Art. 6
            Utilizzo della posta elettronica certificata

  1.  Le  pubbliche  amministrazioni  centrali  utilizzano  la  posta
elettronica  certificata,  di  cui  al  decreto  del Presidente della
Repubblica  11  febbraio 2005, n. 68, per ogni scambio di documenti e
informazioni  con i soggetti interessati che ne fanno richiesta e che
hanno  preventivamente  dichiarato  il  proprio  indirizzo  di  posta
elettronica certificata.
  2.  Le  disposizioni  di  cui  al  gomma  1 si applicano anche alle
pubbliche  amministrazioni  regionali  e  locali  salvo  che  non sia
diversamente stabilito.
 
          Note all'art. 6:
              - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
          11 febbraio   2005,   n.   68,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  n. 97 del 28 aprile 2005, reca "Disposizioni per
          l'utilizzo della posta elettronica certificata".