Art. 6
               Responsabilita' inerenti l'esercizio e
               la manutenzione degli impianti termici

  1.  Il  comma  1  dell'articolo 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e' sostituito dal seguente:
"1.  L'esercizio  e  la  manutenzione  degli  impianti  termici  sono
affidati al proprietario, definito come alla lettera j) dell'articolo
1,  comma 1, o per esso ad un terzo, avente i requisiti definiti alla
lettera   o)   dell'articolo   1,  comma  1,  che  se  ne  assume  la
responsabilita'. L'eventuale atto di assunzione di responsabilita' da
parte  del terzo, che lo espone altresi' alle sanzioni amministrative
previste  dal comma 5 dell'articolo 34 della legge 9 gennaio 1991, n.
10,   deve   essere   redatto   in  forma  scritta  e  consegnato  al
proprietario. Il terzo eventualmente incaricato, non puo' delegare ad
altri   le   responsabilita'   assunte,   e   puo'   ricorrere   solo
occasionalmente  al  subappalto  delle  attivita'  di sua competenza,
fermo  restando  il  rispetto  della legge 5 marzo 1990 n. 46, per le
attivita'  di manutenzione straordinaria, e ferma restando la propria
diretta  responsabilita'  ai sensi degli articoli 1667 e seguenti del
codice  civile.  Il  ruolo  di  terzo  responsabile di un impianto e'
incompatibile  con  il  ruolo di fornitore di energia per il medesimo
impianto,  a  meno  che la fornitura sia effettuata nell'ambito di un
contratto  servizio  energia,  con modalita' definite con decreto del
Ministro   dell'industria,   del  commercio  e  dell'artigianato,  di
concerto con il Ministro delle finanze.".
 
          Note all'art. 6:
              - Il  testo del comma 5 dell'art. 34 della citata legge
          9 gennaio 1991, n. 10, e' il seguente:
              "5.  Il proprietario o l'amministratore del condominio,
          o   l'eventuale   terzo   che   se   ne   e'   assunta   la
          responsabilita',  che  non  ottempera  a  quanto  stabilito
          dall'art.  31,  commi  1  e  2,  e'  punito con la sanzione
          amministrativa  non  inferiore  a  lire  un  milione  e non
          superiore  a  lire  cinque  milioni.  Nel caso in cui venga
          sottoscritto  un  contratto  nullo ai sensi del comma 4 del
          medesimo  art.  31,  le  parti  sono  punite ognuna con una
          sanzione  amministrativa  pari  a un terzo dell'importo del
          contratto  sottoscritto,  fatta  salva  la  nullita'  dello
          stesso".
              - La  legge 5 marzo 1990, n. 46 (Norme per la sicurezza
          degli   impianti),   e'  stata  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 59 del 12 marzo 1990.