Art. 59 
 
 
    Assistenza specialistica ambulatoriale per le donne in stato 
              di gravidanza e a tutela della maternita' 
 
  1. Sono escluse dalla partecipazione al costo, ai  sensi  dell'art.
1, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 29  aprile  1998,  n.
124, le prestazioni specialistiche ambulatoriali per la tutela  della
maternita' indicate dal presente articolo e dagli allegati 10A e 10B,
fruite presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate,
ivi compresi i consultori  familiari.  Sono  comunque  escluse  dalla
partecipazione al costo le visite periodiche ostetrico-ginecologiche,
i corsi di accompagnamento alla nascita  (93.37  training  prenatale)
nonche' l'assistenza in puerperio erogati dalle medesime strutture. 
  2. La prescrizione delle prestazioni  specialistiche  ambulatoriali
e' effettuata dai medici di medicina  generale  o  dagli  specialisti
operanti presso le strutture accreditate, pubbliche  o  private,  ivi
compresi i consultori familiari. La prescrizione dello specialista e'
obbligatoria  nei  casi  previsti  dai  commi  3  e  5  e  nei   casi
specificamente indicati dagli allegati 10A e 10B. 
  3. In funzione  preconcezionale,  oltre  alle  prestazioni  di  cui
all'Allegato 10A, sono  escluse  dalla  partecipazione  al  costo  le
prestazioni specialistiche  ambulatoriali  necessarie  per  accertare
eventuali rischi procreativi correlati ad una condizione patologica o
un rischio  genetico  di  uno  o  entrambi  i  genitori,  evidenziati
dall'anamnesi riproduttiva o  familiare  della  coppia  e  prescritte
dallo specialista. 
  4. Nel corso  della  gravidanza,  oltre  alle  prestazioni  di  cui
all'Allegato 10B, sono  escluse  dalla  partecipazione  al  costo  le
prestazioni specialistiche ambulatoriali  necessarie  ed  appropriate
per le condizioni patologiche che comportino  un  rischio  materno  o
fetale,  prescritte  dallo  specialista  o  dal  medico  di  medicina
generale. 
  5.  Nelle  specifiche  condizioni  di   rischio   fetale   indicate
dall'allegato 10C, sono escluse  dalla  partecipazione  al  costo  le
prestazioni specialistiche ambulatoriali  necessarie  ed  appropriate
per la valutazione del rischio e la  successiva  diagnosi  prenatale,
prescritte dallo specialista.  Le  regioni  e  le  province  autonome
individuano le strutture di  riferimento  per  l'esecuzione  di  tali
prestazioni, garantendo che le stesse strutture forniscano alle donne
e alle coppie un adeguato sostegno. 
  6. In caso di minaccia d'aborto sono escluse  dalla  partecipazione
al costo tutte le prestazioni specialistiche ambulatoriali necessarie
per il monitoraggio dell'evoluzione della gravidanza. 
  7. In presenza delle condizioni  di  rischio  di  cui  al  presente
articolo, le prescrizioni di prestazioni specialistiche ambulatoriali
devono indicare la diagnosi o il sospetto diagnostico. 
  8. Qualora dalle visite ostetrico-ginecologiche periodiche, durante
la frequenza ai corsi di accompagnamento alla  nascita  o  nel  corso
dell'assistenza  in  puerperio  emerga  il  sospetto  di  un  disagio
psicologico, e' escluso dalla partecipazione al  costo  un  colloquio
psicologico clinico con finalita' diagnostiche. 
  9. Il decreto del Ministro della sanita'  del  10  settembre  1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 20  ottobre  1998,  e'
abrogato.