Art. 6.
           (Contratto di soggiorno per lavoro subordinato)

   1.  Al  testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente:
   "Art.  5-bis.  - (Contratto di soggiorno per lavoro subordinato) -
1.  Il contratto di soggiorno per lavoro subordinato stipulato fra un
datore  di  lavoro  italiano o straniero regolarmente soggiornante in
Italia  e  un  prestatore  di  lavoro,  cittadino  di  uno  Stato non
appartenente all'Unione europea o apolide, contiene:
   a)  la garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilita'
di  un  alloggio  per  il lavoratore che rientri nei parametri minimi
previsti  dalla  legge  per  gli  alloggi  di  edilizia  residenziale
pubblica;
   b)  l'impegno  al  pagamento  da  parte del datore di lavoro delle
spese  di  viaggio  per  il  rientro  del  lavoratore  nel  Paese  di
provenienza.
   2.  Non  costituisce titolo valido per il rilascio del permesso di
soggiorno  il contratto che non contenga le dichiarazioni di cui alle
lettere a) e b) del comma 1.
   3.  Il contratto di soggiorno per lavoro e' sottoscritto in base a
quanto  previsto  dall'articolo  22  presso  lo  sportello  unico per
l'immigrazione  della  provincia nella quale risiede o ha sede legale
il  datore  di  lavoro  o  dove avra' luogo la prestazione lavorativa
secondo le modalita' previste nel regolamento di attuazione".
   2.  Con il regolamento di cui all'articolo 34, comma 1, si procede
all'attuazione   e   all'integrazione   delle   disposizioni   recate
dall'articolo  5-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n.
286  del  1998,  introdotto  dal  comma  1 del presente articolo, con
particolare  riferimento  all'assunzione dei costi per gli alloggi di
cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo 5-bis, prevedendo a
quali condizioni gli stessi siano a carico del lavoratore.
 
             Note all'art. 6:
                 -  Per  il  testo  vigente  dell'art  22 del decreto
          legislativo  25  luglio  1998,  n.  286, v. l'art. 18 della
          presente legge.
                 -  Si  riporta,  per  opportuna conoscenza, il testo
          dell'art.  34,  comma  1, del decreto legislativo 25 luglio
          1998, n. 286:
                 "1.   Hanno  l'obbligo  di  iscrizione  al  servizio
          sanitario  nazionale e hanno parita' di trattamento e piena
          uguaglianza  di  diritti  e  doveri  rispetto  ai cittadini
          italiani   per  quanto  attiene  all'obbligo  contributivo,
          all'assistenza  erogata  in  Italia  dal servizio sanitario
          nazionale e alla sua validita' temporale:
                   a)  gli  stranieri  regolarmente  soggiornanti che
          abbiano in corso regolari attivita' di lavoro subordinato o
          di   lavoro  autonomo  o  siano  iscritti  nelle  liste  di
          collocamento;
                   b)  gli  stranieri regolarmente soggiornanti o che
          abbiano  chiesto  il  rinnovo  del titolo di soggiorno, per
          lavoro   subordinato,   per  lavoro  autonomo,  per  motivi
          familiari,  per  asilo  politico, per asilo umanitario, per
          richiesta  di  asilo, per attesa adozione, per affidamento,
          per acquisto della cittadinanza."