Art. 6. 
                           Comitato etico 
  1.  Il  comitato  etico  deve  emettere  il  proprio  parere  prima
dell'inizio di qualsiasi sperimentazione clinica in merito alla quale
e' stato interpellato. 
  2. Il comitato etico formula il parere di cui al comma  1,  tenendo
in particolare considerazione: 
    a) la pertinenza e la rilevanza della sperimentazione  clinica  e
del disegno dello studio; 
    b) se la  valutazione  dei  benefici  e  dei  rischi  prevedibili
soddisfi quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera a), se  le
conclusioni siano giustificate; 
    c) il protocollo; 
   d) l'idoneita' dello sperirrentatore e dei suoi collaboratori; 
    e) il dossier per lo sperimentatore; 
    f) l'adeguatezza della struttura sanitaria; 
    g) l'adeguatezza e la completezza delle informazioni  scritte  da
comunicare al soggetto e la procedura da seguire per sottoporre  allo
stesso il consenso  informato,  nonche'  la  giustificazione  per  la
ricerca su persone che non sono in grado di  dare  il  loro  consenso
informato per quanto riguarda  le  restrizioni  specifiche  stabilite
dall'articolo 3; 
    h) le disposizioni previste in materia di risarcimento in caso di
danni o di decesso imputabili alla sperimentazione clinica; 
    i) le  disposizioni  in  materia  di  assicurazione  relative  al
risarcimento  dei  danni  cagionati  ai  soggetti  dall'attivita'  di
sperimentazione,  a  copertura  della  responsabilita'  civile  dello
sperimentatore e del promotore della sperimentazione; 
    l) gli importi e le eventuali  modalita'  di  retribuzione  o  di
compenso o di emolumenti di  qualsiasi  natura  da  corrispondersi  a
favore degli sperimentatori e  l'eventuale  indennita'  dei  soggetti
inclusi nella sperimentazione e gli elementi rilevanti del  contratto
tra il promotore della sperimentazione e il centro sperimentale; 
    m) le modalita' di  arruolamento  dei  soggetti  e  le  procedure
informative per diffondere la conoscenza  della  sperimentazione  nel
rispetto di quanto previsto al riguardo dalle norme di buona  pratica
clinica e nel rispetto delle disposizioni normative vigenti. 
  3. Il comitato etico nel  caso  di  sperimentazioni  monocentriche,
entro  sessanta  giorni  dalla  data  di  ricevimento  della  domanda
presentata  dal   promotore   della   sperimentazione   nella   forma
prescritta, comunica al promotore stesso, al Ministero della salute e
all'autorita' competente, il proprio parere  motivato.  Nel  caso  di
sperimentazioni   multicentriche   si   applica    quanto    disposto
dall'articolo 7. 
  4. Il comitato etico, durante il periodo di esame della domanda  di
cui  al  comma  3,  puo'  una  sola  volta  chiedere   di   acquisire
informazioni integrative a quelle gia' fornite  dal  promotore  della
sperimentazione; in questo caso il termine previsto  al  comma  3  e'
sospeso fino all'acquisizione delle informazioni di cui sopra. 
  5. Non e' ammessa alcuna proroga al termine  di  cui  al  comma  3,
fatte salve le sperimentazioni che utilizzano prodotti per la terapia
genica e la terapia cellulare somatica, nonche'  tutti  i  medicinali
che contengono organismi geneticamente modificati, per  le  quali  e'
ammessa una proroga di trenta giorni. Per tali prodotti,  il  termine
e' prorogato di altri novanta giorni  in  attesa  dell'autorizzazione
rilasciata dal Ministero  della  salute.  Per  la  terapia  cellulare
xenogenica non esiste  alcun  limite  di  tempo  per  il  periodo  di
valutazione della domanda. 
  6. Il contratto  di  cui  al  comma  2,  lettera  l),  deve  essere
stipulato tra  il  responsabile  legale  del  centro  sperimentale  o
persona da lui delegata e il promotore della sperimentazione, entro i
tempi previsti dall'articolo 9 per l'esame  delle  domande  da  parte
dell'autorita' competente, fermo restando che l'entrata in vigore  di
detto contratto e' subordinata al parere favorevole di cui  al  comma
1, e all'espletamento delle procedure di cui all'articolo 9. 
  7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo  12-bis,  comma  9,
del decreto legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,  e  successive
modificazioni, con decreto del Ministro della salute, di concerto con
il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono  aggiornati,  ad
invarianza  di  spesa,  i   requisiti   minimi   per   l'istituzione,
l'organizzazione  e  il  funzionamento  dei  comitati  etici  per  le
sperimentazioni cliniche dei medicinali. 
 
          Nota all'art. 6:
              - L'art.  12-bis,  comma  9, del decreto legislativo 30
          dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia
          sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992,
          n. 421), cosi' recita:
              «9.  Anche  ai  fini  di  cui  al  comma 1 del presente
          articolo,  le regioni e le province autonome di Trento e di
          Bolzano  disciplinano  l'organizzazione  e il funzionamento
          dei   Comitati  etici  istituiti  presso  ciascuna  azienda
          sanitaria ai sensi del decreto ministeriale 15 luglio 1997,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 191 del 18 agosto
          1997,  e del decreto ministeriale 18 marzo 1998, pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 1998, tenendo
          conto  delle  indicazioni  e dei requisiti minimi di cui ai
          predetti  decreti  e  istituendo  un  registro dei Comitati
          etici operanti nei propri ambiti territoriali.».