Art. 6 Entrata in vigore Il presente decreto entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Roma, 15 luglio 2003 Il Ministro della salute Sirchia Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni Il Ministro per la funzione pubblica Mazzella Il Ministro delle attivita' produttive Marzano Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 78 --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte del D.L. 28 maggio 2004, n. 136, convertito con modificazioni dalla L. 27 luglio 2004, n. 186, e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso.
Nota all'art. 6: - Il decreto ministeriale 28 luglio 1958 concerne: "Presidi chirurgici e farmaceutici aziendali".