Art. 59 
 
 
                            Composizione 
 
  1. Il Consiglio nazionale del Terzo settore e' composto da: 
    a) otto rappresentanti designati dall'associazione  di  enti  del
Terzo settore  piu'  rappresentativa  sul  territorio  nazionale,  in
ragione del numero di enti del Terzo settore ad  essa  aderenti,  tra
persone che siano espressione delle diverse  tipologie  organizzative
del Terzo settore; 
    b) quattordici rappresentanti di reti associative, di cui otto di
reti associative  nazionali,  che  siano  espressione  delle  diverse
tipologie organizzative del Terzo settore; 
    c) cinque  esperti  di  comprovata  esperienza  professionale  in
materia di Terzo settore, che abbiano svolto attivita'  in  organismi
ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private  ovvero  che
abbiano conseguito una  particolare  specializzazione  professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione  universitaria  e
post-universitaria; 
    d) tre rappresentanti delle autonomie regionali e locali, di  cui
due designati  dalla  Conferenza  Stato-Regioni  di  cui  al  decreto
legislativo   28   agosto   1997,   n.   281,   ed   uno    designato
dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI). 
  2. Del Consiglio nazionale del Terzo settore fanno altresi'  parte,
senza diritto di voto: 
    a) un rappresentante  designato  dal  presidente  dell'ISTAT  con
comprovata esperienza in materia di Terzo settore; 
    b) un rappresentante  designato  dal  presidente  dell'INAPP  con
comprovata esperienza in materia di Terzo settore; 
    c)  il   direttore   generale   del   Terzo   settore   e   della
responsabilita' sociale delle imprese  del  Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali. 
  3. I componenti del Consiglio  nazionale  del  Terzo  settore  sono
nominati con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali e rimangono in carica  per  tre  anni.  Per  ogni  componente
effettivo del Consiglio e' nominato un supplente.  I  componenti  del
Consiglio aventi diritto di voto non possono essere nominati per piu'
di due  mandati  consecutivi.  La  partecipazione  al  Consiglio  dei
componenti effettivi e supplenti e' gratuita e non da'  diritto  alla
corresponsione di alcun compenso, indennita', rimborso od  emolumento
comunque denominato. 
 
          Note all'art. 59: 
              -  Il  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281
          (Definizione  ed  ampliamento  delle   attribuzioni   della
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed
          unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di  interesse
          comune delle regioni, delle province e dei comuni,  con  la
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali) e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 1997.