(Allegato A.3 Codice deontologia scopi statistici e ricerca scientifica Sistema Statistico Nazionale-art. 6)
                               Art. 6 
                            (Informativa) 
 
 
  1.  Oltre  alle  informazioni  di  cui  all'art.  10  della  Legge,
all'interessato o alle persone  presso  le  quali  i  dati  personali
dell'interessato  sono  raccolti  per   uno   scopo   statistico   e'
rappresentata l'eventualita' che essi  possono  essere  trattati  per
altri scopi statistici, in conformita' a quanto previsto dai  decreti
legislativi 6 settembre 1989, n. 322 e 30 luglio 1999, n. 281, e loro
successive modificazioni e integrazioni. 
  2. Quando il  trattamento  riguarda  dati  personali  non  raccolti
presso   l'interessato   e   il   conferimento   dell'informativa   a
quest'ultimo richieda uno sforzo sproporzionato rispetto  al  diritto
tutelato, in base a quanto  previsto  dall'art.  10,  comma  4  della
Legge, l'informativa stessa si considera resa se  il  trattamento  e'
incluso  nel  programma  statistico  nazionale  o   e'   oggetto   di
pubblicita' con idonee modalita'  da  comunicare  preventivamente  al
Garante il quale puo' prescrivere eventuali misure ed accorgimenti. 
  3. Nella raccolta di dati per uno scopo  statistico,  l'informativa
alla persona presso  la  quale  i  dati  sono  raccolti  puo'  essere
differita per  la  parte  riguardante  le  specifiche  finalita',  le
modalita' del trattamento cui sono destinati  i  dati,  qualora  cio'
risulti necessario per il raggiungimento dell'obiettivo dell'indagine
- in relazione all'argomento o alla natura della stessa -  e  purche'
il  trattamento  non  riguardi  dati  sensibili.  In  tali  casi,  il
completamento dell'informativa deve  essere  fornito  all'interessato
non appena vengano a cessare i motivi che  ne  avevano  ritardato  la
comunicazione,  a  meno  che  cio'  comporti  un  impiego  di   mezzi
palesemente sproporzionato. Il soggetto  responsabile  della  ricerca
deve redigere un documento - successivamente  conservato  per  almeno
due anni dalla conclusione della ricerca e reso disponibile a tutti i
soggetti che esercitano i diritti di cui all'art. 13 della Legge - in
cui siano indicate le specifiche  motivazioni  per  le  quali  si  e'
ritenuto  di  differire  l'informativa,  la  parte   di   informativa
differita, nonche' le modalita' seguite per informare gli interessati
quando sono venute  meno  le  ragioni  che  avevano  giustificato  il
differimento. 
  4.  Quando  le  circostanze  della   raccolta   e   gli   obiettivi
dell'indagine sono tali da consentire ad un soggetto di rispondere in
nome e per conto di un  altro,  in  quanto  familiare  o  convivente,
l'informativa all'interessato puo' essere data anche per  il  tramite
del soggetto rispondente.