) 
  (( b)condizioni economiche dello studente  individuate  sulla  base
dell'Indicatore della situazione economica  equivalente,  di  cui  al
decreto  legislativo  31   marzo   1998,   n.   109,   e   successive
modificazioni.)) 
  ((4. Le borse di  mobilita'  sono  attribuite  sulla  base  di  una
graduatoria nazionale nella quale sono inseriti i soggetti ammessi ai
sensi del comma 3, fino  ad  esaurimento  delle  risorse  di  cui  al
presente articolo. In  caso  di  parita'  di  punteggio,  prevale  il
candidato che presenta i valori piu' bassi nel requisito di cui  alla
lettera ))(( b)del citato comma 3, quindi piu' alti nel requisito  di
cui alla lettera ))(( a)del medesimo comma 3. La comunicazione  della
graduatoria  e  l'assegnazione  delle  borse  sono   effettuate   dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca entro  45
giorni dalla data di pubblicazione del bando di  cui  al  comma  2  e
comunque non oltre il 30 settembre  2013.  La  predetta  assegnazione
diviene efficace all'atto dell'immatricolazione dello studente presso
un'universita'  situata  in  una  regione  differente  da  quella  di
residenza dello stesso e della  famiglia  d'origine,  con  esclusione
delle universita' telematiche.)) 
  ((5. Per gli anni accademici successivi al primo, gli studenti  che
hanno avuto accesso per il primo anno al beneficio di cui al comma  1
possono mantenere il diritto allo stesso con apposita domanda,  ferma
restando la permanenza del requisito della residenza  fuori  sede,  a
condizione che rispettino i seguenti requisiti di merito:)) 
  (( a)aver acquisito almeno il 90 per cento  dei  crediti  formativi
universitari  previsti  dal  piano  di  studi  in  base  all'anno  di
iscrizione;)) 
  (( b)aver riportato una media di voti pari o superiore a 28/30;)) 
  (( c) non aver riportato alcun voto inferiore a 26/30.)) 
  ((6. Le borse di mobilita' sono cumulabili con le borse  di  studio
assegnate ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.)) 
  ((7.  All'atto  dell'effettiva  immatricolazione,  la  somma  viene
assegnata dal Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca all'universita' presso la quale lo studente  beneficiario  e'
iscritto, la quale provvede all'erogazione a favore dello studente.)) 
  ((8. Ai fini del presente articolo e' autorizzata  la  spesa  di  5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e di 7 milioni di
euro per l'anno 2015, da iscrivere nel  Fondo  per  il  sostegno  dei
giovani  e  per  favorire  la  mobilita'  degli  studenti,   di   cui
all'articolo 1 del decreto-legge 9 maggio 2003, n.  105,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  11  luglio  2003,  n.   170,   per
l'erogazione delle borse di mobilita'.)) 
  ((9. Le somme gia' impegnate e non ancora pagate nel limite  di  17
milioni di euro negli anni 2011 e 2012  per  gli  interventi  di  cui
all'articolo 9, commi da 3 a 14, del decreto-legge 13 maggio 2011, n.
70, convertito, con modificazioni, dalla legge  12  luglio  2011,  n.
106,  sono  mantenute  nel  conto  dei  residui  per  essere  versate
all'entrata del bilancio dello Stato, quanto a  euro  5  milioni  per
ciascuno degli anni 2013 e 2014 e a euro 7 milioni per  l'anno  2015.
Alla compensazione degli effetti finanziari dall'anno 2014 in termini
di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente  comma  si
provvede  mediante  corrispondente  utilizzo  delle  risorse  che  si
rendono disponibili per effetto dell'articolo 58.)) 
  ((10. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'  autorizzato  ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.)) 
  ((11. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e
della ricerca, d'intesa con la Conferenza permanente per  i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, e' adottato un Piano nazionale per il merito e la  mobilita'
degli studenti universitari capaci, meritevoli e privi di mezzi,  che
definisce la tipologia degli interventi e i criteri di individuazione
dei beneficiari.  Il  suddetto  Piano  e'  triennale  e  puo'  essere
aggiornato annualmente anche in relazione alle  risorse  disponibili.
Le risorse stanziate per  l'attuazione  del  Piano  sono  determinate
annualmente con la legge di stabilita'.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo del decreto legislativo 31  marzo  1998,  n.
          109 e successive  modificazioni,  recante  "Definizioni  di
          criteri unificati di valutazione della situazione economica
          dei soggetti che richiedono prestazioni sociali  agevolate,
          a norma dell'articolo 59, comma 51, della  L.  27  dicembre
          1997, n. 449" e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  18
          aprile 1998, n. 90. 
              - Il testo del decreto legislativo 29  marzo  2012,  n.
          68, recante "Revisione  della  normativa  di  principio  in
          materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi
          universitari legalmente riconosciuti, in  attuazione  della
          delega prevista  dall'articolo  5,  comma  1,  lettere  a),
          secondo periodo, e d), della legge  30  dicembre  2010,  n.
          240, e secondo i principi e i criteri  direttivi  stabiliti
          al comma 3, lettera f), e al comma 6", e' pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2012, n. 126. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
          9 maggio 2003, n. 105, recante "Disposizioni urgenti per le
          universita' e gli enti di ricerca  nonche'  in  materia  di
          abilitazione  all'esercizio  di  attivita'   professionali"
          convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio  2003,
          n. 170: 
              "Art. 1: Iniziative  per  il  sostegno  degli  studenti
          universitari e per favorirne la mobilita'. 
              1. Al fine di sopperire alla indifferibile esigenza  di
          incentivare  l'impegno  didattico  dei  professori  e   dei
          ricercatori, di assicurare un adeguato livello  di  servizi
          destinati  agli  studenti,  di  potenziare   la   mobilita'
          internazionale degli studenti  stessi,  di  incentivare  le
          iscrizioni a  corsi  di  studio  di  particolare  interesse
          nazionale e comunitario,  di  incrementare  il  numero  dei
          giovani dotati di elevata  qualificazione  scientifica,  il
          Fondo previsto nello  stato  di  previsione  del  Ministero
          dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  per  le
          finalita' di cui agli articoli 4 e 5 della legge 19 ottobre
          1999, n. 370, assume la  denominazione  di  «Fondo  per  il
          sostegno dei giovani e  per  favorire  la  mobilita'  degli
          studenti» e, a decorrere dall'anno 2003, e'  ripartito  tra
          gli atenei in base a criteri e  modalita'  determinati  con
          decreto del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca, sentita  la  Conferenza  dei  rettori  delle
          universita'  italiane  ed  il  Consiglio  nazionale   degli
          studenti universitari, per il  perseguimento  dei  seguenti
          obiettivi, ferme restando le finalita' di cui  all'articolo
          4, comma 4-bis, del decreto-legge  25  settembre  2002,  n.
          212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre
          2002, n. 268: 
              a)  sostegno  alla   mobilita'   internazionale   degli
          studenti, anche  nell'ambito  del  programma  di  mobilita'
          dell'Unione europea Socrates-Erasmus, mediante l'erogazione
          di borse di studio integrative; 
              b) assegnazione  agli  studenti  capaci  e  meritevoli,
          iscritti ai corsi di laurea specialistica, delle scuole  di
          specializzazione per le professioni forensi,  delle  scuole
          di  specializzazione  per  gli  insegnanti   della   scuola
          secondaria e ai corsi di dottorato di ricerca,  di  assegni
          per l'incentivazione delle attivita'  di  tutorato  di  cui
          all'articolo 13 della  legge  19  novembre  1990,  n.  341,
          nonche'    per    le    attivita'    didattico-integrative,
          propedeutiche e di recupero; 
              c)  promozione  di  corsi  di  dottorato  di   ricerca,
          inseriti   in   reti   nazionali   ed   internazionali   di
          collaborazione interuniversitaria, coerenti  con  le  linee
          strategiche del Programma nazionale per la ricerca  di  cui
          all'articolo 1 del decreto legislativo 5  giugno  1998,  n.
          204; 
              d)  finanziamento  di  assegni  di   ricerca   di   cui
          all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997,  n.
          449; 
              e) incentivazione per le iscrizioni a corsi  di  studio
          inerenti ad  aree  disciplinari  di  particolare  interesse
          nazionale e comunitario. 
              2. Il decreto ministeriale di cui al  comma  1  riserva
          altresi' una  quota  delle  risorse  disponibili  ai  sensi
          dell'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n.  210,  per  i
          fini di cui al comma 1, lettera c). 
              3. Agli assegni di cui al comma 1, lettere a) e b),  si
          applicano le disposizioni dell'articolo 10-bis del  decreto
          legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446,  nonche'  quelle
          dell'articolo 4 della legge  13  agosto  1984,  n.  476,  e
          successive  modificazioni,  ed  in  materia   previdenziale
          quelle dell'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge  8
          agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni. 
              4.  Le  risorse   acquisite   dalle   universita'   per
          l'incentivazione dell'impegno didattico  dei  professori  e
          dei ricercatori per gli anni 1999, 2000, 2001  e  2002  non
          ancora  impegnate  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto  e  iscritte   in   bilancio   ai   sensi
          dell'articolo 7, comma 3, della legge  9  maggio  1989,  n.
          168, sono utilizzate per assicurare un adeguato livello  di
          servizi agli studenti . 
              5.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio." 
              - Si riporta il testo dell'articolo 9, commi da 3 a 14,
          del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, recante  "Semestre
          Europeo  -  Prime  disposizioni  urgenti  per  l'economia",
          convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio  2011,
          n. 106: 
              "Art. 9. Scuola e merito. 
              (omissis). 
              3. E' istituita, ai sensi degli articoli 14 e  seguenti
          del codice civile, la Fondazione per il Merito (di  seguito
          "Fondazione")  per  la  realizzazione  degli  obiettivi  di
          interesse  pubblico  del  Fondo  per  il  merito   di   cui
          all'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 nonche'
          con lo scopo di promuovere la cultura del  merito  e  della
          qualita' degli apprendimenti nel sistema scolastico  e  nel
          sistema universitario. Per  il  raggiungimento  dei  propri
          scopi la Fondazione instaura rapporti con omologhi enti  ed
          organismi in Italia e all'estero.  Puo'  altresi'  svolgere
          funzioni connesse con l'attuazione di  programmi  operativi
          cofinanziati dai Fondi strutturali dell'Unione europea,  ai
          sensi della vigente normativa comunitaria. 
              4. Sono membri fondatori della Fondazione il  Ministero
          dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  ed  il
          Ministero dell'economia e delle  finanze,  ai  quali  viene
          inoltre attribuita la vigilanza sulla Fondazione medesima. 
              5.  Lo  statuto  della  Fondazione,  e'  approvato  con
          decreto del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca di concerto con il Ministro  dell'economia  e
          delle finanze e con il Ministro della gioventu'. Lo statuto
          disciplina, inoltre: 
              a) la partecipazione  alla  Fondazione  di  altri  enti
          pubblici e  privati  nonche'  le  modalita'  con  cui  tali
          soggetti possono partecipare finanziariamente allo sviluppo
          del fondo di cui all' articolo 4 della  legge  30  dicembre
          2010, n. 240; 
              b) l'istituzione e  il  funzionamento  di  un  comitato
          consultivo, formato da rappresentanti  dei  Ministeri,  dei
          donatori, dei collegi di cui all'articolo 4, comma 4, della
          legge 30 dicembre 2010, n. 240, e  degli  studenti,  questi
          ultimi designati dal  Consiglio  nazionale  degli  studenti
          universitari (CNSU), senza nuovi o maggiori  oneri  per  la
          finanza pubblica. 
              Il decreto di cui al presente comma  individua  inoltre
          il  contributo  massimo  richiesto  agli  studenti  per  la
          partecipazione alle prove, con l'esenzione per gli studenti
          privi di mezzi, nonche' le modalita' di  predisposizione  e
          svolgimento delle stesse. 
              6. Alla Fondazione e' affidata la  gestione  del  Fondo
          per il merito di cui all'articolo 4 della legge 30 dicembre
          2010,  n.  240,  sulla  base  di  un'apposita   convenzione
          stipulata con i ministeri vigilanti con oneri a carico  del
          Fondo.  Con  atti  del  proprio  organo   deliberante,   la
          Fondazione disciplina, tra le altre materie: 
              a) i criteri e le modalita' di restituzione della quota
          di cui al comma 1, lettera b), dell' articolo 4 della legge
          30 dicembre 2010, n. 240, prevedendo una graduazione  della
          stessa  in  base  al   reddito   percepito   nell'attivita'
          lavorativa; 
              b) le caratteristiche,  l'ammontare  dei  premi  e  dei
          buoni di cui all'articolo 4 della legge 30  dicembre  2010,
          n. 240 e i criteri e le modalita'  per  la  loro  eventuale
          differenziazione; 
              c) i criteri e le modalita' di utilizzo del Fondo e  la
          ripartizione  delle  risorse  del  Fondo  stesso   tra   le
          destinazioni di cui al comma 1 dell'articolo 4 della  legge
          30 dicembre 2010, n. 240; 
              d)  la  predisposizione   di   idonee   iniziative   di
          divulgazione  e  informazione,  nonche'  di  assistenza   a
          studenti e universita' in merito alle modalita' di  accesso
          agli interventi di cui al presente articolo; 
              e) le modalita' di monitoraggio, con  idonei  strumenti
          informatici, della concessione dei premi, dei buoni  e  dei
          finanziamenti,   del   rimborso   degli   stessi,   nonche'
          dell'esposizione del fondo. 
              6-bis.   La   Fondazione   trasmette    al    Ministero
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca gli  atti
          di cui al comma 6 entro cinque giorni dalla loro  adozione.
          Essi si intendono approvati quando siano  trascorsi  trenta
          giorni dalla data di ricezione senza che il Ministero abbia
          formulato rilievi. 
              7.  In  attuazione  dell'articolo  4  della  legge   30
          dicembre  2010,  n.  240,  la  Fondazione  recepisce  e  si
          conforma con  atti  del  proprio  organo  deliberante  alle
          direttive   emanate   mediante   decreti    del    Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 
              8. Alla Fondazione  viene  demandato  il  coordinamento
          operativo  della  somministrazione  delle  prove  nazionali
          standard previste dal comma 1 dell'articolo 4  della  legge
          30 dicembre 2010, n. 240, la cui realizzazione e'  affidata
          alle istituzioni del Sistema nazionale  di  valutazione  di
          cui all'articolo 2, comma 4-undevicies,  del  decreto-legge
          29 dicembre 2010, n. 225,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. 
              9. Fermo quanto indicato al  comma  15,  il  patrimonio
          della Fondazione puo' inoltre essere costituito da  apporti
          dei  Ministeri  fondatori  ed  incrementato  da   ulteriori
          apporti dello Stato, nonche' dalle risorse  provenienti  da
          ulteriori  soggetti  pubblici  e  privati.  La   Fondazione
          potra', altresi', avere accesso alle risorse del  Programma
          Operativo  Nazionale   "Ricerca   e   Competitivita'   Fesr
          2007/2013" e di  altri  programmi  cofinanziati  dai  Fondi
          strutturali   europei,   nel   rispetto   della   normativa
          comunitaria  vigente  e  degli  obiettivi   specifici   dei
          programmi stessi. Alla Fondazione possono  essere  concessi
          in comodato beni immobili facenti parte del demanio  e  del
          patrimonio indisponibile dello Stato. Il  trasferimento  di
          beni  di  particolare  valore  artistico   e   storico   e'
          effettuato di intesa con il  Ministero  per  i  beni  e  le
          attivita' culturali e non  modifica  il  regime  giuridico,
          previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del  codice
          civile, dei beni demaniali trasferiti. 
              10. Ai soli fini del perseguimento degli scopi e  degli
          obiettivi di cui all'articolo 4  della  legge  30  dicembre
          2010, n. 240, la  Fondazione  e'  autorizzata  a  concedere
          finanziamenti e rilasciare garanzie  ai  soggetti  indicati
          all'articolo 4, comma 1 della legge 30  dicembre  2010,  n.
          240. A dette attivita' non si applicano le disposizioni  di
          cui al Titolo V del decreto legislativo 1° settembre  1993,
          n. 385. I suddetti finanziamenti integrano i  requisiti  di
          cui all' articolo 5, comma 7, lettera a) e  comma  24,  del
          decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,  convertito,  con
          modificazioni, in legge, dall'articolo  1  della  legge  24
          novembre 2003, n. 326. 
              11.  Al  fine  di  costituire   il   patrimonio   della
          Fondazione nonche' per la realizzazione dello  scopo  della
          Fondazione, i soggetti fondatori di fondazioni di interesse
          nazionale, nonche' gli  enti  ad  essi  succeduti,  possono
          disporre la devoluzione di risorse alla Fondazione. 
              12.  Tutti  gli  atti  connessi  alle   operazioni   di
          costituzione  della  Fondazione   e   di   conferimento   e
          devoluzione alla stessa sono  esclusi  da  ogni  tributo  e
          diritto e  vengono  effettuati  in  regime  di  neutralita'
          fiscale. 
              13. Nel caso in cui il beneficiario dei buoni di studio
          di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 4 della  legge
          30 dicembre  2010,  n.  240  non  ottemperi  ai  versamenti
          previsti, la Fondazione procede  al  recupero  della  somma
          dovuta, avvalendosi anche della  procedura  di  riscossione
          coattiva mediante ruolo ai sensi del decreto del Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e dell' articolo
          17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. 
              14. La restituzione della quota  di  cui  al  comma  1,
          lettera b), dell'articolo 4 della legge 30  dicembre  2010,
          n. 240 avviene anche attraverso  le  modalita'  di  cui  al
          titolo II ed al titolo III del decreto del Presidente della
          Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive  modifiche.
          La disposizione di cui all'articolo 54,  primo  comma,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950,  n.
          180, e successive modifiche non si applica alle  operazioni
          di restituzione della quota di cui al comma 1, lettera  b),
          dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 
              (omissis"