Art. 59 
 
                         Contratti di fiume 
 
  1. Al  capo  II  del  titolo  II  della  parte  terza  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 68 e' aggiunto  il
seguente: 
  «Art. 68-bis (Contratti di  fiume).  -  1.  I  contratti  di  fiume
concorrono alla  definizione  e  all'attuazione  degli  strumenti  di
pianificazione  di  distretto  a  livello  di  bacino  e  sottobacino
idrografico, quali strumenti volontari di programmazione strategica e
negoziata che  perseguono  la  tutela,  la  corretta  gestione  delle
risorse  idriche  e  la  valorizzazione   dei   territori   fluviali,
unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo
sviluppo locale di tali aree».