Art. 6
                              Controlli

  1. I controlli interni ed esterni di cui agli articoli 7 e 8 intesi
a  garantire  che le acque destinate al consumo umano soddisfino, nei
punti  indicati  nell'articolo  5,  comma 1, i requisiti del presente
decreto, devono essere effettuati:
a) ai  punti  di  prelievo  delle acque superficiali e sotterranee da
   destinare al consumo umano;
b) agli impianti di adduzione, di accumulo e di potabilizzazione;
c) alle reti di distribuzione;
d) agli  impianti  di  confezionamento  di  acqua  in  bottiglia o in
   contenitori;
e) sulle acque confezionate;
f) sulle acque utilizzate nelle imprese alimentari;
g) sulle acque fornite mediante cisterna, fissa o mobile.
  2.  Per  le  acque  destinate  al  consumo  umano  fornite mediante
cisterna  i  controlli  di  cui al comma 1 devono essere estesi anche
all'idoneita' del mezzo di trasporto.
  3.  Nei  casi  in  cui  la  disinfezione  rientra  nel  processo di
preparazione  o  di  distribuzione  delle  acque destinate al consumo
umano,  i  controlli  di  cui al comma 1 verificano l'efficacia della
disinfezione  e  accertano  che  la  contaminazione  da  presenza  di
sottoprodotti  di  disinfezione  sia  mantenuta al livello piu' basso
possibile senza compromettere la disinfezione stessa.
  4.  In  sede di controllo debbono essere utilizzate, per le analisi
dei  parametri  dell'allegato I, le specifiche indicate dall'allegato
III.
  5.  I  laboratori  di  analisi  di  cui  agli articoli 7 e 8 devono
seguire  procedure  di  controllo analitico della qualita' sottoposte
periodicamente   al   controllo   del  Ministero  della  sanita',  in
collaborazione  con  l'istituto superiore di sanita'. Il controllo e'
svolto nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.