Art. 6.
  1.  Dopo  l'articolo  18  del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
230, e' inserito il seguente:
                            "Art. 18-bis
                           Beni di consumo
  1.   L'aggiunta   intenzionale,   sia   direttamente  che  mediante
attivazione, di materie radioattive nella produzione e manifattura di
beni  di  consumo,  nonche'  l'importazione  o l'esportazione di tali
beni, e' soggetta ad autorizzazione del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, d'intesa con i Ministeri della sanita',
dell'ambiente,  dell'interno,  del lavoro e della previdenza sociale,
sentita l'ANPA.
  2. Con il decreto di cui all'articolo 18, comma 5, sono determinate
le  disposizioni procedurali per il rilascio, la modifica e la revoca
dell'autorizzazione di cui al comma 1.
  3.  Copia  dei provvedimenti relativi al rilascio, alla modifica ed
alla  revoca  dell'autorizzazione e' inviata dall'amministrazione che
emette  il  provvedimento  alle altre amministrazioni, agli organismi
tecnici consultati nel procedimento e all'ANPA.
  4. Il provvedimento di autorizzazione puo' esonerare, in tutto o in
parte,  il  consumatore  finale  dagli obblighi previsti dal presente
decreto.".