Art. 6.
1.  All'articolo  609-quater  del  codice  penale  sono  apportate le
seguenti modificazioni:
a) al primo comma, il numero 2) e' sostituito dal seguente:
"2)  non  ha  compiuto  gli  anni  sedici,  quando  il  colpevole sia
l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il
tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione,
di  istruzione,  di  vigilanza o di custodia, il minore e' affidato o
che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza";
b) dopo il primo comma e' inserito il seguente:
"Al   di   fuori   delle   ipotesi  previste  dall'articolo  609-bis,
l'ascendente,  il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, o
il  tutore  che,  con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione,
compie  atti  sessuali  con  persona  minore che ha compiuto gli anni
sedici, e' punito con la reclusione da tre a sei anni".
 
          Nota all'art. 6:
              -  Si  riporta il testo dell'art. 609-quater del codice
          penale come modificato dalla legge qui pubblicata:
              «Art.  609-quater  (Atti  sessuali  con  minorenne).  -
          Soggiace alla pena stabilita dall'art. 609-bis chiunque, al
          di  fuori  delle ipotesi previste in detto articolo, compie
          atti sessuali con persona che, al momento del fatto:
                1) non ha compiuto gli anni quattordici;
                2)  non  ha  compiuto  gli  anni  sedici,  quando  il
          colpevole  sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o
          il  di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui,
          per  ragioni  di  cura,  di  educazione,  di istruzione, di
          vigilanza o di custodia, il minore e' affidato o che abbia,
          con quest'ultimo, una relazione di convivenza.
              Al  di  fuori delle ipotesi previste dall'art. 609-bis,
          l'ascendente,  il  genitore,  anche  adottivo,  o il di lui
          convivente,  o  il  tutore  che,  con  l'abuso  dei  poteri
          connessi  alla  sua  posizione,  compie  atti  sessuali con
          persona  minore  che  ha compiuto gli anni sedici, e punito
          con la reclusione da tre a sei anni.
              Non  e'  punibile  il  minorenne che, al di fuori delle
          ipotesi  previste  nell'art.  609-bis, compie atti sessuali
          con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la
          differenza  di  eta'  fra i soggetti non e' superiore a tre
          anni.
              Nei casi di minore gravita' la pena e' diminuita fino a
          due terzi.
              Si  applica  la  pena  di cui all'art. 609-ter, secondo
          comma,  se  la  persona  offesa  non  ha  compiuto gli anni
          dieci.».