Art. 59 Modifiche all'articolo 76 del decreto legislativo n. 82 del 2005 1. All'articolo 76, comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005 le parole: «tra le pubbliche amministrazioni» sono soppresse. 2. Dopo l'articolo 76 del decreto legislativo n. 82 del 2005 e' inserito il seguente: «Art. 76-bis (Costi del SPC). - 1. I costi relativi alle infrastrutture nazionali per l'interoperabilita' sono a carico dei fornitori, per i servizi da essi direttamente utilizzati e proporzionalmente agli importi dei relativi contratti di fornitura e una quota di tali costi e' a carico delle pubbliche amministrazioni relativamente ai servizi da esse utilizzati. L'eventuale parte del contributo di cui all'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177, che eccede la copertura dei costi diretti e indiretti, comprensivi di rimborsi per eventuali attivita' specificamente richieste dalla Consip ad AgID in relazione alle singole procedure, sostenuti dalla stessa Consip per le attivita' di centrale di committenza di cui all'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' destinata a parziale copertura della quota dei costi relativi alle infrastrutture nazionali gestite da AgID.».
Note all'art. 59: - Si riporta il testo dell'articolo 76 del citato decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dal presente decreto: « Art. 76 Scambio di documenti informatici nell'ambito del Sistema pubblico di connettivita' 1. Gli scambi di documenti informatici nell'ambito del SPC, realizzati attraverso la cooperazione applicativa e nel rispetto delle relative procedure e regole tecniche di sicurezza, costituiscono invio documentale valido ad ogni effetto di legge.».