Art. 59 Disposizioni attuative e abrogative 1. Con decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, della difesa, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, della salute, per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro per gli affari regionali e previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali, modifica la disciplina prevista dal regolamento di attuazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, al fine di disciplinare secondo criteri di semplificazione dei procedimenti amministrativi, le materie di seguito indicate: a) definizione delle procedure e delle modalita' per l'iscrizione delle unita' da diporto e delle unita' da diporto utilizzate a fini commerciali, ivi compresa la disciplina relativa alla loro iscrizione provvisoria; b) definizione delle modalita' di presentazione dell'istanza di perdita e di rientro in possesso dell'unita' da diporto; c) individuazione delle procedure di trasferimento, di cancellazione dai registri, anche per passaggio alla categoria dei natanti, di dismissione di bandiera per trasferimento o vendita all'estero, nonche' di cessione a favore di terzi del contratto di leasing e individuazione delle procedure per l'iscrizione delle imbarcazioni e delle navi nel registro navi in costruzione, anche per l'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN); d) definizione delle modalita' del processo verbale di dichiarazione e revoca di armatore; e) disciplina delle scuole nautiche e dei centri di istruzione per la nautica nonche' delle relative figure professionali dell'istruttore e dell'insegnante validi per l'intero territorio nazionale; f) definizione delle procedure e delle modalita' relative al rilascio, rinnovo e convalida del certificato di idoneita' al noleggio; g) sicurezza delle navigazione delle unita' da diporto in mare e nelle acque interne e delle unita' utilizzate a fini commerciali-commercial yacht; h) per le unita' da diporto e le navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, che navigano nelle acque marittime e interne, le condizioni per il rilascio delle certificazioni di sicurezza e l'individuazione dei mezzi di salvataggio e l'individuazione delle equivalenze e delle esenzioni ai fini della sicurezza della navigazione, nonche' le dotazioni di sicurezza minime che devono essere tenute a bordo in relazione ai diversi tipi di navigazione, con particolare riguardo alla navigazione in solitario, ivi compresi gli apparati ricetrasmittenti adeguati all'innovazione tecnologica, ferma restando la validita' delle licenze di esercizio degli apparati stessi, gia' rilasciati ai sensi dell'articolo 29, comma 4, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171; i) disciplina relativa ai requisiti psicofisici, per il conseguimento e il rinnovo delle patenti nautiche A, B, C e D, nonche' i requisiti psico-fisici per il rilascio e il rinnovo delle patenti nautiche A, B e C anche a persone con disabilita' motoria e sensoriale, prevedendo anche misure di semplificazione finalizzate a svolgere le visite mediche presso le sedi delle scuole nautiche e dei centri di istruzione nautica; l) definizione dell'organizzazione e del funzionamento dell'Anagrafe nazionale delle patenti nautiche, l'accesso alla stessa per il perseguimento delle finalita' istituzionali e le modalita' e i tempi per la trasmissione dei dati da parte dei soggetti di cui all'articolo 39-bis, comma 3, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, nonche' le misure di sicurezza informatica ai sensi dell'articolo 31 del Codice in materia di protezione dei dati personali; m) individuazione dei criteri per l'indicazione dei limiti di navigazione e di distanza dalla costa, anche diversificati per aree geografiche, stabiliti dai capi di compartimento marittimo con ordinanza di polizia marittima; n) regime amministrativo dei documenti di navigazione, in particolare del libro unico di bordo di cui all'articolo 15-ter, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, per le navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172; o) disciplina della segnalazione certificata di inizio attivita' relativa alle scuole nautiche; p) disciplina del deposito della licenza di navigazione o dell'atto di nazionalita' presso la competente autorita' doganale, in relazione alle previsioni del regolamento (CE) 9 ottobre 2013, n. 952, del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il codice doganale dell'Unione, per quanto applicabile; q) applicazione della normativa sul controllo dello Stato di approdo alle unita' da diporto utilizzate a fini commerciali battenti bandiera diversa da quella italiana; r) definizione delle procedure e delle modalita' per l'accertamento del tasso alcolemico; s) definizione di uno schema-tipo delle istruzioni essenziali per il comando dei natanti da diporto che il locatore e' tenuto a rilasciare per iscritto al conduttore dell'unita' da diporto che non sia in possesso di patente nautica; t) definizione dei criteri per l'individuazione della normativa tecnica europea e internazionale di riferimento per l'elaborazione della regola tecnica in materia di sistemi di alimentazione e relativi motori di propulsione alimentati con gas di petrolio liquefatto, gas naturale liquefatto, metano ed elettrici su unita' da diporto, di nuova costruzione o gia' immessi sul mercato; u) modalita' e criteri di iscrizione delle navi che effettuano noleggio esclusivamente per finalita' turistiche di cui all'articolo 3, della legge 8 luglio 2003, n. 172, nel registro internazionale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30; v) modalita' e criteri di svolgimento del servizio di assistenza e traino e relativi requisiti tecnico-professionali degli operatori nonche' i requisiti dell'imbarcazione utilizzata; z) individuazione delle modalita' di conseguimento della patente nautica senza esami; aa) adozione del Passenger Yacht Code italiano, al fine di razionalizzare i requisiti e gli standard che devono essere soddisfatti dalle unita' da diporto che trasportano piu' di dodici ma non piu' di trentasei passeggeri in viaggi internazionali e che non trasportano cargo rispetto alle convenzioni internazionali. Il Passenger Yacht Code e' adottato, in particolare, nel rispetto dei seguenti criteri: 1) i requisiti e gli standard sono razionalizzati rispetto alle convenzioni Solas 74/78, LL 1966, Stcw 78/95/10, Tonnage 1969, Marpol 73/78, Colreg 1972, Mlc 2006, Ballast Water Management Convention 2004, International Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage 2001; 2) i principi generali delle convenzioni, di cui al precedente punto 1), assicurando equivalenze ed esenzioni, laddove l'applicazione delle previsioni delle convenzioni alle unita' da diporto non e' ragionevole o tecnicamente non praticabile; bb) caratteristiche degli strumenti omologati da impiegare negli accertamenti relativi alla violazione dei limiti di velocita'. 2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400: a) il decreto di cui all'articolo 36-bis, comma 2, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come introdotto dall'articolo 27 del presente decreto; b) il decreto di cui all'articolo 49-quater, comma 13, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come introdotto dall'articolo 33 del presente decreto; c) il decreto di cui all'articolo 49-sexies, comma 10, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come introdotto dall'articolo 33 del presente decreto. 3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono emanati: a) il decreto di cui all'articolo 19-bis, comma 4, del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, come introdotto dall'articolo 58 del presente decreto; b) il decreto di cui all'articolo 53-bis, comma 7, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come introdotto dall'articolo 38 del presente decreto. 4. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti. 5. A decorrere dalla entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 del presente articolo e' abrogato l'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171. 6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono apportate le occorrenti modificazioni al regolamento previsto dall'articolo 11, comma 1, della legge 1 aprile 1981, n. 121. 7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i seguenti articoli del regolamento di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171: a) articolo 32, commi 1, 2 e 3; b) articolo 42; c) articolo 43, commi 1 e 2; d) articolo 44.
Note all'art. 59: - Si riporta il comma 3, dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): «Art. 17 (Regolamenti). - Omissis. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. Omissis.». - Per il testo dell'art. 29 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dall'art. 22 del presente decreto legislativo, e per i riferimenti normativi, si vedano le note al medesimo art. 22. - Per i riferimenti normativi contenuti nell'art. 39-bis del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, introdotto dall'art. 30 del presente decreto legislativo, si vedano le note al medesimo articolo. - Si riporta l'art. 31, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali): «Art. 31 (Obblighi di sicurezza). - 1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalita' della raccolta.». - Per i riferimenti normativi contenuti nell'art. 15-ter del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172), introdotto dall'art. 6 del presente decreto legislativo, si vedano le note al medesimo articolo. - Il Regolamento (CE) 9 ottobre 2013, n. 952/2013 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (rifusione)) e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 10 ottobre 2013, n. L 269. - Si riporta l'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30: «Art. 1 (Istituzione del Registro internazionale). - 1. E' istituito il registro delle navi adibite alla navigazione internazionale, di seguito denominato "Registro internazionale", nel quale sono iscritte, a seguito di specifica autorizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione, le navi adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali. 1-bis. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata a seguito di specifica istanza presentata dai soggetti interessati, anche per posta certificata, secondo modalita' stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 2. Il Registro internazionale di cui al comma 1 e' diviso in tre sezioni nelle quali sono iscritte rispettivamente: a) le navi che appartengono a soggetti italiani o di altri Paesi dell'Unione europea ai sensi del comma 1, lettera a), dell'art. 143 del codice della navigazione, come sostituito dall'art. 7; b) le navi che appartengono a soggetti non comunitari ai sensi del comma 1, lettera b), dell'art. 143 del codice della navigazione; c) le navi che appartengono a soggetti comunitari o non comunitari, in regime di sospensione da un registro comunitario o non comunitario, ai sensi del comma secondo dell'art. 145 del codice della navigazione, a seguito di locazione a scafo nudo a soggetti giuridici italiani o di altri Paesi dell'Unione europea. 3. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata tenuto conto degli appositi contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore di cui agli articoli 2 e 3. 4. Non possono comunque essere iscritte nel Registro internazionale le navi da guerra, le navi di Stato in servizio non commerciale, le navi da pesca e le unita' da diporto. 5. Le navi iscritte nel Registro internazionale non possono effettuare servizi di cabotaggio per i quali e' operante la riserva di cui all'art. 224 del codice della navigazione, come sostituito dall'art. 7, salvo che per le navi da carico di oltre 650 tonnellate di stazza lorda e nei limiti di un viaggio di cabotaggio mensile quando il viaggio di cabotaggio segua o preceda un viaggio in provenienza o diretto verso un altro Stato , se si osservano i criteri di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c). Le predette navi possono effettuare servizi di cabotaggio nel limite massimo di sei viaggi mensili, o viaggi, ciascuno con percorrenza superiore alle cento miglia marine se osservano i criteri di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), e comma 1-bis e, limitatamente alle navi traghetto ro-ro e ro-ro pax, iscritte nel registro internazionale, adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e insulare, anche a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato, deve essere imbarcato esclusivamente personale italiano o comunitario.". - Per i riferimenti normativi contenuti nell'art. 36-bis del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, introdotto dall'art. 27 del presente decreto legislativo, si vedano le note al medesimo articolo. - Per i riferimenti normativi contenuti nell'art. 49-quater del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, introdotto dall'art. 33 del presente decreto legislativo, si vedano le note al medesimo articolo. - Per i riferimenti normativi contenuti nell'art. 49-sexies del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, introdotto dall'art. 33 del presente decreto legislativo, si vedano le note al medesimo articolo. - Per i riferimenti normativi contenuti nell'art. 19-bis del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, introdotto dall'art. 58 del presente decreto legislativo, si vedano le note al medesimo articolo. - Per i riferimenti normativi contenuti nell'art. 53-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172), introdotto dall'art. 38 del presente decreto legislativo, si vedano le note al medesimo articolo. - Per il testo dell'art. 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172), come modificato dall'art. 51 del presente decreto legislativo, abrogato dall'art. 59 del presente decreto legislativo a decorrere dalla entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 del medesimo articolo, si vedano le note all'art. 51. - Si riporta l'art. 11 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza): «Art. 11 (Procedure). - Mediante regolamento, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono stabilite le procedure per la raccolta dei dati e delle informazioni di cui all'art. 6, lettera a), e all'art. 7, per l'accesso e la comunicazione dei dati stessi ai soggetti previsti dall'art. 9, nonche' per la correzione o cancellazione dei dati erronei e la integrazione di quelli incompleti. Un particolare regime di autorizzazioni da parte dei capi dei rispettivi uffici e servizi, quando non siano questi a fare diretta richiesta dei dati e delle informazioni, deve essere previsto dal regolamento per i soggetti indicati nel primo comma dell'art. 9.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378 (Approvazione del regolamento concernente le procedure di raccolta, accesso, comunicazione, correzione, cancellazione ed integrazione dei dati e delle informazioni, registrati negli archivi magnetici del centro elaborazione dati di cui all'art. 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 giugno 1982, n. 170. - Si riporta l'art. 32, del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 (Regolamento di attuazione dell'art. 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto), come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 32 (Conseguimento delle patenti senza esami). - 1. (Abrogato). 2. (Abrogato). 3. (Abrogato). 4. I requisiti per il personale indicati al comma 1 sono comprovati dall'estratto matricolare ovvero da una dichiarazione del comando di appartenenza. Per il rimanente personale i requisiti sono attestati dal possesso dell'abilitazione. 5. Le abilitazioni rilasciate dalla Marina militare per la navigazione entro sei miglia dalla costa e le abilitazioni alla condotta dei mezzi nautici rilasciate dai comandi della Guardia di finanza abilitano alla navigazione entro dodici miglia dalla costa.». - L'art. 42 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 (Regolamento di attuazione dell'art. 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto), abrogato dal presente decreto legislativo, recava: «Art. 42 (Disciplina delle scuole nautiche).». - Si riporta l'art. 43 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 (Regolamento di attuazione dell'art. 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto), come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 43 (Enti e associazioni nautiche a livello nazionale). - 1. (Abrogato). 2. (Abrogato). 3. In occasione degli esami dei candidati che hanno frequentato i corsi presso i centri di istruzione per la nautica, di cui al comma 1, un rappresentante dell'ente o dell'associazione fa parte della commissione d'esame, senza diritto di voto. 4. La Lega navale italiana e' centro di istruzione per la nautica da diporto e, in qualita' di ente pubblico che svolge servizi di pubblico interesse, collabora con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla definizione di adeguati parametri qualitativi in materia di formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche.». - L'art. 44 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 (Regolamento di attuazione dell'art. 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto), abrogato dal presente decreto legislativo, recitava: «Art. 44 (Commissioni d'esame fuori sede).».